Questo sito contribuisce alla audience di
L’esperto | Articoli

Insider trading: Cassazione

16 Ottobre 2021 | Autore:
Insider trading: Cassazione

Informazioni acquisite nelle fasi intermedie delle operazioni idonee ad influenzare il prezzo degli strumenti finanziari; sanzioni; confisca del denaro investito per l’acquisto di titoli.

Reato di abuso di informazioni privilegiate

Ai fini dell’integrazione del reato di abuso di informazioni privilegiate non viene in rilievo la creazione di un’informazione, bensì la realizzazione di un’iniziativa (nella specie un’opa) non ancora nota al mercato destinata ad essere oggetto dell’informazione, posto che tale iniziativa, se nota, sarebbe risultata idonea ad incidere sulle condizioni di mercato.

Cassazione penale sez. V, 15/04/2021, n.31507

Abuso di informazioni privilegiate: configurabilità

In tema di abusi nell’attività di intermediazione finanziaria, nella nozione di “informazione privilegiata” fornita dalla giurisprudenza eurounitaria rientrano anche le informazioni acquisite nelle fasi intermedie delle operazioni idonee ad influenzare il prezzo degli strumenti finanziari, allorché esse posseggano il carattere della “precisione” ai sensi dell’art. 7 del Regolamento UE n.596 del 2014, e cioè siano sufficientemente specifiche da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto dell’evento pronosticato sui prezzi, senza che possa essere invocato, in contrario, il concetto di “puntuazione” delineatosi nell’ordinamento nazionale, il quale comprende anche l’ipotesi in cui sussista un accordo iniziale non ancora configurabile come preliminare ma già vincolante su taluni profili, restando da concordare, secondo buona fede, ulteriori punti.

(Fattispecie in cui il possesso di informazione privilegiata è stato ritenuto sussistente in riferimento alla conoscenza di un’intesa sulla risoluzione anticipata di un pluriennale rapporto contrattuale di licenza relativa ad un marchio commerciale, con la quale, pur avendo le parti rimesso ogni effetto vincolante alla successiva stipulazione di tre complessi contratti, era stata tuttavia raggiunta una fase avanzata delle contrattazioni che, sebbene ancora non connotata da definitività, quanto meno imponeva alle stesse di progredire, secondo buona fede, negli ulteriori stadi concordati in vista del raggiungimento del risultato finale della risoluzione anticipata del rapporto).

Cassazione civile sez. II, 19/02/2021, n.4524

Reato di insider trading: l’applicazione della lex mitior

Il diritto dell’imputato, desumibile dall’art. 2, comma 4, c.p., di essere giudicato in base al trattamento più favorevole tra quelli succedutisi nel tempo, comporta per il giudice della cognizione il dovere di applicare la “lex mitior” anche nel caso in cui la pena inflitta con la legge previgente rientri nella nuova cornice sopravvenuta, in quanto la finalità rieducativa della pena ed il rispetto dei principi di uguaglianza e di proporzionalità impongono di rivalutare la misura della sanzione, precedentemente individuata, sulla base dei parametri edittali modificati dal legislatore in termini di minore gravità (fattispecie relativa all’applicazione della normativa per la sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dalla CONSOB per il reato di abuso di informazioni privilegiate, cd. insider trading).

Cassazione civile sez. II, 19/02/2021, n.4524

Condotte delittuose potenzialmente idonee ad alterare le quotazioni finanziarie

La previsione di reato di cui al comma 2 dell’art. 184, d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 è ravvisabile nei confronti del soggetto che, in ragione della preparazione o esecuzione di condotte delittuose potenzialmente idonee ad alterare le quotazioni finanziarie, viene ad essere in possesso, per ciò stesso, delle informazioni privilegiate richieste dalla norma.

Cassazione penale sez. VI, 05/11/2020, n.10068

Prova della condotta illecita

In tema di abuso di informazioni privilegiate ex art. 187-bis del d.lgs. n. 58 del 1998, non esiste alcuna incompatibilità tra tale condotta ed il suo accertamento mediante presunzioni semplici, essendo, piuttosto, la prova presuntiva spesso l’unica che consenta di accertare il possesso delle dette informazioni, dal momento che il trasferimento di queste si attua, di regola, con modalità che escludono attività di documentazione, mentre la rappresentazione dell'”insider trading” attraverso prove orali è eventualità per lo più esclusa dalla naturale riservatezza delle comunicazioni e dalla mancata conoscenza, da parte della Consob, di quanti, vicini all’incolpato, potrebbero fornire precise informazioni al riguardo.

Cassazione civile sez. II, 12/05/2020, n.8782

Insider trading: il disvalore della condotta

Alla luce dei principi affermati dalle Corti europee, anche in tema di insider trading e ne bis in idem, la disapplicazione della disciplina penale potrà avere luogo soltanto nell’ipotesi in cui la sanzione amministrativa già inflitta in via definitiva dalla Consob sia strutturata in maniera e misura tali da assorbire completamente il disvalore della condotta (“coprendo” sia aspetti rilevanti a fini penali che a fini amministrativi e, in particolare, offrendo tutela complessivamente e pienamente adeguata e soddisfacente all’interesse protetto dell’integrità dei mercati finanziari e della fiducia del pubblico negli strumenti finanziari), poiché in tal caso il cumulo delle sanzioni risulterebbe radicalmente sproporzionato e contrario ai principi sanciti dagli articoli 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e 4, prot. n. 7, della Cedu, come appunto interpretati dalla giurisprudenza europea.

