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Risarcimento omessa o ritardata assunzione PA: Cassazione e ultime sentenze

7 Agosto 2021
Risarcimento omessa o ritardata assunzione PA: Cassazione e ultime sentenze

Domanda di risarcimento a carico della Pubblica Amministrazione e criterio di determinazione del danno.

Tardiva assunzione e diritto al pagamento delle retribuzioni

In materia di impiego pubblico contrattualizzato, in caso di tardiva assunzione dovuta a provvedimento illegittimo della P.A., non sussiste il diritto del lavoratore al pagamento delle retribuzioni relative al periodo di mancato impiego che non siano state riconosciute nei successivi atti di assunzione, in quanto tali voci presuppongono l’avvenuto perfezionamento “ex tunc” del rapporto di lavoro; il lavoratore può invece agire, in ragione della violazione degli obblighi sussistenti in capo alla P.A. ed in presenza di mora della medesima, per il risarcimento del danno ex art. 1218 c.c., ivi compreso, per il periodo anteriore a quello per il quale vi sia stata retrodatazione economica, il mancato guadagno da perdita delle retribuzioni fin dal momento in cui si accerti che l’assunzione fosse dovuta, detratto l'”aliunde perceptum”, qualora risulti, anche in via presuntiva, che nel periodo di ritardo nell’assunzione l’interessato sia rimasto privo di occupazione o sia stato occupato, ma a condizioni deteriori.

Cassazione civile sez. lav., 04/08/2020, n.16665

Danno da omessa o ritardata assunzione: cos’è?

Il danno da omessa o ritardata assunzione non si identifica con la mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione, elementi che viceversa rilevano sotto il profilo della responsabilità contrattuale; viceversa, in detta ipotesi il risarcimento va calcolato tenendo anche conto che l’interessato, per il periodo di mancata assunzione, non ha dovuto impegnare le proprie energie lavorative nell’esclusivo interesse dell’Amministrazione, ma ha potuto rivolgerle alla cura d’ogni altro interesse, sia sul piano lavorativo che del perfezionamento culturale e professionale per potere accedere ad altro impiego.

T.A.R. Torino, (Piemonte) sez. I, 24/01/2019, n.81

Liquidazione dei danni derivanti da omessa o ritardata assunzione

In sede di quantificazione per equivalente del danno in ipotesi di omessa o ritardata assunzione, questo non si identifica nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione, elementi che comporterebbero una vera e propria restitutio in integrum e che possono rilevare soltanto nell’ambito di un diverso giudizio sulla responsabilità contrattuale; pertanto, in tali ipotesi il danno risarcibile per effetto della ritardata assunzione deve essere liquidato equitativamente, in applicazione degli artt. 2056 c. 1 e 2 e 1226 c.c., in una somma pari al 50% delle retribuzioni che sarebbero state corrisposte alla ricorrente in caso di mancata esclusione dal concorso, detraendo quanto percepito nello stesso periodo dalla ricorrente per attività lavorative.

T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. I, 16/03/2018, n.226

Omessa o ritardata assunzione per colpa della PA

La mera illegittimità dell’attività provvedimentale non può costituire presupposto sufficiente per l’attribuzione della tutela risarcitoria, ove non accompagnato dalla dimostrazione della sussistenza dell’elemento psicologico dell’illecito: ai fini dell’ammissibilità della domanda di risarcimento del danno a carico della Pubblica Amministrazione, non è sufficiente il solo annullamento del provvedimento lesivo, ma è altresì necessaria la prova del danno subito e la sussistenza dell’elemento soggettivo del dolo ovvero della colpa. (Nel caso veniva riconosciuta la colpa della P.A. per ritardata assunzione di un medico veterinario).

T.A.R. Cagliari, (Sardegna) sez. I, 16/03/2018, n.226

Quantificazione del risarcimento del danno patrimoniale

In caso di tardivo adempimento, da parte della pubblica amministrazione, dell’obbligo di assunzione del candidato vincitore di concorso, è dovuto a quest’ultimo il risarcimento del danno patrimoniale da ritardata assunzione, da liquidarsi in misura corrispondente alle retribuzioni spettanti per il periodo di mancato svolgimento dell’attività lavorativa, detratto l’aliunde perceptum.

Cassazione civile sez. lav., 29/12/2017, n.31175

Pubblico impiego contrattualizzato: giurisdizione

In tema di pubblico impiego contrattualizzato, la sopravvivenza della giurisdizione del giudice amministrativo, regolata dall’art. 69, comma 7, del d.lg. n. 165 del 2001, costituisce, nelle intenzioni del legislatore, ipotesi assolutamente eccezionale, sicché, per evitare il frazionamento della tutela giurisdizionale, quando il lavoratore deduce un inadempimento unitario dell’amministrazione, la protrazione della fattispecie oltre il discrimine temporale del 30 giugno 1998 radica la giurisdizione presso il giudice ordinario anche per il periodo anteriore a tale data, non essendo ammissibile che sul medesimo rapporto abbiano a pronunciarsi due giudici diversi, con possibilità di differenti risposte ad una stessa istanza di giustizia (fattispecie relativa alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale derivante da ritardo da assunzione a seguito di inquadramento in graduatoria pubblica).

Cassazione civile sez. un., 14/07/2017, n.17550

Concorso nel pubblico impiego privatizzato e danno da assunzione tardiva

All’esito di un concorso nel pubblico impiego privatizzato, si instaurano, tra vincitore e pubblica amministrazione, diritti e doveri corrispettivi, riconducibili allo schema della responsabilità contrattuale prevista ex art. 1218 c.c., pertanto, in caso di ritardata assunzione, spetta al vincitore del concorso il risarcimento del danno, salvo che l’ente pubblico dimostri che il ritardo è stato determinato da impossibilità sopravvenuta della prestazione, derivante da causa ad esso non imputabile.

