Corte d’appello di Trento – Sezione penale – Sentenza 2 febbraio 2021 n. 1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI TRENTO
SEZIONE PENALE
composta dai signori magistrati:
Dott. FRANCESCO FORLENZA – PRESIDENTE
Dott. ETTORE DI FAZIO – CONSIGLIERE
Dott. MARIA GIOVANNA SALSI – CONSIGLIERE
ha pronunciato in Camera di Consiglio ai sensi dell’art. 23 bis L. n. 176 del 1920 la seguente
SENTENZA
nei confronti di
(…) nt. in A. il (…) – N. C.U.I. (…) – elettivamente domiciliato in T. via C. n. 19 – attualmente agli arresti domiciliari per altra causa in C. (T.) piazza B. n. 1/A
Non sofferta carcerazione preventiva
DETENUTO AA.DD. PER ALTRO – NON COMPARSO IMPUTATO
per il seguente reato:
delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 73 comma 1 D.P.R. n. 309 del 1990 perché in concorso con – (…) non appellante – illecitamente detenevano sostanza stupefacente del tipo cocaina di particolare purezza per un peso complessivo di grammi 10,312 (79% circa con 54 dosi droganti ricavabili) contestualmente alla somma di Euro 1120,00 (provento di spaccio) e a materiale vario per il confezionamento.
APPELLANTE
L’imputato avverso la sentenza del Tribunale di Trento in composizione monocratica n. 597/19 del 12/07/2019 che dichiarava l’imputato colpevole del reato ascritto qualificato sub art. 73, 5 c. L.st. e con le att. gen., lo condannava alla pena di mesi 6 di reclusione e Euro 1.100,00 di multa, oltre alle spese.
Confisca di quanto sequestrato con distruzione della sostanza stupefacente, previa campionatura.
Pena sospesa.
Udita la relazione della causa fatta in Camera di Consiglio dal Consigliere Dott. Et.Di.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 12.7.2019 il Tribunale di Trento dichiarava, per quanto qui di interesse, (…) colpevole del delitto di cui all’art. 73 comma V D.P.R. n. 309 del 1990 irrogando la pena di mesi sei di reclusione ed Euro 1.100,00 di multa condizionalmente sospesa, ed al contempo ordinava la confisca di quanto in sequestro.
Sotto il profilo fattuale il primo giudice richiamava gli atti allegati alla c.n.r. del 4.8.2018 della Guardia di Finanza di Trento, acquisiti con il consenso delle parti, da cui si desumeva che in occasione di un controllo domiciliare a carico dell’imputato e di (…) era stato rinvenuto, nella disponibilità del secondo, il quantitativo di gr. 10,312 di cocaina, mentre nella disponibilità del primo la somma di Euro 1.120,00; in particolare, la destinazione alla successiva cessione era desumibile dalla modalità di confezionamento della sostanza e dalla quantità e dal grado di purezza, oltre che dal rinvenimento di vario materiale utile per la preparazione delle dosi ed alla somma di danaro, il cui possesso non era ritenuto compatibile con la lecita provenienza.
Affermata la penale responsabilità e riqualificato il fatto ex art. 73 comma V D.P.R. n. 309 del 1990, venivano riconosciute attenuanti generiche e la pena determinata come sopra indicato (Pb mesi nove di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa ridotta ex art. 62 bis c.p.); veniva ordinata la confisca di quanto in sequestro e concesso il beneficio della sospensione condizionale.
Ha proposto appello il difensore dell’imputato, chiedendo emettersi pronunzia assolutoria con la miglior formula.
Con unico motivo censura l’affermazione di penale responsabilità.
Osserva la deducente difesa che i dati circostanziali ritenuti indicativi di penale responsabilità sono di non univoca lettura.
Il fatto che l’appellante ed il coinquilino (…) fossero stati notati frequentare le note piazze cittadine di spaccio non appare dirimente, dal momento che gli stessi operanti non hanno fatto riferimento a condotte di cessione captate nell’occasione; allo stesso modo, il fatto che entrambi fossero in stato di agitazione all’atto della perquisizione è spiegabile con il fatto che si tratta di soggetti privi di documenti di identità.
Quanto agli ulteriori dati, osserva che sia la sostanza che gli oggetti destinati alla preparazione di dosi sono stati rinvenuti sulla persona del (…), mentre nella disponibilità dell’appellante è stata unicamente rinvenuta la somma di danaro di Euro 1.120,00 che, pur volendo ipotizzare una provenienza illecita, non si vede come possa essere considerata provento di spaccio, senza considerare che l’addebito è di detenzione illecita e non di cessione. In nessun modo è possibile desumere dal possesso della somma in oggetto un concorso nella detenzione dello stupefacente, dovendosi altresì considerare che gli stessi operanti hanno riferito che
l’immobile era in uso ad una pluralità di soggetti notati nel corso delle attività di appostamento.
L’appello è fondato e merita accoglimento.
All’odierno appellante è stata imputato il concorso in illecita detenzione di sostanza stupefacente; l’illiceità di detta detenzione, stando a quanto riportato in epigrafe, dovrebbe desumersi dal quantitativo rinvenuto (che avrebbe consentito di ricavare circa 54 dosi droganti), dal possesso di materiale vario atto al confezionamento delle singole dosi e dal rinvenimento di una somma di danaro (Euro 1.120,00) da ritenere provento di spaccio.
