Contributi volontari alla cessazione del rapporto di lavoro


È possibile versare contributi volontari all’Inps per coprire periodi di non lavoro tra un rapporto e l’altro e abbreviare così il raggiungimento del requisito contributivo per la pensione anticipata?
Cessato il rapporto di lavoro, è possibile chiedere l’autorizzazione a versare i contributi volontari, tenendo conto che è possibile coprire a ritroso fino a sei mesi prima, purché non coperti da altra contribuzione.
Se il lavoratore riprende il lavoro, oppure se nel periodo di inoccupazione viene erogata l’indennità Aspi per la disoccupazione, non è possibile procedere al versamento dei contributi volontari.
Ripresa la disoccupazione (senza diritto all’ Aspi) con la precedente autorizzazione, è possibile riprendere il versamento dei contributi volontari.
È possibile chiedere anche la rideterminazione dell’importo alla luce della diversa retribuzione percepita nel frattempo.
Con una recente circolare [1], l’INPS ha comunicato che l’importo annuale minimo sul quale gli iscritti al fondo pensione lavoratori dipendenti dovranno calcolare i contributi volontari (ai fini dei versamenti a proprio carico) è pari a 10.418 euro. La contribuzione annuale sarà pari a 3.372,31 euro.
L’INPS ha altresì ricordato che la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è dovuta l’aliquota aggiuntiva dell’1% è di 46.031 euro.
Non sono dovuti contributi oltre il reddito di 100.123 euro qualora il sistema di calcolo applicabile all’assicurato sia quello contributivo puro, cioè l’assicurato non possa vantare alcuna contribuzione prima del 1996.
La contribuzione dovuta dai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati prima del 1996, è pari 2.903,50 euro.
note
[1] Circolare n. 51 del 16.04.2014.
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