Dal reclamo-mediazione alla costituzione in giudizio: le fasi per proporre ricorso contro la cartella di Equitalia scaduta.
Non poche volte capita di ricevere una cartella di Equitalia per tributi ormai “scaduti” (decadenza). I termini, infatti, per chiedere ai contribuenti le somme derivanti da accertamenti o, comunque, da tributi non pagati, è di cinque anni dal momento in cui è maturato il diritto per l’amministrazione finanziaria.
Cosa dovrà fare, allora, il destinatario della cartella esattoriale non dovuta? Come potrà far valere, davanti ai giudici, il proprio diritto e chiedere l’annullamento dell’atto di Equitalia?
Il reclamo
Se si tratta di una cartella per una imposta non superiore a 20.000 euro, c’è prima l’obbligo di procedere al “reclamo-mediazione” (leggi l’articolo: “Reclamo e proposta di mediazione: come risolvere contestazioni col fisco”). Durante, peraltro, la fase del reclamo, l’efficacia esecutiva della cartella è sospesa e non c’è il rischio di trovarsi Equitalia, fuori dalla porta di casa, con un’ipoteca o, in banca, con un pignoramento del conto (leggi l’articolo: “Fisco: riscossioni sospese con la mediazione tributaria”).
L’istanza di reclamo si deve presentare entro 60 giorni dalla notifica dell’atto (salvo che non si tratti di un diniego tacito di rimborso dove il reclamo è presentabile decorsi 90 giorni dalla richiesta fatta all’ufficio competente). Si tratta degli stessi termini previsti per la proposizione del ricorso alla Commissione da parte del contribuente.
La notifica dell’istanza di reclamo deve essere effettuata, come un qualsiasi ricorso, a mezzo di ufficiale giudiziario, mediante la consegna diretta all’ufficio dell’agenzia delle Entrate competente che ne rilascia ricevuta oppure direttamente a mezzo del servizio postale e va fatta alla medesima Direzione provinciale o regionale che ha emanato l’atto oggetto di impugnazione (o non ha emanato l’atto richiesto dal contribuente) che poi provvede con strutture diverse e autonome rispetto a quelle che hanno curato l’istruttoria degli atti reclamabili.
Alla luce del fatto che il reclamo può produrre effetti processuali, essendo considerato una sorta di anticipazione del ricorso, deve contenere tutte le indicazioni necessarie per l’introduzione del giudizio innanzi alla Commissione tributaria provinciale. Al suo interno, quindi, devono essere indicati tutti gli elementi e devono essere riprodotte tutte le eccezioni e i motivi per i quali si censura l’atto impugnato nonché deve contenere una proposta di annullamento totale o parziale dell’atto sulla base dei medesimi motivi per i quali si impugna. È invece discrezionale la possibilità di prevedere al suo interno anche una proposta di mediazione.
Se il reclamo-mediazione non dovesse portare alla soluzione della vertenza, bisognerà proporre ricorso sia contro l’agenzia delle Entrate (per il contenuto della cartella) sia contro Equitalia (per la tardività della notifica ed altri vizi). In verità, il contribuente non deve redigere un nuovo ricorso in quanto il reclamo diviene esso stesso ricorso, di cui produce gli effetti, e da tale momento decorrono i 30 giorni per le parti relativi alla costituzione in giudizio.
I tempi
I tempi per impugnare sono in ogni caso di 60 giorni e, pertanto, entro 60 giorni dalla notifica della cartella andrà notificato il ricorso sia all’Agenzia e sia all’agente della riscossione.
La notifica ad Equitalia
La notifica del ricorso a Equitalia va eseguita o tramite ufficiale giudiziario o tramite raccomandata, non potendosi procedere con deposito diretto. Alcuni giudici di merito hanno confermato l’inammissibilità della notifica eseguita direttamente all’agente della riscossione.