La scarna motivazione della sentenza di primo grado non consente di apprezzare il procedimento logico attraverso il quale il Tribunale è pervenuto all’affermazione di penale responsabilità dell'(…); sia nel secondo che nel terzo paragrafo della parte motiva (pagg. 1 e 2 della sentenza di primo grado) vengono indicati alcuni dati circostanziali che, all’evidenza, il primo giudice ha ritenuto riferibili ad entrambi, senza tuttavia fornire adeguata spiegazione delle ragioni del suo convincimento, ciò imponendo, alla luce delle argomentazioni sviluppate nell’atto di impugnazione, il riesame delle evidenze fattuali.
Ebbene, dalla comunicazione di notizia di reato di data 24.8.2018 e dagli atti ad essa allegati si apprende che gli operanti hanno effettuato una perquisizione domiciliare avendo ragione di ritenere, a seguito di appostamenti effettuati nei giorni precedenti, che ivi fosse detenuta sostanza stupefacente destinata ad alimentare un traffico minuto nell’area cittadina.
All’interno dell’appartamento, in cui sono stati individuati sia l’odierno appellante che (…), essi hanno dato atto di aver rinvenuto tre involucri di cellophane contenenti sostanza stupefacente per un peso complessivo di gr. 10,6, altro materiale per il confezionamento di colore uguale a quello dei tre involucri di cui sopra e la somma di Euro 1.120,00; nello specifico, la droga ed il materiale si afferma essere stati rinvenuti nella disponibilità del (…), il quale ha nell’immediatezza rivendicato a sé la titolarità della sostanza, mentre il danaro (suddiviso in 18 banconote da Euro 50,00 ed 11 da Euro 20,00) in quella dell'(…).
In mancanza di più specifici riferimenti, deve ritenersi che la sostanza stupefacente ed il materiale da confezionamento fossero nella esclusiva disponibilità del (…) (sulla sua persona o su ambienti in uso esclusivo) mentre il danaro, a sua volta, in quella esclusiva dell’appellante (sulla persona o su ambienti in uso esclusivo).
Così presentandosi il dato fattuale, ritiene questa Corte non possa fondatamente attribuirsi ai due occupanti l’alloggio una codetenzione della sostanza stupefacente e del materiale atto al confezionamento di dosi; ciò potrebbe affermarsi, evidentemente, solo nel caso in cui fosse possibile ritenere che la droga (in tutto o in parte) o il materiale (in tutto o in parte) siano stati rinvenuti nell’ambito di spazi comuni, o ancora se fosse possibile inferire che per lo meno una parte del materiale atto al confezionamento fosse nella disponibilità dell'(…) o collocato in ambienti di uso comune e tuttavia, alla luce del dato riportato nell’informativa, tale affermazione non può sostenersi con una qualche fondatezza.
Non sono dunque evidenziabili elementi circostanziali da cui poter inferire che (…) fosse codetentore dello stupefacente e neppure, a ben vedere, che egli fosse con certezza consapevole della detenzione in capo al (…).
Né a diversa conclusione può condurre il rinvenimento, nella esclusiva disponibilità dello stesso (…), della somma sopra indicata; nessun dato, neppure indiretto, consente infatti di poter affermare che il danaro, in tutto o in parte, fosse provento di spaccio, e ciò per l’evidente ragione per cui dalla sola compresenza in un unico ambiente domestico di droga e danaro, che gli operanti hanno affermato essere rispettivamente attribuibili all’uno ed all’altro, sarebbe arbitrario indurre la conclusione di un diretto collegamento sì da indurre a ritenere che il secondo costituisse provento di una comune attività di traffico, che in alcun modo viene del resto delineata nell’informativa.
Il dato fattuale, in definitiva, restituisce unicamente il fatto che nella medesima casa dimoravano due soggetti, l’uno dei quali trovato in possesso di droga e di materiale atto al confezionamento di dosi e l’altro di una somma di danaro di una certa consistenza; sebbene possano nutrirsi seri dubbi sulla provenienza di tale somma, non constando che l'(…) svolgesse una qualche attività lavorativa o potesse comunque contare su altre fonti lecite, nondimeno ciò non consente di poter pervenire alla conclusione per cui il solo possesso di essa costituisca dato sufficiente a dimostrare processualmente un qualche suo coinvolgimento in attività illecite di detenzione finalizzata al successivo spaccio. Tale punto, del resto, è stato ben colto nell’atto di impugnazione, nella parte in cui il difensore dell’appellante deduce che, pur potendosi nutrire dubbi sulla provenienza lecita del danaro, ciò di per sé non è sufficiente a ritenere dimostrato che essa costituisse, in tutto o in parte, ricavato di attività di spaccio.
Dunque, se nei confronti del (…) il dato circostanziale acquisito consente di ritenere provata l’illecita detenzione, desumibile dal possesso di un quantitativo di droga già suddiviso in separati involucri e di materiale atto al confezionamento di singole dosi (ed è significativo che costui non abbia impugnato la sentenza di condanna), nei confronti dell'(…) tale affermazione non può fondatamente essere formulata; come rilevato, invero, nessun elemento fattuale consente di poter affermare una codetenzione della sostanza, mentre il possesso della somma indicata non costituisce, di per sé, ragione sufficiente per considerarla, in tutto o in parte, provento di attività illecita riferibile allo stesso (…).
Per le ragioni esposte, l’odierno appellante va mandato assolto dal reato ascritto per non aver commesso il fatto. La pronunzia assolutoria, all’evidenza, rende privo di titolo la disposta confisca del danaro, come detto riferibile al solo (…), che va dunque restituita.
P.Q.M.
Visti gli artt. 530 e 605 c.p.p.,
In riforma dell’impugnata sentenza, assolve (…) dal reato ascritto per non aver commesso il fatto e per l’effetto ordina la restituzione all’imputato della somma in giudiziale sequestro.
Fissa termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.
Così deciso in Trento l’8 gennaio 2021. Depositata in Cancelleria il 2 febbraio 2021.
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