Cassazione civile sez. lav., 05/01/2016, n.36

Ritardata assunzione e risarcimento del danno 

Oltre alla legge e alla giurisprudenza, anche la P.A., a mezzo della cd. interpretazione amministrativa di cui sono espressione circolari, risoluzioni o singoli provvedimenti – sia pure non vincolanti per i cittadini e il giudice, né costituenti fonte di diritto -, nonché i singoli individui, con i loro atti giuridicamente rilevanti, influiscono sul diritto vivente, così contribuendo a determinarlo.

(Nella specie, la S.C., confermando una controversa interpretazione data dal Comune di Licata, divergente rispetto all’orientamento giurisprudenziale dell’epoca, circa l’estensione agli invalidi civili del beneficio della elevazione del limite di età, previsto dall’art. 2 della legge 3 giugno 1978, n. 288, solo per particolari categorie protette, ha negato ai ricorrenti non invalidi, posposti in graduatoria, il risarcimento del danno derivante dalla loro ritardata assunzione).

Cassazione civile sez. I, 25/05/2015, n.10739

Pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale

In sede di quantificazione per equivalente del danno, nel caso di omessa o ritardata assunzione (nel caso di specie in seguito a concorso pubblico), esso non si identifica in astratto nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione, elementi che rilevano sotto il profilo della responsabilità contrattuale. Al contrario occorre, caso per caso, indicare e dimostrare l’entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che trovino causa nella condotta del datore di lavoro che si qualifica come illecita, poiché tale responsabilità è di tipo extracontrattuale.

T.A.R. L’Aquila, (Abruzzo) sez. I, 05/06/2014, n.510

Giurisdizione amministrativa

Appartengono alla giurisdizione del giudice amministrativo le pretese risarcitorie avente ad oggetto il risarcimento del danno subito a causa dell’omessa assunzione in seguito ad un concorso pubblico; in quanto dette pretese risarcitorie (danno patrimoniale equivalente alla somma delle retribuzioni non percepite) si ricollegano non già al rapporto di pubblico impiego, che non si è mai costituito, ma ad un comportamento illegittimo della p.a.

T.A.R. L’Aquila, (Abruzzo) sez. I, 05/06/2014, n.510

Pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale

In sede di quantificazione del risarcimento del danno per equivalente, nel caso di illegittima omessa o ritardata assunzione, il danno non si identifica in astratto nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione, ma occorre caso per caso indicare e dimostrare l’entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che trovino causa nella condotta del datore di lavoro che si qualifica come illecita.

T.A.R. Napoli, (Campania) sez. II, 04/04/2012, n.1572

Omessa o ritardata assunzione per illegittima esclusione da un pubblico concorso

In sede di quantificazione per equivalente del pregiudizio patito dal ricorrente in ipotesi di omessa o ritardata assunzione per illegittima esclusione da un pubblico concorso, il danno non si identifica in astratto nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione (elementi che comporterebbero una vera e propria restitutio in integrume che possono rilevare soltanto sotto il profilo della responsabilità contrattuale), occorrendo invece caso per caso individuare l’entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che trovino causa nella condotta illecita del datore di lavoro.

Consiglio di Stato sez. V, 30/06/2011, n.3934

Diritto al risarcimento del danno da tardiva assunzione

Sussiste il diritto al risarcimento del danno da tardiva assunzione nel caso in cui il riconoscimento del diritto all’assunzione sia la conseguenza del consolidamento degli effetti del giudicato amministrativo: in questo caso, infatti, la mancata esecuzione di una sentenza del g.a. da parte dell’amministrazione comporta che la colpa della stessa p.a. si configura come oggettiva ed “in re ipsa”.

In materia di quantificazione per equivalente del danno in ipotesi di omessa o ritardata assunzione, questo non si identifica in astratto nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione (elementi che comporterebbero una vera e propria “restitutio in integrum” e che possono rilevare soltanto sotto il profilo della responsabilità contrattuale), occorrendo invece caso per caso individuare l’entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che trovino causa nella condotta illecita del datore di lavoro.

Consiglio di Stato sez. V, 30/06/2011, n.3934

Risarcimento del danno per omessa o tardata assunzione a posti di pubblico impiego

In sede di quantificazione per equivalente del danno in ipotesi di omessa o ritardata assunzione in posto di pubblico impiego, questo non si identifica in astratto nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione, elementi che comporterebbero una vera e propria restitutio in integrum e che possono rilevare soltanto sotto il profilo della responsabilità contrattuale, occorrendo invece caso per caso indicare e dimostrare l’entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che trovino causa nella condotta illecita dell’Amministrazione datrice di lavoro.

Consiglio di Stato sez. IV, 11/11/2010, n.8020

Risarcimento per equivalente

In sede di quantificazione per equivalente il danno sofferto nel caso di omessa o ritardata assunzione a posti di pubblico impiego non si identifica in astratto nella mancata erogazione della retribuzione e della contribuzione, ma al contrario occorre caso per caso indicare e dimostrare l’entità dei pregiudizi di tipo patrimoniale e non patrimoniale che trovino causa nella condotta del datore di lavoro, che si qualifica come illecita.

Consiglio di Stato sez. IV, 06/07/2009, n.4325



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