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Disdetta affitto fondi rustici: Cassazione

16 Ottobre 2021 | Autore:
Disdetta affitto fondi rustici: Cassazione

Le ultime sentenze sulla volontà inequivoca del concedente di avvalersi del diritto teso all’ottenimento del rilascio del fondo.

Affitto a coltivatore diretto

In tema di affitto a coltivatore diretto, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1621 e 1577 c.c. (dettato con specifico riguardo al contratto di locazione, ma senz’altro applicabile anche a quello di affitto, di fondi rustici in particolare), in pendenza del rapporto il locatore è tenuto ad eseguire a sue spese le riparazioni straordinarie, mentre il conduttore è tenuto a dare avviso al locatore se la cosa necessita di riparazioni a carico di quest’ultimo, potendo eseguire direttamente le riparazioni urgenti, salvo il rimborso, purché ne dia contemporaneamente avviso al locatore.

Cassazione civile sez. VI, 10/06/2021, n.16437

Affitto di fondi rustici: la disdetta deve essere scritta?

La disdetta dal contratto di affitto di fondi rustici, intimata ai sensi dell’art. 4 della l. n. 203 del 1982, costituisce atto negoziale unilaterale di volontà di una parte del rapporto contrattuale, diretta all’altra, non soggetta a forme rigorose, salvo quella di essere formulata per iscritto, e tale da esprimere, sotto il profilo contenutistico, la volontà inequivoca del concedente di avvalersi del relativo diritto teso all’ottenimento del rilascio del fondo.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito nella quale era stato ritenuto che la lettera raccomandata con la quale il proprietario di un fondo rustico aveva intimato il rilascio del fondo stesso per insussistenza di un contratto di affitto esprimesse comunque la chiara volontà del proprietario medesimo – in quanto finalizzata ad impedire la prosecuzione del rapporto agrario – di intimare la disdetta per la successiva scadenza legale).

Cassazione civile sez. VI, 26/05/2020, n.9653

La cessione del contratto di affitto di fondo rustico

La cessione del contratto di affitto di fondo rustico non necessita del consenso del concedente, ma deve essergli comunicata con modalità idonee a consentire la conoscenza della modificazione soggettiva del rapporto; tale comunicazione, pur non costituendo requisito di validità della cessione, condiziona l’opponibilità della stessa nei confronti del contraente ceduto.

Cassazione civile sez. III, 03/03/2020, n.5964

Affitto fondo rustico a coltivatore diretto: contestazione d’inadempimento

La contestazione dell’inadempimento che il locatore, ai sensi dell’art. 5 l. n. 203 del 1982, ha l’onere di comunicare al conduttore prima di ricorrere all’autorità giudiziaria per la risoluzione del contratto di affitto di fondo rustico a coltivatore diretto, non deve necessariamente contenere anche una diffida ad adempiere entro il termine assegnato al conduttore dalla legge per sanare l’inadempimento perché la relativa facoltà deriva a quest’ultimo direttamente dalla legge e può essere, quindi, esercitata indipendentemente dall’invito del locatore.

Cassazione civile sez. III, 14/10/2019, n.25759

Rinnovazione tacita del contratto di affitto di fondi rustici e disdetta

La rinnovazione tacita del contratto di affitto agrario non è desumibile dal solo fatto della permanenza dell’affittuario nel fondo oltre la scadenza del termine ma occorre anche che manchi una manifestazione di volontà contraria da parte del concedente, cosicché, qualora questi abbia manifestato con la disdetta la volontà di porre fine al rapporto, la rinnovazione non può desumersi dalla perdurante permanenza nel fondo da parte dell’affittuario o dalla circostanza che il concedente abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo, invece, un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente esternata per la cessazione del rapporto.

Cassazione civile sez. III, 08/02/2016, n.2373

La volontà di riottenere la disponibilità del fondo

In materia di contratti agrari, ove la parte concedente, nella comunicazione della disdetta, abbia indicato una erronea data di cessazione del rapporto, bene può la domanda di rilascio essere accolta per la data di scadenza effettiva del rapporto stesso. Tale pronuncia, infatti, da un lato, è conforme alla volontà dell’istante di impedire la successiva rinnovazione del contratto e di riottenere la disponibilità del fondo, dall’altro, costituisce esplicazione del compito del giudice di accertare, sulla base delle risultanze di causa quale sia la data esatta di cessazione del contratto. Invero, una volta intimata la disdetta del contratto di affitto di fondi rustici, essa, in quanto atto negoziale unilaterale recettizio produce i propri effetti fin dal momento in cui perviene nella sfera di normale conoscibilità del conduttore, di modo che non sussiste alcun onere, per la parte concedente, di intimare una nuova disdetta (per la data di effettiva cessazione del rapporto).

Cassazione civile sez. III, 27/01/2010, n.1709

Comunicazione al destinatario a mezzo lettera raccomandata

La lettera raccomandata – anche in mancanza dell’avviso di ricevimento – costituisce prova certa della spedizione attestata dall’ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell’ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo dell’atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 c.c. dello stesso, per cui spetta al destinatario l’onere di dimostrare di essersi trovato senza sua colpa nell’impossibilità di acquisire la conoscenza dell’atto (nella specie trattatasi di piego postale contenente disdetta dal contratto di affitto di fondi rustici, ai sensi dell’art. 4 l. 3 maggio 1982 n. 203).

