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Compenso lavoro notturno: Cassazione

18 Agosto 2021
Compenso lavoro notturno: Cassazione

Maggiorazione per il lavoro svolto nelle ore notturne caratterizzato da maggiore disagio; trattamento retributivo del periodo feriale; tredicesima mensilità.

Diritto alla retribuzione per lavoro notturno

Il lavoratore part-time che abbia lo stesso livello di inquadramento del personale turnista a tempo pieno ha diritto alla retribuzione per lavoro notturno, non rilevando, in applicazione del principio di non discriminazione ex art. 4 d.lg. n. 61 del 2000, la diversità della sequenza oraria praticata nei due rapporti.

Cassazione civile sez. lav., 09/03/2017, n.6087

Lavoro straordinario, notturno, festivo e nel periodo feriale

La maggiorazione per lavoro notturno a turni non avvicendati nella misura del 25%, prevista dall’art. 18 del c.c.n.l. autotrasporti, ha natura retributiva, costituendo la compensazione di una prestazione che in sé è caratterizzata da un maggior disagio; ne consegue la sua inclusione tra gli elementi che compongono la retribuzione globale mensile e la sua incidenza in tutti gli istituti contrattuali che per la loro determinazione richiamano tale ultimo concetto.

Cassazione civile sez. lav., 23/10/2017, n.25000

Compenso per lavoro notturno secondo turni avvicendati

In tema di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cc.dd. istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia e infortunio), non esiste un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività e, pertanto, nella quantificazione degli istituti indiretti il compenso per lavoro notturno o straordinario di turno può essere computato esclusivamente qualora ciò sia previsto da specifiche norme di legge o di contratto collettivo; tale disciplina collettiva, stabilendo un trattamento di maggior favore, può derogare, ai sensi dell’art. 7, ultimo comma, l. 14 luglio 1959 n. 741, anche al criterio di computo della tredicesima mensilità dettato – richiamando la “retribuzione globale di fatto” – dall’accordo interconfederale per l’industria 27 ottobre 1946, esteso erga omnes con d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1070, escludendo la computabilità dei compensi aggiuntivi nella tredicesima e prevedendo l’attribuzione di benefici diversi a favore del lavoratore.

(In applicazione di tale principio la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva escluso il diritto del lavoratore al computo nella tredicesima mensilità del compenso per lavoro notturno prestato secondo turni ricorrenti e con cadenza programmata, in considerazione della idoneità derogatoria all’accordo confederale della previsione – contenuta nei contratti collettivi applicabili al rapporto – relativa alla corresponsione di una quattordicesima mensilità, essendo questa appartenente allo stesso istituto contrattuale delle mensilità aggiuntive).

Cassazione civile sez. lav., 15/01/2013, n.813

Compenso per lavoro notturno svolto con continuità

Ai fini del riconoscimento del diritto al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non è sufficiente la constatazione della normalità della prestazione notturna in turni periodici e dell’erogazione della relativa indennità (reintroducendosi altrimenti, mediante siffatta scorretta operazione integrativa, il criterio della onnicomprensività non riconosciuto in via generale dal legislatore), in quanto è necessario anche che la contrattazione collettiva ponga riferimento, allo scopo considerato, alla retribuzione “normale”, da interpretare, nel rispetto dei canoni di cui agli art. 1362 ss. c.c., fornendo adeguata motivazione.

(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito impugnata, con la quale era stata riconosciuta, in favore di alcuni dipendenti dell’Azienda municipale di igiene ambientale di Palermo, la suddetta computabilità, senza, però, prendere in considerazione la specifica regolamentazione contrattuale-sindacale, dalla quale emergeva che la maggiorazione riconosciuta per il lavoro prestato durante l’orario notturno esulava dal concetto di retribuzione globale, con la conseguente sua irrilevanza ai fini del computo della retribuzione da erogare ai dipendenti durante la sospensione della prestazione per le ferie e che, anzi, era espressamente esclusa – ai sensi del punto 5 dell’art. 26 del relativo c.c.n.l. – l’influenza della maggiorazione per il lavoro notturno in funzione del calcolo della retribuzione nel periodo feriale).