Nella valutazione della proporzionalità della sanzione, ai fini della eventuale disapplicazione o rimodulazione del trattamento sanzionatorio penale, deve procedersi (da parte del giudice di merito) a una verifica complessiva che attenga sia alla pena principale che alla confisca e alle pene accessorie, tenendo in particolare conto, con riguardo alla pena della multa, del meccanismo “compensativo” previsto dall’articolo 187-terdecies del Tuf, secondo cui, quando per lo stesso fatto è stata applicata a carico del reo o dell’ente una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’articolo 187-septies del Tuf, l’esazione della pena pecuniaria e della sanzione pecuniaria dipendente da reato è limitata alla parte eccedente quella riscossa dall’autorità amministrativa.

Cassazione penale sez. V, 15/04/2019, n.39999

Disapplicazione della sanzione penale: quando?

In tema di insider trading e ne bis in idem, la disapplicazione della disciplina penale potrà avere luogo nell’ipotesi in cui la sanzione amministrativa già inflitta in via definitiva sia strutturata in maniera e misura tali da assorbire completamente il disvalore della condotta, poiché in tal caso il cumulo delle sanzioni risulta radicalmente sproporzionato. Ad affermarlo è la Cassazione accogliendo il ricorso presentato dalla difesa di un dirigente di una grande società di revisione contabile sanzionato per il reato di abuso di informazione privilegiata.

Per i giudici dì legittimità in siffatti casi è possibile addivenire anche alla totale disapplicazione della sanzione penale, in caso di estrema afflittività di quella amministrativa.

Cassazione penale sez. V, 15/04/2019, n.39999

Insider trading: il sequestro preventivo

In tema di reato di “insider trading” di cui all’art. 184 t.u.f. (d.lgs. n. 58 del 1998), è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, ai sensi dell’art. 321 comma 2 c.p.p., oltre che delle plusvalenze realizzate, delle somme di denaro investite per l’acquisto dei titoli sulla base di informazioni privilegiate, in quanto costituenti beni utilizzati per commettere il reato.

Cassazione penale sez. V, 30/05/2018, n.54524

La confisca del denaro investito per l’acquisto di titoli

In tema di reato di “insider trading” di cui all’art. 184 t.u.f. (d.lgs. n. 58 del 1998), è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, ai sensi dell’art. 321 comma 2 c.p.p., oltre che delle plusvalenze realizzate, delle somme di denaro investite per l’acquisto dei titoli sulla base di informazioni privilegiate, in quanto costituenti beni utilizzati per commettere il reato.

Cassazione penale sez. V, 30/05/2018, n.54524

Abuso di informazioni privilegiate: configurabilità

Per stabilire se integri la fattispecie di abuso di informazioni privilegiate la condotta dell’insider primario che compia operazioni di mercato essendo in possesso di informazioni privilegiate relative al prossimo lancio di un’o.p.a., non è irragionevole operare valutazioni differenziate a seconda della diversa finalità dell’o.p.a., in particolare distinguendo tra la finalità di scalata e la finalità di delisting .

Cassazione civile sez. II, 16/10/2017, n.24310

Insider trading: come va intesa l’espressione “informazione”?

Anche l’insider di se stesso può essere sanzionato dalla Consob. Lo afferma la Cassazione che ha confermato la sanzione di 600mila euro nei confronti di Luigi Cremonini e Vincenzo Cremonini per insider primario per aver acquistato due mesi prima del delisting 1.875.350 di azioni Cremonini spa, per un controvalore di 4.950.090, utilizzando l’informazione privilegiata del lancio dell’Opa prima che la stessa venisse resa nota al mercato. Per la Cassazione, l’espressione “informazione” deve essere intesa come “conoscenza, indipendentemente dal fatto che questa conoscenza sia stata o no trasmessa da altri”.

Cassazione civile sez. II, 16/10/2017, n.24310

Presunzione di utilizzo di informazioni privilegiate

La possibilità di escludere che l’”insider” che compia operazioni di mercato, essendo in possesso di informazioni privilegiate, incorra nel divieto del relativo abuso va esaminata alla luce della “ratio” della complessiva disciplina di settore, che consiste nell’esigenza di garantire che le operazioni di mercato si svolgano in condizioni di parità informativa tra gli operatori.

Conseguentemente, nell’accertare se integri la citata fattispecie la condotta dell’”insider” primario che compia operazioni di mercato essendo in possesso di informazioni privilegiate relative al prossimo lancio di un’OPA con finalità di “delisting”, deve presumersi che le operazioni di acquisto o vendita di strumenti finanziari poste in essere dall’”insider” costituisca utilizzazione di tali informazioni. In tale ipotesi, infatti, l’iniziativa parte dal socio di maggioranza della società investita dall’OPA, il quale, compiendo operazioni di acquisto di titoli nel periodo intercorrente tra la decisione e la comunicazione al pubblico del lancio dell’OPA, utilizza l’informazione privilegiata relativa al prossimo lancio proprio al fine di abusare della disparità informativa esistente rispetto agli altri azionisti.

Il superamento di tale presunzione va vagliato in relazione all’accertamento della garanzia che gli investitori saranno posti su un piano di parità e tutelati contro l’utilizzazione illecita delle informazioni privilegiate.

Cassazione civile sez. II, 16/10/2017, n.24310

Abuso di informazioni riservate nelle operazioni in valori mobiliari

Chi commette insider trading è responsabile del pregiudizio cagionato agli investitori che hanno operato sull’altro versante del mercato quando l’insider realizzava le sue transazioni.

Cassazione civile sez. III, 03/07/2014, n.15224

Insussistenza della condotta di insider trading

L’informazione non può essere considerata privilegiata, e quindi elemento della condotta di “insider trading”, se è pubblica. La pubblicità si individua con riferimento alla potenzialità diffusiva dell’informazione attraverso un numero indeterminato di persone.

Cassazione penale sez. V, 20/01/2010, n.8588



Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA