Corte di Cassazione, sez. III Penale, 12 marzo – 18 giugno 2021, n. 23931
Presidente Marini – Relatore Gentili
Ritenuto in fatto
La Corte di appello di Catania, in data 11 febbraio 2020, ha, con riferimento al solo trattamento sanzionatorio, riformato, accogliendo sul punto la impugnazione presentata dall’imputato, la sentenza con la quale, il precedente 3 luglio 2019, il Gup del Tribunale di Ragusa, in esito a giudizio celebrato nelle forme del rito abbreviato, aveva dichiarato la penale responsabilità di R.S. in ordine ai reati di atti sessuali con minorenne continuati, commesso in danno di tale M.M. , di anni 13 al momento dei fatti, e di cui all’art. 609-undecies, commesso in danno di tale C.S. , di età pari ad anni 12 al momento dei fatti, nonché per reato di minaccia aggravata commesso in danno della prima persona offesa e della madre di costei.
Infatti, mentre il giudice di primo grado, qualificato il secondo reato non come tentata violazione dell’art. 609-quater ma nei senso sopra indicato, ritenuta la continuazione fra i reati commessi, applicata quanto al più grave di essi, cioè la violazione dell’art. 609-quater c.p., la attenuante della minore gravità, aveva ritenuto congrua la pena di anni 2 e mesi 10 di reclusione, oltre accessori, la Corte territoriale, ritenuta la eccessività dell’aumento disposto in primo grado per la continuazione interna relativa al reato di cui all’art. 609-quater c.p., ha ridotto quest’ultima da nove mesi di reclusione a tre mesi, escludendo, invece, sia la meritevolezza del R. al beneficio delle attenuanti generiche che la ulteriore riduzione per gli altri reati commessi in continuazione, determinando, pertanto, la pena in complessivi anni 2 e mesi 6 di reclusione, oltre accessori.
Ha interposto ricorso per cassazione il prevenuto, tramite la propria difesa tecnica, articolando due motivi di ricorso, il secondo dei quali, attinente al trattamento sanzionatorio, a sua volta articolato sotto diversi profili.
Quanto al primo motivo di impugnazione, si rileva che lo stesso è sviluppato, con riferimento alla violazione di legge ed al difetto di motivazione riguardo alla sussistenza degli elementi caratterizzanti il reato di cui all’art. 609-undecies c.p.; ad avviso del ricorrente, la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere, a dispetto delle argomentazioni contenute nell’atto di appello presentato dalla difesa del R. , che il tenore delle conversazioni intercorse fra lui e la persona offesa, il cui contenuto doveva essere contestualizzato ed interpretato sulla base di una visione di insieme delle stesse, fossero volte all’adescamento della ragazzina onde commettere in danno della medesima reati a contenuto sessuale.
Con il secondo motivo, invece, il ricorrente ha lamentato il fatto che la Corte territoriale abbia omesso di applicare nella sua massima estensione la circostanza attenuante di cui all’art. 609-quater c.p., u.c., riducendo la pena base ritenuta congrua in misura appena superiore ad un terzo, laddove la norme consente una più ampia riduzione, senza giustificare adeguatamente siffatta scelta; parimenti la sentenza della Corte viene censurata nella parte in cui non si è ritenuto di applicare in favore del R. le circostanze attenuanti generiche, sebbene anche in questo caso fossero state indicate le ragioni che le avrebbero potute giustificare; infine la ricorrente difesa si è lamentata, sempre con riferimento al trattamento sanzionatorio, della entità degli aumenti di pena irrogati in ragione delle due imputazioni per i reati satellite contestati al R. , senza considerare, quanto al primo, il fatto che il reato si sarebbe consumato nel corso di un unico contatto telefonico intercorso fra l’imputato e la persona offesa e, quanto al secondo, la ridotta capacità intimidatoria dei messaggi indicati nel capo di imputazione.
Considerato in diritto
Il ricorso proposto è risultato inammissibile.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile, posto che il ricorrente, nel formularlo, non si è adeguatamente confrontato con il reale contenuto della sentenza impugnata.
