Installazione dissuasori di sosta: Cassazione e ultime sentenze


La normativa sul posizionamento dei dissuasori di parcheggio. Leggi le più recenti pronunce giurisprudenziali.
La disciplina relativa al collocamento dei dissuasori di sosta è contenuta nel Codice della strada (D. Lgs 285/1992) e nel suo regolamento di attuazione (D.P:R. 495/1992) rispettivamente negli articoli 42 e 180. Le norme citate prevedono che questi dispositivi, volti ad impedire la sosta abusiva, possono essere di qualunque materiale con forme e caratteristiche diverse (pali, palette, colonne a blocchi, cordoni, fioriere eccetera).
I dissuasori di sosta devono essere visibili e non devono comportare alcun pericolo o impedimento del passaggio per i pedoni. Per maggiori informazioni, leggi le ultime sentenze.
Indice
Installazione di dissuasori di sosta nell’area privata
Il Comune non può negare l’autorizzazione al posizionamento di dissuasori di parcheggio nell’area privata antistante ad un immobile semplicemente evidenziando che l’installazione potrebbe arrecare pregiudizio alla circolazione dei veicoli. Il Comune avrebbe dovuto bilanciare l’interesse all’ordinato svolgimento della circolazione con il diritto dei proprietari dell’area limitrofa al punto individuato come pericoloso ed avrebbe dovuto altresì individuare soluzioni alternative al divieto di installare i dissuasori di parcheggio, effettivamente finalizzate a ridurre la pericolosità dell’area.
T.A.R. Milano, (Lombardia) sez. I, 21/01/2021, n.190
Installazione dissuasori di sosta: serve il permesso di costruire?
Al fine di evitare la sosta selvaggia, il condominio può installare i paletti dissuasori senza il permesso di costruire. Tali opere ricadono nella disciplina dell’art. 22 d.P.R. n. 380/2001, per le quali si chiede solo la s.c.i.a. (segnalazione certificata di inizio attività).
T.A.R. Napoli, (Campania) sez. III, 05/03/2019, n.1255
Paletti dissuasori: ordine di demolizione
È illegittimo l’ordine di demolizione dei paletti realizzati da un condominio su un’area di proprietà comune prospiciente una pubblica via, aventi la funzione di dissuasori della sosta e dell’abbandono dei rifiuti, ove detti paletti risultino distanziati tra loro in modo tale da consentire un facile accesso pedonale all’area e siano agevolmente rimovibili, non rilevando in senso contrario che il provvedimento impugnato facesse riferimento a un’incidenza negativa sul paesaggio in mancanza dell’esplicita indicazione di alcun concreto elemento idoneo a suffragarla.
Tribunale TAR Campania, Napoli, Sezione 3, Sentenza, 5 marzo 2019, n. 1255
Installazione passo carrabile e dissuasori di sosta
L’autorizzazione all’installazione di un passo carrabile in prossimità di una strettoia di accesso ai garage condominiali non ammette anche l’installazione di una sbarra automatica, perlomeno in una strada pubblica. Al massimo i condomini potranno essere autorizzati dal Comune ad installare dei dissuasori di sosta.
T.A.R. Genova, (Liguria) sez. II, 11/01/2016, n.17
Domanda risarcitoria
La domanda risarcitoria proposta da chi ritenga lesa la propria attività commerciale per effetto dell’avvenuta installazione sulla pubblica via, da parte di un comune, senza la preventiva emissione di un formale provvedimento ex art. 5, comma 3, cod. strada, di opere (fioriere, dissuasori di sosta e portarifiuti) preclusive ivi anche di una breve fermata delle auto per l’effettuazione di acquisti, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, ponendosi comunque in discussione l’esercizio di una potestà pubblicistica rientrante nelle competenze municipali in materia di gestione del territorio e, in specie, della circolazione stradale.
Cassazione civile sez. un., 08/11/2016, n.22650
Rimozione dissuasori di sosta
La scelta della PA, di rimuovere dal territorio comunale i dissuasori di sosta appare, per un verso, connotata da un alto grado di discrezionalità – in ordine al perseguimento del pubblico interesse alla migliore e più sicura circolazione stradale, con la conseguenza che la stessa risulta censurabile solo per manifesta irrazionalità, contraddittorietà, erroneità in fatto e, per altro verso, giustificata dalla pericolosità dei dissuasori.
Pertanto, il titolare del passo carrabile non può imporre al Comune l’apposizione di dissuasori di fronte alla propria abitazione quando ciò sia ritenuto contrario al pubblico interesse.
TAR Puglia – Lecce, Sezione 2, Sentenza, 27 novembre 2015, n. 3437
Posa in opera di dissuasori di sosta
La posa in opera di dissuasori di sosta (nella specie paletti uniti da catena) davanti ad area privata aperta al pubblico passaggio è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività. (SCIA), in quanto rientrante nella fattispecie di inserimento di elementi accessori all’edificio, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. c) del T.U. n. 380 del 2001, e non a previo rilascio di permesso di costruire.
Consiglio di Stato, Sezione 6, Sentenza, 16 luglio 2015
Dissuasori di sosta a panettone
I dissuasori di sosta c.d. “a panettone” non costituiscono insidie non superabili con l’ordinaria prudenza e diligenza, ma, al contrario, devono essere ritenuti ostacoli suscettibili di essere previsti e superati con l’adozione delle normali cautele da parte degli utenti della strada; infatti, poiché nell’indagine sulla sussistenza della responsabilità per danni da cose in custodia il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato e poiché, ancora, gli utenti della strada, in coerenza con il principio di autoresponsabilità, sono indubbiamente gravati da un onere di particolare attenzione nell’esercizio dell’uso ordinario diretto del bene demaniale, per salvaguardare la propria incolumità, la mera condizione statica dei dissuasori non appare causa sufficiente ad attribuire loro il carattere della pericolosità per gli utenti, posto che, per le loro caratteristiche, i dissuasori di sosta sono collocati in continuità, a poca distanza l’uno dall’altro e, quindi, non in maniera isolata, inoltre, essendo posizionati normalmente sul bordo del marciapiedi, agli stessi non può non farsi attenzione quando si sale o si scende da esso.
Corte d’Appello Napoli, Sezione 1, Civile, Sentenza, 2 novembre 2010, n. 3595