Scout speed in auto: come va segnalato?


Quali dispositivi di avvertimento devono avere le autovetture che montano autovelox in movimento? Occorre il cartello di presegnalazione?
Mentre sei alla guida della tua macchina incroci un’autovettura della Polizia che monta al suo interno un apparecchio tipo autovelox, per rilevare la velocità. Procedendo lungo la strada non avevi incontrato nessun cartello e la volante non ha nessun dispositivo luminoso o acustico di avvertimento. Dopo qualche tempo ti arriva la multa per eccesso di velocità. Non eri stato avvisato in nessun modo della presenza dell’apparecchio, mentre sai che per gli autovelox questo obbligo esiste. E allora ti domandi: come va segnalato lo scout speed in auto?
Lo scout speed è un dispositivo elettronico per il rilevamento della velocità, analogo all’autovelox, ed il suo uso è autorizzato da anni. Ma questo non vuol dire che il suo impiego sulle strade sia sempre legittimo: anzi, proprio per il fatto che la misurazione della velocità avviene da un veicolo della Polizia in continuo movimento, e non da una postazione fissa, l’automobilista ha diritto di essere preavvertito della sua presenza.
Sono sempre più numerosi i giudici che annullano le multe per eccesso di velocità perché lo scout speed non era segnalato nel modo corretto. Tra le più recenti sentenze, il tribunale di Torino [1] afferma che l’obbligo di segnalare le postazioni di controllo di qualsiasi tipo è previsto dalla legge e non subisce eccezioni in base al tipo degli apparecchi utilizzati per rilevare la velocità dei veicoli, nemmeno quando un decreto ministeriale sancisce il principio opposto. Ora lo afferma anche la Corte di Cassazione [2], quindi questo principio deve ritenersi acquisito.
Vediamo quindi come va segnalato lo scout speed affinché la multa elevata per eccesso di velocità sia legittima, perché altrimenti può essere annullata per violazione di legge.
Indice
Obbligo di segnalazione degli autovelox
Il Codice della strada [3] dispone che: «Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi». Le modalità di impiego degli apparecchi sono stabilite con un decreto del ministro dei Trasporti.
In base a questa chiara norma di legge, è pacifico che tutti i dispositivi autovelox, come anche i tutor, debbano essere segnalati in anticipo agli automobilisti che percorrono quel tratto di strada, in modo di avvertirli della loro presenza e di consentirgli di moderare la velocità. E questo principio vale sia in caso di apparecchi fissi sia quando si tratta di postazioni mobili, come ad esempio i telelaser.
In particolare, occorre un cartello di presegnalazione, ben visibile e posto ad «adeguata distanza» dal punto in cui si trova l’apparecchio, recante la dicitura: «Controllo elettronico della velocità tramite Scout Speed». In alternativa al cartello, sono ammessi gli equivalenti dispositivi di segnalazione luminosa.
Obbligo di segnalazione degli scout speed
Gli scout speed sono essenzialmente degli autovelox in movimento: non sono dislocati a bordo strada, bensì montati sulle autovetture della Polizia stradale o municipale. Riescono a rilevare la velocità dei veicoli in entrambi i sensi di marcia e funzionano anche di notte, quando sono dotati di raggi infrarossi.
Per gli scout speed un Decreto del ministro dei Trasporti [4] aveva stabilito che l’obbligo di presegnalazione non vale «per i dispositivi di rilevamento installati a bordo di veicoli per la misurazione della velocità in maniera dinamica ovvero ad inseguimento». Quindi questo Decreto aveva limitato l’obbligo di segnalazione preventiva degli apparecchi di rilevamento della velocità solo ai dispositivi installati lungo la rete stradale ed aveva escluso proprio quelli che, come gli scout speed, funzionano in modalità dinamica.
Ma molti giudici ritengono che questo provvedimento sia illegittimo, perché una normativa ministeriale è una fonte secondaria e non può derogare ad una norma di rango primario, come il Codice della strada, che come abbiamo visto, prevede l’obbligo di segnalazione generalizzato, senza alcuna distinzione per il tipo di apparecchio.
Una recente sentenza della Cassazione [2] ha confermato quanto stabilito dal Tribunale di Torino: anche l’autovelox montato sull’auto della Polizia deve rendersi visibile. In questo modo, la Suprema Corte ha bocciato le interpretazioni precedenti secondo cui l’obbligo di segnalazione di un rilevatore di velocità era valido solo per le postazioni fisse che funzionano in automatico o per quelle temporanee che vedono la presenza di agenti.
In pratica, secondo gli Ermellini, è necessario che gli autovelox in movimento, al pari di quelli fissi, siano presegnalati, con un cartello indicatore recante la dicitura «Controllo elettronico della velocità tramite Scout Speed», o che vi siano dei pannelli luminosi visibili montati sull’autopattuglia, in modo che gli automobilisti vengano a conoscenza che è in corso un controllo della velocità. Ti spieghiamo tutte le prescrizioni indicate dai giudici di piazza Cavour nell’articolo “Autovelox senza avviso nell’auto di polizia: è valido?“.
Da questa constatazione discendono importanti conseguenze sulla validità delle multe per eccesso di velocità rilevato da uno scout speed non segnalato.
Multa da scout speed non segnalato: è nulla?
Va da sé che, in virtù della recente sentenza della Cassazione, se uno scout speed rileva che un automobilista sta andando ad una velocità superiore al limite ma l’autovelox montato sull’auto della Polizia non è segnalato, la multa non è valida. Praticamente, la stessa conclusione a cui era arrivato il Tribunale di Torino così come, in precedenza, aveva stabilito il Tribunale di Firenze [5]: i giudici toscani avevano annullato un verbale di infrazione rilevata da uno scout speed non segnalato con il prescritto cartello, o con un equivalente dispositivo di segnalazione luminosa, installato a bordo dell’auto della Polizia.
Perciò si deve ritenere che l’obbligo di presegnalazione degli scout speed è inderogabile in quanto deriva direttamente dalla legge, e il ministero dei Trasporti, con i propri decreti, non può stabilire un regime diverso e introdurre delle deroghe a questa disposizione tassativa.
Per approfondire leggi anche gli articoli:
- “Autovelox senza avviso nell’auto della Polizia: è valido?“
- “Multa da scout speed non segnalato: è nulla”;
- “Autovelox scout speed: multa nulla se non c’è il cartello“;
- “Multa scout speed: ecco quando è possibile non pagarla“.
note
[1] Trib. Torino sent. n. 1231 del 10.03.2021.
[2] Cass. sent. n. 29595 del 22.10.2021.
[3] Art. 142, co. 6 bis, Cod. strada.
[4] Art. 3 D.M. n. 282/2017.
[5] Trib. Firenze, sent. n. 1286 del 04.06.2020.