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Come denunciare all’Agcom un sito per violazione del diritto d’autore

27 Aprile 2014
Come denunciare all’Agcom un sito per violazione del diritto d’autore

Copyright: guida pratica e veloce alla compilazione dell’istanza all’Agcom per la segnalazione e rimozione del contenuto abusivo.

A seguito dell’approvazione del nuovo “Regolamento Agcom”, l’Autorità Garante nelle Comunicazioni diventa un organo privilegiato e, sicuramente, più immediato, nelle denunce per la violazione del copyright. Sia che si tratti di un “copia e incolla” di un testo o della condivisione di una fotografia, di un video o di una musica, il titolare del diritto d’autore potrà far valere il proprio diritto attraverso una procedura amministrativa, senza dover procedere in causa. In particolare, l’interessato che ritenga di essere stato leso nel proprio diritto d’autore, deve innanzitutto inoltrare una segnalazione all’Agcom: essa conterrà l’istanza per la rimozione del contenuto digitale abusivo. Per fare ciò è sufficiente compilare un modulo che si trova online al seguente indirizzo: https://www.ddaonline.it/modulo/#opereDigitali Attenzione: la segnalazione all’Agcom non può essere inviata se, tra le parti, pende già una causa davanti al tribunale.

Chi può inviare l’istanza

Può compilare e inviare l’istanza all’Agcom

  • – sicuramente il titolare del diritto d’autore o del diritto connesso che si assume essere violato;
  • – in sua vece, eventuali soggetti cui il titolare del diritto abbia conferito mandato (v. SIAE).

Quali sono le opere tutelate

Ad essere tutelate dall’Agcom sono le “opere digitali” ossia le opere, o parti di esse, come un brano audio, un filmato, una fotografica, un videoludico, un’opera letteraria o editoriale, i programmi e i sistemi operativi per computer, un programma tv o radiofonico, ecc. purché diffusi su internet.

Come inviare l’istanza

Ecco la procedura necessaria all’invio dell’istanza:

  • 1. collegarsi con la pagina web https://www.ddaonline.it/modulo/#opereDigitali
  • 2. compilare il modulo
  • 3. salvare il modulo (reso automaticamente disponibile dal sito in formato pdf)
  • 4. salvare l’apposito modulo precompilato per la dichiarazione dei dati forniti (anch’esso reso disponibile dal sito in formato pdf)
  • 5. firmare il modulo per la dichiarazione di veridicità: la firma potrà essere a mano o con firma elettronica digitale o con firma elettronica avanzata
  • 6. inviare l’istanza, con la documentazione richiesta all’Agcom: l’invio deve essere curato con posta elettronica certificata (PEC), L’indirizzo PEC dell’Autorità riservato alla gestione dell’istanza viene reso visibile solo dopo la compilazione del modulo elettronico.

Allegati

Insieme all’istanza è necessario allegare la documentazione che può essere solo in formato PDF, GIF, PNG o JPG, con dimensione massima fino a 500 kb. La dimensione massima di tutti gli allegati per ogni comunicazione non può superare 20 Mb. Formati diversi da quelli indicati non saranno presi in considerazione.

È necessario allegare:

  • 1. Modulo elettronico dell’istanza (v. sopra)
  • 2. Modulo precompilato per la dichiarazione di veridicità dei dati forniti (v. sopra)
  • 3. atto comprovante la titolarità del diritto d’autore o dei diritti connessi
  • 4. nel caso in cui l’istanza sia inviata da un delegato, copia del mandato o della procura o delega
  • 5. screenshot ossia l’immagine che cattura ciò che il video del computer visualizza

Procedura

La procedura è tutta online e dura da un minimo di 12 giorni lavorativi (procedimento abbreviato per gravi lesioni) a un massimo di 35 giorni lavorativi.

L’Agcom farà un previo vaglio di ammissibilità e ricevibilità dell’istanza. Quindi provvede ad avviare l’istruttoria (nei casi di violazioni più gravi ed evidenti potrà farne a meno).

Se, all’esito dell’istruttoria ritiene che non vi sia lesione del diritto d’autore, rigetta l’istanza.

Se, invece, ritiene che vi sia l’illecito, invia una comunicazione al colpevole chiedendogli di cancellare il contenuto.


note

Autore immagine: 123rf.com


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4 Commenti

  1. Io io penso, che sia giusto, non non conosco la legge in materia però attenzione a non limitare la libera espressione. Tanto è anche vera una cosa, basta andare su un sito straniero e pubblicare li e così aggiro il problema.

  2. la durata dai 12 ai 35 giorni come procedura, permette a colui che ha adoperato una foto o un copia incolla qualsiasi, di poter anche rimuovere poco dopo il contenuto, dopo averlo fatto leggere a mezzo mondo. Io vedrei meglio una sanzione pecuniaria immediata altrimenti le persone lese (come nella maggior parte dei casi fotografi) cosa fanno a fare una lettera se materialmente contro chi abusa nn viene preso nessun provvedimento? Rimarrà il fatto che chi vuole continuerà a prendere foto ecc ecc, senza dir nulla e soprattutto senza pagare quello che per alcuni è LAVORO…
    Dimenticavo, si può fare causa ma i tempi ed i costi di un avvocato sono entrambi lunghi e costosi, quindi un continuo abuso del lavoro altrui…

  3. Io sono convinto di questo copiare è sempre ammesso purchè non si tratti di immagini personalissime ( volto delle persone) , per il resto si può, sarebbe però cautela quella di avvisare prima.
    In ogni caso se 1 n gradisse può sempre rimuovere l’amicizia o bloccare o procedere con 1 denuncia, che molto spesso si rivela tanto inutile quanto dispendiosa

  4. Peccato che questa procedura semplificata escluda tutte le violazioni online di opere non digitali, che sono la maggioranza!!!

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