Si osserva, infatti, che il G. è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 609-undecies c.p. in quanto, nel corso di alcune conversazioni da lui intrattenute, con la minore C.S. attraverso il programma di messaggistica digitale denominato Whatsapp, dopo avere tentato di circuire la predetta minore con frasi volte a metterne in luce la sua bellezza ed il fatto che lui la preferisse ad un’altra ragazzina (conosciuta anche dalla stessa C. ) con la quale l’uomo intratteneva una relazione sentimentale, ha chiesto alla detta minore – ben essendo egli consapevole del fatto che questa avesse solamente 12 anni di età – di trasmettergli, sempre attraverso il sistema di messaggistica in questione, delle immagini fotografiche che ne ritraevano delle parti intime, immagini che, indubbiamente, data l’età della C. e dato il soggetto che il G. aveva suggerito di riprodurre (si trattava delle natiche e del seno della minore) sono rientranti nel novero delle immagini costituenti pedopornografia, per come definito dall’art. 600-ter c.p., u.c., in quanto atte ad eccitare l’istinto sessuale.
Ciò posto, rileva il Collegio, poco incide che la condotta descritta del G. possa non apparire finalisticamente idonea alla realizzazione del reato di violenza sessuale ovvero di atti sessuali con minorenni, posto che fra le condotte criminose cui l’art. 609-undecies c.p. appresta una forma di tutela avanzata vi è anche quella integrante i reati di cui agli artt. 600-ter e 600-quater, la cui realizzazione era, evidentemente, lo scopo – forse precipuo, indubbiamente immediato – della condotta posta in essere dal prevenuto.
Deve, pertanto, rilevarsi come non colga affatto nel segno la doglianza formulata dal ricorrente in ordine alla errata configurazione della condotta realizzata dal ricorrente come idonea ad integrare il reato di cui alla disposizione codicistica a lui contestata, previa riqualificazione della originaria imputazione, in sede di giudizio.
Passando al secondo motivo di ricorso, riguardante, sotto diversi versanti, il trattamento sanzionatorio inflitto al G. , si rileva – quanto alla mancata estensione nella massima misura possibile della circostanza attenuante derivante dalla qualificazione del fatto a lui contestato sub A) della rubrica nell’ambito delle violazioni di minore gravità dell’art. 609-quater c.p. – che i giudici del merito, nella loro discrezionalità hanno ritenuto di ridurre, per effetto della ritenuta circostanza attenuante in discorso, la pena base inflitta al prevenuto dalla misura di anni 5 di reclusione, pari già alla soglia minima edittale prevista per il reato in questione, (cioè 60 mesi) sino alla misura di anni 3 e mesi 3 di reclusione (cioè 39 mesi) così abbattendo la pena oltre la misura canonica del terzo di essa, propria delle circostanze attenuanti ordinarie, in tal modo avendo correttamente data atto dell’avventa considerazione dell’effetto speciale caratteristico della attenuante applicata; per il resto la genericità sul punto dell’atto di appello presentato dalla difesa del G. , incentrata al riguardo nell’affermazione, evidentemente inammissibile sul piano della dignità umana oltre che priva di qualsivoglia sostrato giuridico, che, essendo la ragazza già avvezza alle relazioni sessuali, la violazione della sua integrità sessuale avrebbe comunque costituito illecito di minore gravità, ha legittimato la sinteticità della risposta data ad esso dalla Corte la quale non ha ravvisato elementi per estendere oltre la portata demenziale della attenuante.
