Truffa contrattuale mediante vendita su Internet: luogo di consumazione del reato.
Nell’ipotesi di truffa contrattuale realizzata attraverso la vendita di beni online, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che, qualora il pagamento da parte della parte offesa avvenga tramite bonifico bancario con accredito su conto corrente, il reato si consuma nel luogo ove l’agente consegue l’ingiusto profitto tramite la riscossione della somma e non già in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa (Sez. II, 20 ottobre 2016, n. 48027, in questa rivista, 2017, n. 2304).
Indice
- 1 Truffa online
- 2 Truffa: accredito su PostePay, tempo e luogo di consumazione del reato
- 3 Competenza territoriale in caso di truffa consumata all’estero
- 4 La competenza per reato di truffa mediante vendita on line spetta al giudice del luogo in cui è riscosso il bonifico
- 5 Bonifico bancario e luogo di competenza territoriale nell’ipotesi di reato di truffa
- 6 Nel reato di riciclaggio vi è competenza del giudice italiano anche se nel territorio italiano sia avvenuta solo la ricezione del bonifico
Truffa online
La competenza si radica nel luogo di consumazione del reato, che nel caso di pagamento con bonifico è quello del luogo dove è aperto il conto corrente del ricevente.
Cassazione n. 21357/2021
Truffa: accredito su PostePay, tempo e luogo di consumazione del reato
Nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (nella specie “PostePay”), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima.
Cassazione penale sez. II, 17/07/2020, n.23781
Giurisprudenza consolidata. In senso conforme, v. Sez. I, 22 gennaio 2019, n. 52003, in C.E.D. Cass., n. 277861-01; Sez. II, 10 gennaio 2017, n. 14730, ivi, n. 269429-01; Sez. II, 25 ottobre 2016, n. 49321, ivi, 268526-01; Sez. I, 13 marzo 2015, n. 25230, ivi, n. 263962-01).
Competenza territoriale in caso di truffa consumata all’estero
Ai fini della determinazione della competenza territoriale per il reato di truffa consumata all’estero, nell’ipotesi in cui anche uno solo degli eventi (artifici e raggiri, induzione in errore, atti di disposizione patrimoniale, ingiusto profitto) si sia realizzato nel territorio dello Stato, è competente il giudice dell’ultimo luogo in cui si è verificato uno dei suddetti fatti, in applicazione degli artt. 6 e 9, comma 1, c.p.p.
(Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato la competenza del tribunale del luogo in cui la parte offesa aveva effettuato il bonifico, destinato ad un conto corrente aperto su una banca estera).
Cassazione penale sez. II, 01/02/2017, n.14744
La competenza per reato di truffa mediante vendita on line spetta al giudice del luogo in cui è riscosso il bonifico
Nell’ipotesi di truffa contrattuale realizzata mediante vendita online, ove il pagamento avvenga tramite bonifico bancario, è competente il giudice del luogo dove viene riscossa la somma. Il reato, infatti, si consuma nel luogo in cui l’agente consegue l’ingiusto profitto e non in quello in cui viene data la disposizione per il pagamento da parte della persona offesa. Lo afferma la Cassazione che sottolinea la natura di reato istantaneo e di danno del delitto di truffa, “che si perfeziona nel momento in cui alla realizzazione della condotta tipica da parte dell’autore abbia fatto seguito la “deminutio patrimoni” del soggetto passivo e che, quindi, si consuma nel momento in cui si verifica l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente e la definitiva perdita dello stesso da parte del raggirato”.
Cassazione penale sez. II, 20/10/2016, n.48027
Bonifico bancario e luogo di competenza territoriale nell’ipotesi di reato di truffa
Nel bonifico bancario il momento dell’ordine di pagamento impartito alla banca da parte della persona offesa non è contestuale a quello della ricezione della somma da parte del destinatario, avendo il denaro, oggetto dell’operazione bancaria, come destinazione un conto corrente diverso da quello dell’ordinante, acceso presso la banca del destinatario in luogo che può essere differente e potendo, il bonifico bancario, essere revocato dall’ordinante nelle more della transazione impedendo al reato di giungere a consumazione (fattispecie relativa alla contestazione del reato di truffa).
Il momento consumativo del delitto di truffa, anche agli effetti della competenza territoriale, è quello dell’effettivo conseguimento dell’ingiusto profitto, con correlativo danno alla persona offesa, e tale momento si verifica all’atto dell’effettiva prestazione del bene economico da parte del raggirato, con susseguente passaggio dello stesso nella sfera di disponibilità dell’agente; ne consegue che, in caso di pagamento effettuato a mezzo di bonifico bancario, luogo di consumazione del reato è quello ove si trova l’istituto bancario presso il quale è acceso il conto corrente del destinatario atteso che il consolidamento in termini economici dell’operazione in capo al soggetto attivo si realizza solo nel momento in cui la somma di denaro bonificata viene accreditata su detto conto corrente, con conseguente e successivo addebito sul conto dell’ordinante che ne perde definitivamente la disponibilità solo da tale momento.
In tema di truffa, se il profitto è conseguito mediante un bonifico bancario, il reato si consuma con l’accreditamento della somma di denaro sul conto corrente del destinatario, ne consegue che, ai fini della determinazione della competenza per territorio, occorre fare riferimento all’istituto bancario del luogo in cui il destinatario del bonifico ha aperto il conto corrente.
Cassazione penale sez. fer., 30/08/2016, n.37400
Nel reato di riciclaggio vi è competenza del giudice italiano anche se nel territorio italiano sia avvenuta solo la ricezione del bonifico
Sussiste la giurisdizione italiana per il reato di riciclaggio commesso in parte all’estero quando nel territorio dello Stato si sia compiuta anche una sola porzione di attività illecita. È sufficiente cioè che in Italia si sia verificato anche un solo frammento della condotta che abbia oggettivo rilievo per la configurazione dell’illecito.
Nel caso di specie, tale elemento è stato rinvenuto nella ricezione di un bonifico, tale da integrare il reato di cui all’art. 648 bis c.p. e giustificare il sequestro preventivo dei beni dell’indagato.
Cassazione penale sez. II, 24/03/2016, n.24401