La costituzione in giudizio
Ciò premesso, la costituzione in giudizio – ossia il deposito del ricorso in Commissione tributaria – va ordinariamente effettuata entro 30 giorni dalla notifica del ricorso, ma, essendoci l’obbligo di reclamo, è “sospesa” sino al termine di questa fase.
Sono capitati casi in cui i difensori di Equitalia hanno rilevato la tardività dei ricorsi presentati oltre il termine di 30 giorni (nonostante l’esistenza della fase di mediazione), in quanto la norma sul reclamo, secondo questa tesi, interesserebbe esclusivamente l’agenzia delle Entrate. Tuttavia, l’amministrazione finanziaria ha confermato che la sospensione della costituzione in giudizio vale anche per l’agente della riscossione. Ne consegue, dunque, che il ricorso dovrà essere notificato a entrambi gli enti, unitamente al reclamo, e che si dovrà attendere, per la costituzione in giudizio, il termine della fase di mediazione. Se quest’ultima si concludesse positivamente, non sarà necessario alcun giudizio.
ISTANZA DI RECLAMO
Ai sensi dell’articolo 17-bis, Dlgs 546/92 con proposta di mediazione
CONTRIBUENTE:
Sig. , nato a il
C.F. , con residenza in Via PEC
(riportare tutti identificativi del contribuente)
DIFENSORE:
rappresentato e difeso anche per la fase di reclamo e mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis, Dlgs 546/92, dal difensore C.F. PEC Fax
Elegge domicilio presso lo Studio del difensore sito in , Via
in virtù di procura speciale rilasciata a margine del presente atto
chiede
all’Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale in via preventiva ed alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione tributaria provinciale di di accogliere le richieste indicate nel ricorso e che qui si intendono integralmente trascritte e di annullare con provvedimento l’atto (avviso di accertamento, diniego rimborso, iscrizione a ruolo eccetera) n….. notificato in data ed emesso dall’Agenzia delle Entrate …. Direzione Provinciale di (indicare l’ufficio che ha emesso l’atto)
Ai fini della presente procedura di reclamo si precisa che il valore della controversia calcolato ai sensi dell’articolo 17 bis, Dlgs 546/92 è di € .
PROPOSTA DI MEDIAZIONE
(tale proposta è facoltativa)
Il sig come sopra rappresentato, formula altresì la presente proposta di mediazione fondata sui seguenti motivi
Considerato che
Si evidenzia che
Quindi per i seguenti motivi
1)
2)
3)
Importi da versare a seguito dell’accettazione della proposta di mediazione
Per quanto motivato la pretesa verrebbe a essere così determinata:
Imposta pari a €
Interessi pari a €
Sanzioni pari a €
Fin d’ora si comunica la disponibilità della parte a partecipare e valutare in contraddittorio con l’Ufficio la mediazione della lite.
Si allegano in copia i seguenti documenti:
5. copia atto impugnato con prova della notifica;
6. copia documento ;
7. copia sentenze Corte di Cassazione;
8. copia sentenze Commissione tributaria regionale o provinciale.
Luogo e dataFirma
Procura al difensore
Il sottoscritto , nato a il e residente in via n. ,
C.F.
delega,
il difensore C.F. , dell’Ordine di , a sottoscrivere
il presente atto ed eventuali motivi aggiunti, nonché a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ivi comprese quelle di proporre istanza di reclamo e mediazione nonché di mediare ai sensi dell’articolo 17-bis, Dlgs 546/92, rinunciare agli atti, conciliare, transigere, chiamare terzi in causa, incassare, rilasciare quietanze, variare ed eleggere domicilio e farsi sostituire. Elegge domicilio per tutto il giudizio e per tutto il procedimento di reclamo e mediazione ai sensi dell’articolo 17-bis, Dlgs 546/92, presso sito in Via n. CAP .
Delegante
Visto si autentica
Tess. Ordine
Numero
Luogo Data ///
Firma
note
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