Quanto agli ulteriori fattori segnalati dalla difesa dell’imputato quali elementi che avrebbero dovuto mitigare il trattamento sanzionatorio a lui inflitto, cioè la giovane età, la sua personalità immatura e disturbata, l’occasionalità delle condotte e le modalità non violente delle stesse, si osserva che la modalità non violenta della condotta (peraltro riferita ai soli reati a sfondo sessuale, posto che le minacce rivolte dal G. , compendiate nel capo C della rubrica, rivelano una non comune carica di aggressività, certamente non tranquillizzante) è stata presa in esame sia in sede di qualificazione giuridica delle condotte delittuose sub A) e B) della rubrica (riferita a delitti non caratterizzati dall’uso della violenza o comunque dalla coartazione della volontà delle persone offese), non tuttavia tale da farle esulare dal fuoco della rilevanza penale, sia in occasione della quantificazione della pena base, contenuta nel minimo edittale; la natura occasionale dell’illecito appare smentita sia dalla pluralità delle condotte contestate sia dalla loro pertinace e molteplice articolazione comportamentale; la personalità dell’imputato non appare presentare dei profili patologicamente rilevanti atti a comportarne una considerazione in sede di determinazione della pena; infine l’età del prevenuto, più che ventunenne al momento dei fatti, egualmente non appare fattore che avrebbe potuto di per sé giustificare un abbattimento della pena, tramite la concessione delle attenuanti generiche, al di sotto dei minimi edittali.
Il presente ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile ed il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Considerata l’avvenuta costituzione di parte civile, l’inammissibilità del ricorso dell’imputato comporta anche la condanna di questo alla rifusione delle spese di difesa di detta parte, secondo le modalità indicate in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Condanna, altresì, l’imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Catania con separato decreto di pagamento ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 83, disponendo il pagamento in favore dello Stato.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si dispone che siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle persone, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 in quanto imposto dalla legge.
Che squallore! Ma dico io, perché certi vanno dietro ai minori? Perché rovinare la loro innocenza? Perché turbare la loro crescita? C’è pieno di depravati in giro. C’è pieno di gente che vuole approfittarsi dell’ingenuità, dell’inesperienza e anche dell’intenzione di sentirsi grandi di alcuni ragazzini. E poi creano dei giochi pericolosi con questi smartphone e mettono in giro le foto di questi giovani e magari le commentano in chat o siti per adulti. Che schifo! Metteteli in carcere
Ho una figlia adolescente e inizia a prendere consapevolezza della sua fisicità, inizia a messaggiare con i suoi coetanei e sinceramente mi racconta tutto. Temo però che possa imbattersi i questi orchi della Rete così, con il rischio di risultare pesante, la avviso costanetemente e la metto in guardia…Non si può mai sapere chi c’è dall’altra parte dello schermo e lei evita di mettere continuamente foto online, è molto discreta. Vorrei sempre proteggerla, ma non posso farla crescere in una campana di vetro. Quello che possiamo fare noi genitori è dialogare con i nostri fogli, metterli in guardia e verificare eventuali cambiamenti nelle loro vite, nei loro atteggiamenti
Mi ha contattato un amico di mio fratello e si stava iniziando a scherzare e flirtare. Lui più grande di me. Poi, ha iniziato prima a mandare delle vignette con allusioni e poi ha iniziato a chiedermi foto provate. Io ne ho parlato con mio fratello e l’ho bloccato subito sui vari canali. Mio fratello ha deciso di chiudere ogni tipo di contatto con lui, dopo avermi fatto un bel discorsetto per cui non ci siamo parlati due giorni, però anche se arrabbiato continuava ad informarsi per capire come stessi visto che i messaggi del suo amico, dopo essermi rifiutata erano davvero pessimi e lui ha iniziato ad insultarmi in malo modo.
Da uomo, sinceramente, non mi sognerei mai di contattare una minorenne e soprattutto di chiederle foto intime… In realtà, non lo faccio neppure con le mie coetanee, figuratevi se voglio mettermi nei guai con le più piccole. In ogni caso, davvero ci sono un sacco di ometti che mettendo foto di attori, di vip, di modelli cercano di spacciarsi per questi personaggi famosi e di conquistare la fiducia delle ragazzine dicendo che sono stati colpiti da loro in quanto fan e vogliono conoscerle e mettono in atto delle finzioni assurde nella speranza di rimorchiare e di farsi mandare foto o video