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Infortuni sul lavoro: il direttore della ditta è responsabile se i macchinari sono obsoleti

21 Gennaio 2012 | Autore:
Infortuni sul lavoro: il direttore della ditta è responsabile se i macchinari sono obsoleti

In caso di infortunio sul lavoro dovuto alla cattiva manutenzione dei macchinari, il datore di lavoro è responsabile anche se gli operai sono stati imprudenti.

Lo ha stabilito la Corte di Cassazione [1], condannando il direttore di una ditta ligure per reato di lesioni colpose ai danni di un dipendente, vittima di un incidente causato dalle cattive condizioni del trattore aziendale (mancato ripristino dell’impianto di ventilazione e del vetro del parabrezza).

A nulla è valsa la difesa dell’imputato che voleva ricondurre la causa dell’incidente all’imprudenza dell’operaio.

I giudici hanno, infatti, ritenuto che la responsabilità fosse unicamente del datore di lavoro che avrebbe dovuto provvedere alla manutenzione dei macchinari aziendali, così come imposto dalle norme antinfortunistiche [2]. Queste ultime hanno proprio la funzione di  “prevenire eventi lesivi dell’incolumità fisica, anche quando questi conseguono ad eventuale disaccortezza, imprudenza e disattenzione degli operai”.

Di conseguenza il datore di lavoro è responsabile ogni qualvolta sussiste un nesso di causalità tra l’incidente verificatosi e il cattivo stato o funzionamento del mezzo di lavoro.

La responsabilità del datore, inoltre, non è esclusa dall’eventuale condotta imprudente dell’operaio, a meno che questa non sia stata “abnorme”. In altre parole, per la Suprema Corte l’imprudenza dell’operaio rileva solo se questi abbia tenuto una condotta autonoma ed estranea alle mansioni affidategli oppure, anche se rientrante in queste, non prevedibile e non ipotizzabile dal datore di lavoro -e di conseguenza non prevenibile-.

La sentenza qui trattata si allinea con numerosi precedenti giurisprudenziali [3] che evidenziano l’importanza di un’organizzazione aziendale adeguata sul piano della sicurezza. Organizzazione che il datore di lavoro è severamente chiamato a predisporre per tutelare il bene primario della salute dei lavoratori.

[1] C. Cass. sent. n. 1433 del 17 gennaio 2012.

[2] Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza (D. Lgs. 2008, n. 81).

[3] Vedi per tutte: C. Cass. sent. n. 20576/2011 e sent.  n. 1226/2011.




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1 Commento

  1. Da dipendente e RSPP di un’azienda chimica avrei da ridire. Non voglio difendere i datori di lavoro, anzi , però bisogna responsabilizzare anche i dipendenti.
    Se vale per uno deve valere anche per lìaltro

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