Spostamenti dovuti allo svolgimento dell’attività professionale e corresponsione di un’indennità al lavoratore.
Indice
- 1 Rimborso chilometrico
- 2 Spese di viaggio: rimborso e assoggettabilità ad imposta
- 3 Spostamenti per esigenze di servizio
- 4 Emolumento corrisposto dal datore di lavoro
- 5 L’indennità rimborso spese carburante
- 6 Rimborso forfettario spese benzina: rientra nella retribuzione imponibile?
- 7 Contributi assicurativi: rimborsi spese
Rimborso chilometrico
In tema di trattamento normativo ed economico del personale sanitario a rapporto convenzionale, il rimborso chilometrico spetta in ogni caso ai medici incaricati a tempo indeterminato che si avvalgono del proprio mezzo per spostamenti dovuti allo svolgimento di attività al di fuori dei presidi dell’azienda; diversamente, i corrispettivi di cui al secondo comma dell’art. 14 del d.P.R. n. 484 del 1996 fanno espresso riferimento alle sole «visite fiscali a carico del datore di lavoro richiedente».
Cassazione civile sez. lav., 14/10/2016, n.20808
Spese di viaggio: rimborso e assoggettabilità ad imposta
In tema di imposte sui redditi, le somme corrisposte per spese di viaggio effettivamente sostenute per lo svolgimento dell’incarico di medico specialista presso gli ambulatori esterni al comune di residenza sono percepite a titolo di rimborso spese, sicché hanno funzione restitutoria e di ripristino del patrimonio del prestatore d’opera e non sono assimilabili alla retribuzione, né assoggettabili ad imposta ai sensi dell’art. 48 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 597, e dell’art. 48 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, poiché la loro quantificazione è determinata non con criterio forfettario, ossia sganciata dall’effettivo esborso sostenuto dal prestatore d’opera, ma con specifica parametrazione al chilometraggio percorso ed al costo del carburante rilevato.
Cassazione civile sez. VI, 02/04/2015, n.6793
Spostamenti per esigenze di servizio
L’art. 14, lettera e, allegato n, del d.P.R. n. 484 del 1996, che riconosce ai medici convenzionati a tempo indeterminato, i quali si avvalgano della propria autovettura per gli spostamenti per esigenze d’ufficio, il diritto ad un rimborso chilometrico, nonché ad una «adeguata assicurazione del mezzo», si interpreta nel senso che non comprende un obbligo di mero rimborso per le spese assicurative, atteso che, da un lato, un tale obbligo viene esplicitamente sancito solo per il costo della benzina, e, dall’altro, l’utilizzo della locuzione «adeguata» riferito all’assicurazione della vettura esclude la presenza di un analogo specifico obbligo e consente all’Asl di utilizzare forme di copertura dei rischi connessi alla circolazione del mezzo diversi dall’assicurazione diretta, purché comunque idonei a tenere indenne il sanitario dagli eventuali danni a lui derivati dall’uso dello stesso.
(Nella specie, la S.C., enunciando il principio di cui in massima, ha rigettato il ricorso atteso che l’Asl aveva solo dal 2000 stipulato una polizza «Kasco» in favore dei medici convenzionati, ma, anteriormente, aveva comunque tenuto indenni i professionisti dai danni subiti in conseguenza di sinistri verificatisi durante l’orario di servizio, assolvendo correttamente, dunque, all’obbligo imposto).
Cassazione civile sez. lav., 10/12/2008, n.29010
Emolumento corrisposto dal datore di lavoro
Non è sufficiente l’esistenza del rapporto di lavoro dipendente per considerare qualsiasi emolumento corrisposto dal datore di lavoro al prestatore d’opera come retribuzione. Conseguentemente non sono soggette a ritenuta d’acconto quelle somme di denaro percepite dal dipendente a titolo d’indennità di divisa, equipaggiamento, carburante ecc. Tali compensi, infatti, non possono considerarsi elementi accessori della retribuzione, bensì rimborsi di spese volte a reintegrare il patrimonio del lavoratore per prestazioni effettuate nell’interesse del datore di lavoro.
Cassazione civile sez. I, 26/05/1995, n.5859
L’indennità rimborso spese carburante
La garanzia, desumibile dall’art. 2103 (nuovo testo) c.c., dell’irriducibilità della retribuzione nel caso di mansioni equivalenti è collegata alle qualità costanti ed essenziali dell’aspetto professionale delle mansioni originariamente assegnate al lavoratore subordinato e non riguarda anche gli emolumenti che, pur se retributivi, siano (come, nella specie, l’indennità rimborso spese carburante) autonomamente correlati a caratteristiche estrinseche e non connaturali alle mansioni o compensativi di attività connesse a particolari circostanze di tempo e di luogo.
Cassazione civile sez. lav., 10/01/1989, n.40
Rimborso forfettario spese benzina: rientra nella retribuzione imponibile?
In tema di determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, il rimborso spese, escluso (ex art. 12 della l. 30 aprile 1969 n. 153) dalla retribuzione assoggettata a contribuzione, non è soltanto il rimborso a pie’ di lista, ma può consistere anche in un’indennità fissa liquidata forfettariamente, sempre che siano provati in maniera rigorosa il nesso causale e la corrispondenza quantitativa tra le spese sostenute dal dipendente per l’esecuzione della prestazione lavorativa (od in occasione della stessa) e la somma corrispostagli dal datore di lavoro; mentre, solo in caso di dubbio, opera la presunzione di onerosità secondo cui deve essere compreso nella retribuzione ogni elemento patrimoniale di incerta natura.
(Nella specie la Suprema Corte ha confermato la pronuncia del giudice del merito il quale aveva ritenuto che non rientrasse nella retribuzione imponibile un’indennità corrisposta a titolo di rimborso forfettario delle spese di benzina in favore di lavoratori che, per espletare le loro mansioni di produttori, erano tenuti a visitare sistematicamente i clienti con il proprio mezzo di locomozione e a sostenere un esborso per l’acquisto della benzina quantitativamente riferibile all’indennità percepita).
Cassazione civile sez. lav., 17/04/1987, n.3848
Contributi assicurativi: rimborsi spese
Le somme versate ai dipendenti a titolo di rimborso spese di carburante, manutenzione e logorio del mezzo usato in servizio, fissate in un ammontare forfettario, ritenuto corrispondente alla loro effettiva consistenza secondo la valutazione incensurabile del giudice di merito, o costituito da un’indennità “una tantum” riferibile a spese già sostenute erogate in esecuzione di un accordo sindacale, rientrano nell’eccezione all’assoggettamento a contribuzione previdenziale prevista dall’art. 12 n. 2 della l. 30 aprile 1969 n. 153 per i rimborsi a pie’ di lista che costituiscano rifusione di spese sostenute dal lavoratore per l’esecuzione o in occasione del lavoro.
Cassazione civile sez. lav., 16/07/1985, n.4200