REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
Ex art.60 c.p.a.;
sul ricorso numero di registro generale 170 del 2021, proposto da Condominio di OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Micaela Cognetti, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Barbara Battistella, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia;
per l’annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
dell’atto n.1201 del 13 ottobre 2020, recante irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria di €1.500,00, per abuso edilizio, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2021 il dott. Silvio Lomazzi, in collegamento da remoto, in videoconferenza, ex art.25, comma 2 del D.L. n.137 del 2020 (conv. in Legge n.176 del 2020);
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Roma Capitale emetteva determina n.1201 del 13 ottobre 2020, indirizzata al Condominio OMISSIS, recante irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria di €1.500,00, ex art.37 del D.P.R. n.380 del 2001 e art.19, comma 1 della L.R. n.15 del 2008, avente ad oggetto l’abusiva installazione in loco di una sbarra sollevabile in metallo, delimitante il confine dell’area di parcheggio condominiale, in zona T3
del PRG.
Il Condominio predetto impugnava allora il cennato provvedimento, censurandolo nullità, per violazione degli artt.3, 19 della Legge n.241 del 1990, del D.P.R. n.380 del 2001.
Il ricorrente in particolare ha fatto presente che la sanzione gli veniva notificata incompleta e che era mancata la comunicazione di avvio del procedimento; che difettava una congrua motivazione; che trattavasi poi di intervento di manutenzione ordinaria su area privata, non necessitante dunque di alcun previo titolo edilizio; che la sbarra era stata apposta dal costruttore in epoca risalente, che si era formato un affidamento sulla legittima permanenza dell’opera e che difettava l’evidenziazione dell’interesse pubblico alla sanzione dell’abuso.
Roma Capitale si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame, depositando documentazione a supporto dell’assunto.
Nella camera di consiglio del 3 febbraio 2021, fissata per l’esame dell’istanza cautelare, questo Tribunale, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, ricorrendone i presupposti ex art.60 c.p.a. e art.25, comma 2 del D.L. n.137 del 2020 (conv. in legge n.176 del 2020), ha trattenuto la causa per la decisione nel merito.
Il ricorso appare destituito di fondamento e dunque da respingere, per le assorbenti ragioni di seguito esposte.
Invero è necessario evidenziare al riguardo che l’installazione di una sbarra sollevabile in metallo, delimitante il confine dell’area di parcheggio condominiale, non rappresenta un intervento meramente manutentivo, non soggetto ad autorizzazione edilizia, ma richiede la presentazione di una previa s.c.i.a, ex art.22 del D.P.R. n.380 del 2001, e, in sua assenza, implica l’assunzione di un’apposita misura sanzionatoria a carattere pecuniario, ai sensi dell’art.37 del D.P.R. n.380 del 2001 e dell’art.19, comma 1 della L.R. n.15 del 2008 (cfr. TAR Puglia-Lecce, III, n.1801 del 2013).
Occorre inoltre rilevare che trattasi di provvedimento a carattere vincolato, rigidamente ancorato a ben precisi presupposti in fatto e diritto, pienamente riscontrati nel caso di specie, non richiedendosi motivazioni sulle ragioni di ordine pubblico che impongono la sua adozione, neanche qualora intervenga a notevole distanza di tempo dalla realizzazione dell’abuso, nonché a carattere reale, applicandosi anche a carico di chi si trovi allo stato, come il Condominio ricorrente, in rapporto materiale con l’opera (cfr. Cons. Stato, A.P., n.9 del 2017).
Va altresì evidenziato che il provvedimento de quo appare corredato da congrua e adeguata motivazione, in fatto nel descrivere l’abuso e in diritto con richiamo nell’oggetto alle norme assunte violate (cfr. doc.2 al ricorso); che nessun rilievo può assumere il fatto che l’opera sia collocata in area privata, essendo la necessità del titolo edilizio rapportata all’entità e alle caratteristiche dell’intervento e non alla sua collocazione su suolo pubblico piuttosto che privato (arg. ex art.35 del D.P.R. n.380 del 2001).
Giova in ultimo segnalare, quanto all’asserita incompleta notifica dell’atto del 13 ottobre 2020, che lo stesso è stato impugnato integralmente, così come depositato dal medesimo Condominio in giudizio, e con ricorso rituale; che la mancata
comunicazione di avvio del procedimento non conduce, per ciò solo, ex art.21 octies, comma 2 della Legge n.241 del 1990, all’annullamento del predetto atto, non potendo lo stesso avere, per quanto suesposto, un contenuto diverso da quello in concreto assunto (cfr., in ultimo, TAR Lazio, II bis, n.1388 del 2021).
Ne consegue che il provvedimento impugnato risulta esente dalle censure dedotte. Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinge il ricorso n.170/2021 indicato in epigrafe. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore dell’Amministrazione resistente
delle spese di giudizio, che liquida in €1.000,00 (Mille/00) oltre ad accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto, in videoconferenza, ex art.25, comma 2 del D.L. n.137 del 2020 (conv. in Legge n.176 del 2020), con l’intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente
Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore Ofelia Fratamico, Consigliere
ma se quella sbarra metallica è installata su area privata non esclusiva, gli altri comproprietari si possono opporre se non ricevono la chiave per aprire la sbarra?
Quando si chiude una strada allo scopo di precludere l’accesso con una sbarra metallica ai soggetti non autorizzati, bisogna fare i conti con i titolari di un diritto di passaggio. Per preservare il loro diritto, senza porvi alcun ostacolo o disagio, è sufficiente consegnargli una copia delle chiavi o del telecomando.