Cassazione civile sez. III, 08/08/2007, n.17417

Disdetta affitto fondi rustici e permanenza del conduttore

In tema di affitto agrario, qualora il concedente abbia manifestato con la disdetta la volontà di porre fine al rapporto, la rinnovazione non può desumersi dalla perdurante permanenza nel fondo da parte dell’affittuario o dalla circostanza che il concedente abbia continuato a percepire il canone senza proporre tempestivamente azione di rilascio, occorrendo, invece, un comportamento positivo idoneo ad evidenziare una nuova volontà, contraria a quella precedentemente esternata per la cessazione del rapporto.

Cassazione civile sez. III, 13/04/2007, n.8833

Il rilascio del fondo

La disdetta dal contratto di affitto di fondi rustici, intimata ai sensi dell’art. 4 della legge n. 203 del 1982, costituisce atto negoziale unilaterale di volontà di una parte del rapporto contrattuale, diretta all’altra, non soggetta a forme rigorose, salvo quella di essere formulata per iscritto, e tale da esprimere, sotto il profilo contenutistico, la volontà inequivoca del concedente di avvalersi del relativo diritto teso all’ottenimento del rilascio del fondo.

Cassazione civile sez. III, 18/10/2005, n.20145

Disdetta contratto agrario: l’erronea indicazione dell’affittuario

L’erronea indicazione del locatore, contenuta nella comunicazione di disdetta del contratto agrario, ai sensi dell’art. 4 l. n. 203 del 1982, comportando l’inesistenza dell’atto unilaterale, provenendo da soggetto privo di legittimazione, comporta la rinnovazione del rapporto agrario.

Cassazione civile sez. III, 16/03/2005, n.5695

Manifestazione di volontà di una parte del rapporto contrattuale

La disdetta dal contratto di affitto di fondi rustici, ai sensi dell’art. 4 l. 3 maggio 1982 n. 203, costituisce atto negoziale unilaterale recettizio concretantesi in una manifestazione di volontà di una parte del rapporto contrattuale, diretta all’altra. Poiché le parti di questo non possono non conoscere la data in cui il contratto ha avuto inizio, nè la disciplina di legge cui il contratto stesso è soggetto, non sussiste violazione dell’art. 4 l. n. 203 del 1982 allorché nella disdetta il concedente si limiti a manifestare la propria volontà di “non volere rinnovare il contratto di affitto alla prossima scadenza legale“, senza indicazione né della data di inizio di questo, né della data in cui questo, “ex lege”, verrà a scadenza.

Cassazione civile sez. III, 19/02/2002, n.2388

Durata dei contratti di affitto

L’art. 17 della l. 11 febbraio 1971 n. 11 (nuova disciplina dell’affitto dei fondi rustici) si è limitato ad elevare il periodo di durata dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto regolati dalla legge 22 luglio 1966 n. 606 – portando a quindici anni il periodo di sei anni già previsto dal comma 1 dell’art. 1 di tale legge – e a statuire che la disciplina dettata da questa stessa norma si applica ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della l. n. 11 del 1971 anche se stipulati prima dell’entrata in vigore della l. n. 606 del 1966, abrogando, quindi, il comma 1 dell’art. 5 di detta legge.

Ne consegue che, avendo l’art. 17 della l. n. 11 del 1971 lasciato in vita il meccanismo della rinnovazione tacita del contratto in mancanza di disdetta previsto dai comma 2, 3, 4 e 5 dell’art. 1 della l. n. 606 del 1966, il contratto quindicennale di affitto a conduttore non coltivatore, ove non disdettato nei termini e nei modi previsti dalle disposizioni citate, è prorogato di diritto per un eguale periodo.

Cassazione civile sez. lav., 12/03/1981, n.1416

Rinnovazione tacita del contratto in mancanza di disdetta

L’art. 17 l. 11 febbraio 1971 n. 11 (nuova disciplina dell’affitto di fondi rustici) si è limitato ad elevare il periodo di durata dei contratti di affitto a conduttore non coltivatore diretto regolati dalla l. 22 luglio 1966 n. 606, portando a 15 anni il periodo di 6 anni già previsto dal comma 1 dell’art. 1 di tale legge e a statuire che la disciplina dettata da questa stessa norma si applica ai contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge n. 11 del 1971 anche se stipulati prima dell’entrata in vigore della legge n. 606 del 1966, abrogando, quindi, il comma 1 dell’art. 5 di detta legge; ne consegue che, avendo l’art. 17 della legge n. 11 del 1971 lasciato in vita il meccanismo della rinnovazione tacita del contratto in mancanza di disdetta previsto dai comma 2, 3, 4 e 5 dell’art. 1 legge n. 606 del 1966, il contratto quindicennale di affitto al conduttore non coltivatore diretto, ove non disdettato nei termini e nei modi previsti dalle disposizioni citate, è prorogato di diritto per un eguale periodo.

Cassazione civile sez. lav., 12/03/1981, n.1416

Disdetta contratto: comunicazione recesso 

Mentre nel caso di inadempimento dell’affittuario di un fondo rustico, il concedente non può avvalersi di una unica comunicazione per contestare l’inadempimento stesso (ex art. 5 l. n. 203 del 1982) e sollecitare il tentativo di conciliazione (ex art. 46 l. cit.), nel caso di disdetta del contratto vige una regola opposta: sicché è consentito al concedente, con una unica comunicazione, sia recedere dal contratto (ex art. 4 l. cit.), sia sollecitare il tentativo di conciliazione (ex art. 46 l. cit.).

Cassazione civile sez. III, 19/02/2002, n.2388



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