Stranieri: no indennità di accompagnamento senza permanenza


Immigrati: resta l’obbligo della permanenza per minimo cinque anni.
Non fruisce dell’indennità di accompagnamento lo straniero che non abbia vissuto per almeno cinque anni in Italia.
Le sentenze della Corte costituzionale [1] che hanno eliminato la disparità di trattamento tra cittadino italiano ed extra Ue, in relazione ai requisiti reddituali e alla disponibilità di alloggio previsti per l’ottenimento della prestazione assistenziale, non hanno fatto venir meno comunque l’obbligo del periodo minimo di cinque anni di permanenza legale e ininterrotta.
A stabilirlo è una sentenza della Corte d’Appello di L’Aquila.
Riguardo all’indennità di accompagnamento per cittadini stranieri rinviamo alla nostra guida: “Indennità di accompagnamento per cittadini stranieri: presupposti e condizioni”.
Di recente, la Corte Costituzionale [1] ha dichiarato che l’indennità in questione spetta anche ai cittadini stranieri che non abbiano il permesso di soggiorno (leggi l’articolo “Immigrazione: indennità di accompagnamento senza carta di soggiorno”).
note
[1] C. Cost. sent. n. 306/2008 e 187/2010.
[2] C. App. L’Aquila sent. n. 24/2014.