Inabilitazione esercizio impresa commerciale: Cassazione


Bancarotta fraudolenta: spetta al giudice di merito rideterminare le pene accessorie fallimentari.
L’inabilitazione all’esercizio di impresa commerciale e l’incapacità di esercitare uffici direttivi durano dieci anni. Leggi le ultime sentenze.
Indice
Inabilità ad esercitare l’impresa commerciale
Anche il giudice dell’esecuzione può rideterminare le pene accessorie, inflitte con sentenza definitiva, se l’adeguamento è richiesto per la modifica delle norme in seguito a una sentenza della Corte costituzionale. Ad affermarlo è la Cassazione che accoglie il ricorso di un imprenditore al quale era stata imposta l’inabilità ad esercitare l’impresa commerciale e ad assumere ruoli direttivi per 10 anni, dopo una condanna per bancarotta fraudolenta.
La Suprema corte ritiene che l’applicazione e commisurazione delle pene accessorie rientra nel raggio d’azione del giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 676 del codice di procedura penale. La possibilità di rivedere la sanzione in via postuma rispetto al giudicato è, dunque, in linea con l’obiettivo di adeguare la risposta punitiva alla norma se modificata dal legislatore o dalla Corte costituzionale.
Cassazione penale sez. I, 16/09/2020, n.26601
Rideterminazione pene accessorie fallimentari
La rideterminazione delle pene accessorie fallimentari, imposta dalla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo comma, r.d. n. 267 del 1942, nella parte in cui dispone che “la condanna per uno dei delitti previsti nel presente articolo importa per la durata di anni dieci l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa”, pronunziata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, è di competenza del giudice di merito e non incide sull’accordo raggiunto dalle parti ex art. 445 c.p.p., in quanto l’applicazione di dette sanzioni non rientra nella disponibilità dalle parti.
Cassazione penale sez. V, 12/04/2019, n.28345
Bancarotta fraudolenta: la pena accessoria
In tema di bancarotta fraudolenta, la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa ha la durata fissa e inderogabile di dieci anni.
Cassazione penale sez. V, 06/07/2018, n.33880
L’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale
È rilevante e non manifestamente infondata, con riferimento agli artt. 3,4,41,27 e 117, comma 1, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 8 CEDU e 1 Prot. n. 1 CEDU, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 216 ultimo comma e 223, ultimo comma r.d. n. 267 del 1942 nella parte in cui prevedono che alla condanna per uno dei fatti previsti in detti articoli conseguono obbligatoriamente, per la durata di 10 anni, le pene accessorie della inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale e della incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.
Cassazione penale sez. I, 06/07/2017, n.52613
Pene accessorie e pena principale
La pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa prevista per il delitto di bancarotta fraudolenta ha la durata fissa ed inderogabile di dieci anni, diversamente dalle pene accessorie previste per il reato di bancarotta semplice che devono essere commisurate alla durata della pena principale, in quanto soggette alla regola di cui all’art. 37 c.p.
Cassazione penale sez. V, 15/04/2016, n.25633
Pene accessorie bancarotta fraudolenta: durata fissa e inderogabile di dieci anni
In tema di bancarotta fraudolenta, le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa hanno una durata fissa e inderogabile di dieci anni.
Cassazione penale sez. V, 15/05/2015, n.45190
Condanna bancarotta fraudolenta
In base al testuale tenore dell’art. 216, ultimo comma, l. fall. nel caso di condanna per taluna delle ipotesi di bancarotta fraudolenta previste dai precedenti commi dello stesso articolo, deve applicarsi la pena accessoria dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità ad esercitare uffici direttivi in qualsiasi impresa per la durata da ritenersi inderogabilmente stabilita nella misura fissa di anni dieci, senza che in contrario possa farsi leva sulla sentenza della Corte costituzionale n. 134/2012, con la quale venne dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale del citato ultimo comma dell’art. 216 l. fall., per attribuire indebitamente a detta pronuncia il carattere di c.d. “sentenza monito” e dedurne quindi la riproponibilità della medesima questione, a fronte del mancato intervento del legislatore.
Cassazione penale sez. V, 30/04/2015, n.34366
Inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa
In tema di bancarotta fraudolenta, le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa hanno una durata fissa e inderogabile di dieci anni.
Cassazione penale sez. V, 18/11/2014, n.5590
Bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice: differenza pene accessorie
Le pene accessorie dell’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, previste per i delitti di bancarotta fraudolenta, hanno la durata di dieci anni, determinata dalla legge in modo fisso, a differenza delle stesse pene accessorie previste per il delitto di bancarotta semplice, la cui durata non è determinata (essendo stabilita con l’espressione “fino a due anni”) e che vanno quindi applicate secondo la disciplina prevista dall’art. 37 c.p.
Cassazione penale sez. V, 18/10/2013, n.628
Bancarotta semplice: durata pene accessorie
In tema di pene accessorie per il delitto di bancarotta, dal raffronto letterale tra il comma 4 dell’art. 216 r.d. 16 marzo 1942 n. 267 e il comma 3 dell’art. 217 dello stesso r.d. emerge la netta differenza voluta dal legislatore rispettivamente per la bancarotta fraudolenta e per quella semplice. Infatti, nel primo caso, la condanna importa “per la durata di dieci anni” l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità per la stessa durata di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa; nel secondo caso, è previsto che la condanna importa l’inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale e l’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa “fino a due anni”.
Quindi, nell’ipotesi più grave della bancarotta fraudolenta, il legislatore ha voluto che, quale che sia la pena principale, il soggetto fosse posto in condizioni di non operare nel campo imprenditoriale dove ha creato danno e “disordine” per il (considerevole) lasso di tempo di dieci anni; nell’ipotesi meno grave della bancarotta semplice, l’inabilitazione e l’incapacità hanno un “tetto” molto meno elevato e la loro effettiva durata è rimessa all’apprezzamento del giudice: nel primo caso, la proibizione dura ininterrottamente per una decade, nel secondo, invece, non può superare il biennio ma può quindi anche coprire un più ridotto arco temporale.
Cassazione penale sez. V, 30/05/2012, n.30341
Bancarotta fraudolenta impropria: patteggiamento
In tema di bancarotta fraudolenta impropria, è legittima la pena accessoria – irrogata in sede di patteggiamento – dell’inabilitazione all’esercizio di una impresa commerciale ed all’incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa per dieci anni e, pertanto, nella specie, in misura superiore a quella della pena principale inflitta, trattandosi di pene accessorie la cui durata è fissata dal legislatore in misura predeterminata e fissa e, quindi, a prescindere dalla durata della pena principale, con conseguente inapplicabilità dell’art. 37 cod. pen..
Cassazione penale sez. V, 10/11/2010, n.269