La maggior parte dei programmi di elaborazione delle paghe consente al lavoratore di visualizzare il numero di giorni di riposo spettanti e non ancora goduti.
Hai deciso di dimetterti e cogliere una nuova offerta di lavoro. Vorresti verificare qual è il tuo monte ferie residue per poter calcolare quanti soldi ti spettano per i riposi non goduti.
Non è sempre agevole tenere il conto delle giornate di riposo godute e di quelle accumulate. Per questo il lavoratore si chiede: «Come calcolare le ferie in busta paga?».
Saper leggere il cedolino paga e la sezione relativa ai riposi maturati e non goduti è molto importante poiché permette al dipendente di tenere il relativo conteggio e di verificare la correttezza del calcolo effettuato dal datore di lavoro.
Indice
Cosa sono le ferie?
Le ferie sono delle giornate in cui il lavoratore può assentarsi dal lavoro mantenendo, comunque, la retribuzione, come se avesse regolarmente lavorato. Si tratta di un diritto previsto direttamente dalla Costituzione [1] che ha la finalità di tutelare la salute del dipendente e consentirgli di avere dei tempi di recupero delle energie psico-fisiche spese durante l’attività lavorativa.
A chi spettano le ferie?
Le ferie spettano a tutti i lavoratori, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, assunti con contratto di lavoro subordinato [2]. Inoltre, tale diritto spetta a prescindere dall’orario di lavoro previsto nella lettera di assunzione (full time o part time).
Sono, invece, esclusi dal diritto alle ferie i lavoratori che non sono assunti come dipendenti, come i collaboratori coordinati e continuativi, i lavoratori a progetto, i lavoratori autonomi con partita Iva, etc.
Quanti giorni di ferie spettano?
La legge [3] prevede il diritto del lavoratore ad almeno 4 settimane di ferie all’anno, corrispondenti a 26 giorni di riposo per coloro che lavorano 6 giorni alla settimana e 22 giornate in caso di settimana lavorativa di 5 giorni.
I contratti collettivi o individuali di lavoro possono attribuire al dipendente un numero di giorni di riposo maggiore, mentre non è mai ammesso un accordo con cui il periodo feriale di legge viene ridotto.
Come maturano le ferie?
Le ferie maturano con lo svolgimento del rapporto di lavoro, sin dalla data di assunzione. I riposi infatti (insieme ai permessi retribuiti, alla tredicesima, alla quattordicesima, etc.) fanno parte dei cosiddetti istituti a maturazione progressiva. Ne deriva che un dipendente assunto con contratto di lavoro a tempo pieno e 6 giorni lavorativi a settimana non avrà, sin da subito, diritto a prendersi 26 giorni ferie ma dovrà attendere la maturazione dei riposi.
Le ferie, in particolare, maturano in ratei mensili pari a:
- 2,16 giorni al mese se si ha diritto a 26 giorni di ferie annui;
- 1,83 giorni al mese se si ha diritto a 22 giorni di ferie annui.
Come calcolare le ferie in busta paga?
Al fine di permettere al lavoratore di tenere il conto dei giorni di ferie goduti e di quelli accumulati, molti programmi di elaborazione delle buste paga prevedono la presenza, nella parte in basso a sinistra del cedolino, di un apposito box nel quale sono indicati i giorni di ferie e i permessi maturati, goduti e residui.
Il lavoratore deve controllare, mese per mese, che il saldo ferie sia corretto e far presente tempestivamente all’azienda eventuali difformità. Occorre, infatti, considerare che per il datore di lavoro i riposi residui da garantire al dipendente sono quelli indicati nel cedolino.
Cosa succede in caso di ferie non godute?
Il diritto alle ferie è irrinunciabile: ne consegue che il dipendente non può mai perdere le ferie maturate, nemmeno se le stesse non vengono godute entro i termini previsti dalla legge o dal contratto collettivo.
Le ferie non godute non possono essere nemmeno monetizzate e liquidate sotto forma di denaro. Ci sono, tuttavia, due eccezioni:
- se il Ccnl o il contratto individuale di lavoro assegnano al lavoratore un numero di giorni di ferie superiore al minimo di legge, le giornate aggiuntive possono essere monetizzate;
- la monetizzazione è sempre dovuta in caso di cessazione del rapporto di lavoro.
In questi casi, al lavoratore spetta una somma di denaro pari alla retribuzione che sarebbe spetta durante le giornate di riposo che devono essere liquidate.
note
[1] Art. 36, Cost.
[2] Art. 2094 cod. civ.
[3] Art. 10 D. Lgs. 66/2003.