Cassazione civile sez. lav., 23/02/2007, n.4270

Lavoro notturno: la quantificazione della retribuzione durante le ferie

In materia di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cosiddetti istituti indiretti (tra cui le ferie), non esiste nell’ordinamento un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività, e, pertanto, nella quantificazione della retribuzione spettante durante le ferie il compenso per lavoro notturno prestato con continuità può essere computato esclusivamente qualora ciò sia previsto dalla disciplina collettiva mediante il riferimento alla retribuzione “normale o ordinaria o di fatto o globale di fatto”, da interpretare, nel rispetto dei canoni di cui agli art. 1362 ss., c.c., fornendo adeguata motivazione.

(Nella specie, concernente un dipendente della Azienda municipale di igiene ambientale di Palermo, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva riconosciuto la suddetta computabilità, ritenendo sufficiente il carattere di normalità e continuità del lavoro notturno e senza indicare gli elementi da cui desumeva la volontà delle parti in tal senso, nonostante il tenore letterale della clausola dei c.c.n.l. di settore del 1991 e del 1995 (art. 26) attributiva della maggiorazione percentuale per lavoro notturno).

Cassazione civile sez. lav., 06/10/2005, n.19425

Maggiorazioni retributive e indennità

Le maggiorazioni retributive e le indennità erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno, non occasionali, ma continuative ed organizzate secondo regolari turni periodici, costituiscono parte integrante della ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e, come tali, concorrono alla composizione della base di computo non solo dell’indennità di anzianità o del trattamento di fine rapporto – ai sensi della nozione onnicomprensiva di retribuzione, recepita dagli art. 2120 e 2121 c.c., sia nel testo anteriore che in quello successivo all’entrata in vigore della l. 29 maggio 1982 n. 297 – ma anche di quegli istituti retributivi per la cui liquidazione la legge (come, l’art. 5 l. 27 maggio 1949 n. 260, per il compenso del lavoro prestato durante le festività) o la contrattazione collettiva (come, con riguardo alla gratifica natalizia, l’art. 17 dell’Accordo interconfederale 27 ottobre 1946, per i dipendenti da imprese industriali private, reso efficace “erga omnes” con d.P.R. n. 1070 del 1960 ed efficace anche oltre la sua scadenza, fino alla sostituzione, o alla deroga in melius, con altro contratto collettivo) facciano riferimento a siffatta nozione di retribuzione globale di fatto.

Cassazione civile sez. lav., 25/09/2004, n.19303

Modalità della prestazione lavorativa e compensazione dei relativi disagi

Ai fini del riconoscimento del diritto dei lavoratori subordinati al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non è sufficiente l’accertamento della “normalità” della prestazione notturna in turni periodici e della erogazione della relativa indennità (reintroducendosi altrimenti il criterio della omnicomprensività della retribuzione, non legittimato in generale dal legislatore), ma, trattandosi di compenso erogato in ragione delle particolari modalità della prestazione lavorativa e a compensazione dei relativi disagi, e in quanto tale non assistito dalla garanzia della irriducibilità della retribuzione di cui all’art. 2103 c.c., occorre anche che la contrattazione collettiva faccia riferimento al concetto di retribuzione “ordinaria” o “normale”.

(Nella specie, relativa al lavoro notturno prestato dai dipendenti postali secondo turnazioni periodiche, la S.C. ha annullato la sentenza di merito che aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori all’inclusione della relativa indennità nel trattamento retributivo del periodo feriale, sulla sola base della constatazione che la contrattazione collettiva, negli spazi consentiti dalla convenzione Oil n. 132 del 1970, ratificata e resa esecutiva con la l. 10 aprile 1981 n. 157, non determinava la misura della retribuzione spettante per il periodo feriale, senza accertare se la contrattazione collettiva facesse riferimento – per la determinazione della retribuzione feriale – alla retribuzione “normale” o, invece, a quella “fissa giornaliera”).

Cassazione civile sez. lav., 19/08/2004, n.16261

Calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione

Ai fini del riconoscimento del diritto dei lavoratori subordinati al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non è sufficiente l’accertamento della “normalità” della prestazione notturna in turni periodici e della erogazione della relativa indennità (reintroducendosi altrimenti il criterio della omnicomprensività della retribuzione, non legittimato in generale dal legislatore), ma, trattandosi di compenso erogato in ragione delle particolari modalità della prestazione lavorativa e a compensazione dei relativi disagi, e in quanto tale non assistito dalla garanzia della irriducibilità della retribuzione di cui all’art. 2103 c.c., occorre anche che la contrattazione collettiva faccia riferimento al concetto di retribuzione “ordinaria” o “normale”.

