Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Pedinare qualcuno di nascosto: scatta il reato di molestia

1 Maggio 2014
Pedinare qualcuno di nascosto: scatta il reato di molestia

Anche se motivato da gelosia, da amore, o dal sospetto di un tradimento, il pedinamento è un reato quando crei un turbamento nella vittima.

Pedinare una persona, anche se accecati dall’ossessione amorosa o dalla gelosia, può costituire un serio rischio perché, a meno di non essere visti e di non creare alcun turbamento nella vittima, si può subire un processo penale.

Il pedinamento, infatti, può essere un reato. La condizione è, appunto, che la vittima, accorgendosi di essere seguita, subisca un disagio e venga spaventata, temendo per la propria sicurezza.

A dirlo è la Cassazione con una recente sentenza [1]. In particolare, la Suprema Corte ha confermato la condanna nei confronti di un uomo che, vittima della gelosia, aveva pedinato l’ex moglie con l’auto.

Non tiene la tesi secondo cui, affinché scatti il reato di molestia, il pedinamento non è di per sé sufficiente, ma sarebbe necessario un comportamento che interferisca nell’altrui sfera di libertà come, per esempio, bloccare l’auto della vittima.

La Cassazione è per una interpretazione più rigorosa: è sufficiente arrecare turbamento alla vittima, anche senza bisogno di una effettiva coazione della libertà di movimento di quest’ultima.

In verità non si può definire una regola generale, ma ogni situazione va valutata caso per caso. Sarà quindi il giudice a valutare la complessiva condotta tenuta, nel concreto, dal colpevole e se questa sia oggettivamente idonea ad arrecare molestia e disturbo al soggetto pedinato, ponendolo, consapevolmente, in una condizione di disagio e alterandone le normali condizioni di tranquillità.

In passato, sempre la Suprema Corte aveva precisato che anche un singolo pedinamento può integrare il reato di molestia, a condizione che si concretizzi in un’azione pressante, ripetitiva, indiscreta e impertinente e quindi idonea a interferire sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle persone.

Inoltre, bisogna precisare che il reato di molestia non ha natura di reato necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione o un singolo episodio [3]. Pertanto, anche ricorrendo una sola occasione di pedinamento, la vittima è in condizione di denunciare il responsabile.


note

[1] Cass. sent. n. 18117/14 del 30.04.2014.

[2] Cass. sent. n. 43439 del 7.12.2010.

[3] Cass. sent. n. 5855 del 12.02.2001.

Autore immagine: 123rf.com


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

2 Commenti

  1. buongiorno sono Rosanna 53 anni ,da 3 anni vivo separata da mio marito senza aver ancora avuto la separazione legale .punto focale la casa in comunione abitata da mio marito e “vissuta”anche dalla sua amante .siccome mio marito non vuole venderla ,non vuole ritirare la mia quota e dice di essere il solo padrone mi ritrovo a passare spesso e molto volentieri sotto casa o parcheggiare l’auto davanti a casa e andarmene per fatti miei .quando l’auto della “signora “è sotto casa mi fermo per vedere se si ferma la notte ,chiamare i carabinieri e far scattare il more uxzorio.tutto questo per difendere 30 anni di duro lavoro .sono passibile di denuncia ?grazie mille !

  2. Ma… se basta un singolo episodio… basta la parola della “vittima” per provare il pedinamento? Il “pedinatore” è tenuto a dare giustificazioni del fatto che percorresse una certa strada?
    Certo che indossava un impermeabile ad agosto e un cappello a tesa larga, non c’è storia.

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.

 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA

Canale video Questa è La Legge

Segui il nostro direttore su Youtube