Qual è il titolo abilitativo necessario per realizzare una struttura ornamentale leggera e il relativo pavimento esterno?
È sempre difficile orientarsi nella complessa normativa edilizia, anche perché gli interventi che si possono realizzare sono molto diversi tra loro e i Comuni italiani non la pensano tutti alla stessa maniera. Così, talvolta, anche le opere più semplici e leggere pongono dei dubbi. Se vuoi installare un pergolato, quali permessi occorrono?
Innanzitutto, è necessario chiarire la terminologia: il pergolato è diverso dal gazebo, dalla veranda e dalla tettoia e ciò si ripercuote anche sul regime edilizio. Inoltre, occorre verificare il tipo di materiali utilizzati, che possono essere più o meno leggeri, l’estensione della struttura e l’impatto dell’opera sull’assetto del territorio.
Infine, per individuare quali permessi sono necessari per un pergolato è fondamentale individuare la finalità dell’opera: se è soltanto di arredo e di protezione dagli agenti atmosferici può rientrare nell’attività edilizia libera, che non richiede alcuna autorizzazione o comunicazione preventiva. Se il pergolato viene realizzato in un condominio, ad esempio su una terrazza all’ultimo piano, ci sono altre condizioni da rispettare.
Indice
Pergolato: cos’è?
Il pergolato è una struttura aperta, composta da un’impalcatura verticale su due o tre lati e da una copertura orizzontale. I materiali utilizzati per realizzarlo sono leggeri, come tubolari di metallo, profilati in plastica o pali di legno. La copertura laterale e superiore è di solito assicurata da piante rampicanti e da un’eventuale tenda, agganciata con occhielli.
La funzione del pergolato è, quindi, essenzialmente decorativa e ornamentale: è un elemento di arredo destinato a fornire ombra e a proteggere dalle intemperie, garantendo una migliore utilizzazione degli spazi aperti.
Pergolato, gazebo e veranda: differenze
Il pergolato si distingue da altre strutture simili, come il gazebo e la veranda, perché consiste in una struttura estremamente leggera, con materiali di sostegno che hanno un peso minimo. Il gazebo, invece, si caratterizza per l’uso di materiali più pesanti e per la sua attitudine a diventare una struttura permanente, non solo temporanea come il pergolato.
La veranda, infine, è uno spazio coperto e può essere dotata di elementi fissi di chiusura, come le vetrate. Perciò, essa aumenta la volumetria dell’edificio, modificandone anche la sagoma e il prospetto.
Pergolato: serve il permesso di costruire?
Nella grande maggioranza dei casi, la realizzazione di un pergolato non richiede il rilascio del permesso di costruire da parte del Comune. Questo titolo edilizio diventa necessario soltanto quando il pergolato si trasforma in una diversa e più pesante struttura (ad esempio, in cemento o ferro), tale da creare nuovi ambienti chiusi da almeno tre lati e non solo semplicemente coperti, oppure viene stabilmente ancorato al suolo in modo da non essere più amovibile.
A parte questi particolari casi, il pergolato rientra, dunque, quasi sempre nell’attività di edilizia libera. Una recente sentenza del Tar Campania [1] ha chiarito che lo stesso regime di edilizia libera vale anche per la pavimentazione a corredo del pergolato, quando viene realizzata, ad esempio, con mattonelle in cotto o con erba sintetica, a patto che questi elementi rispettino gli indici di permeabilità indicati negli strumenti urbanistici.
Il pergolato in condominio
Se il pergolato viene realizzato in un edificio condominiale, occorre sempre rispettare:
- la stabilità e la sicurezza del fabbricato, evitando che l’opera possa costituire fonte di pericolo per persone o cose;
- il decoro architettonico dell’edificio, per evitare alterazioni nelle linee armoniche percepibili dall’esterno;
- le eventuali prescrizioni stabilite nel regolamento di condominio, che potrebbero imporre dei limiti.
Quanto al decoro architettonico del condominio, va precisato che la maggior parte dei pergolati vengono realizzati sulle terrazze dell’ultimo piano e, perciò, non sono agevolmente percepibili dal basso e dalla strada. Così, soprattutto, se si tratta di piccoli interventi, essi difficilmente altereranno la fisionomia del fabbricato.
Con riferimento al regolamento condominiale, invece, bisogna tenere presente che il pergolato non costituisce una «sopraelevazione» dell’ultimo piano ai sensi del Codice civile [2], perché, come abbiamo visto, non consiste in una costruzione e non realizza nuovi volumi edilizi. Quindi, un eventuale divieto alla sua realizzazione, per essere valido, dovrà essere stabilito espressamente nel regolamento, e non come mero richiamo alle normative generali.
Approfondimenti
Per ulteriori informazioni leggi i seguenti articoli:
- Quando il pergolato non richiede autorizzazioni del Comune;
- Pergolato: è necessario il permesso di costruire?;
- Pergolato o tettoia: quali differenze e che permessi servono;
- Pergolato: ultime sentenze.
note
[1] Tar Campania, sent. n. 797/21.
[2] Art. 1127 Cod. civ.