Cassazione civile sez. lav., 29/07/2004, n.14443

Lavoratore notturno: ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera

Le maggiorazioni retributive e le indennità erogate in corrispettivo di prestazioni di lavoro notturno, non occasionali, ma continuative ed organizzate secondo regolari turni periodici, costituiscono parte integrante dell’ordinaria retribuzione globale di fatto giornaliera e, come tali, concorrono alla composizione della base di computo non solo dell’indennità di anzianità o del t.f.r. – ai sensi della nozione onnicomprensiva di retribuzione, recepita dagli art. 2120 e 2121 c.c., nel testo anteriore all’entrata in vigore l. 29 maggio 1982 n. 297 – ma anche di quegli istituti retributivi per la cui liquidazione la legge (come l’art. 5 l. 27 maggio 1949 n. 260, per il compenso del lavoro prestato durante le festività o la contrattazione collettiva (come, con riguardo alla gratifica natalizia, l’art. 17 dell’accordo interconfederale 27 ottobre 1946, per i dipendenti da imprese industriali private, reso efficace “erga omnes” con d.P.R. n. 1070 del 1960) facciano riferimento a siffatta nozione di retribuzione globale di fatto.

Cassazione civile sez. lav., 01/09/2003, n.12760

Quantificazione della retribuzione

Nel vigente ordinamento, in materia di retribuzione dovuta al prestatore di lavoro ai fini dei cc.dd. istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia e infortunio), non esiste un principio generale ed inderogabile di omnicomprensività, e, pertanto, nella quantificazione della retribuzione spettante durante le ferie il compenso per lavoro notturno prestato con continuità può essere computato esclusivamente qualora ciò sia previsto dalla disciplina collettiva, da interpretare nel rispetto dei canoni di cui agli art. 1362 ss., c.c., tenendo presente che il principio di omnicomprensività (valido solo per determinati istituti di origine legale) non opera neppure come criterio sussidiario.

(Nella specie, concernente un dipendente della Azienda municipale di igiene ambientale di Palermo, la S.C. ha cassato la sentenza di secondo grado, che aveva riconosciuto la computabilità del compenso per lavoro straordinario al fine della determinazione della retribuzione spettante durante le ferie, nonostante che i c.c.n.l. di settore del 1991 e del 1995 espressamente escludessero siffatta computabilità).

Cassazione civile sez. lav., 16/05/2003, n.7707

Lavoro notturno: la computabilità o meno del compenso

La computabilità o meno del compenso per lavoro notturno prestato con continuità ai fini degli istituti indiretti (mensilità aggiuntive, ferie, malattia e infortunio) deve essere verificata alla stregua della disciplina collettiva, nel rispetto dei canoni interpretativi di cui agli art. 1362 ss. c.c., tenendo presente che il principio di omnicomprensività della retribuzione, valido solo per determinati istituti di origine legale, non opera neppure come criterio sussidiario, ed altresì che la disciplina prevista dall’accordo interconfederale del 27 ottobre 1946, reso efficace “erga omnes” dal d.P.R. n. 1070 del 1960, è derogabile dalla contrattazione collettiva, ove quest’ultima preveda una più favorevole disciplina complessiva del singolo istituto. (Fattispecie relativa alla contrattazione collettiva per i dipendenti degli aeroporti).

Cassazione civile sez. lav., 08/07/2002, n.9871

Lavoro notturno: modalità temporale propria delle mansioni

Il lavoro notturno prestato con caratteri di periodicità regolare costituisce una modalità temporale propria delle mansioni svolte nelle ore notturne, piuttosto che un prolungamento di durata delle medesime, e, pertanto, esso, non essendo rispondente ad esigenze aziendali imprevedibili, non è assimilabile al lavoro straordinario, con la conseguenza che ad esso non si estende la negazione del diritto a compenso per quello stabilita dall’art. 1 r.d.l. n. 692 del 1923, in relazione allo svolgimento di funzioni direttive per le quali non risulti previsto l’orario normale di lavoro comunque la durata massima dello stesso.

Cassazione civile sez. lav., 07/03/2001, n.3302



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