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Coniuge allontanato forzatamente da casa: cosa si rischia?

1 Ottobre 2021 | Autore:
Coniuge allontanato forzatamente da casa: cosa si rischia?

È reato cacciare via il marito o la moglie? Quando e come si può fare senza il pericolo di una sanzione penale?

Un conto è dire «prendi le tue cose e vattene via, non ti voglio più vedere» e, poi, attendere che il marito faccia quel che gli è stato chiesto. Un conto ben diverso è fargli trovare le valigie già pronte sulle scale dopo aver fatto cambiare la serratura dal fabbro, ovviamente senza dare al marito una copia delle chiavi. In quest’ultimo caso, non si è di fronte ad un coniuge «invitato» ad andarsene al più presto ma ad un coniuge allontanato forzatamente da casa: cosa si rischia? È legale cacciare via il marito o la moglie in questo modo?

Per usare il linguaggio proprio del mondo del lavoro, ci sono diversi motivi per arrivare alla rottura di una convivenza: le «dimissioni volontarie», quando uno dei due se ne va perché vuole iniziare una vita altrove; le «dimissioni per giusta causa», quando uno dei due se ne va perché, ad esempio, ha sorpreso l’altro a letto con l’amante; il «licenziamento per giusta causa», quando uno dei due caccia di casa l’altro perché sorpreso a letto con l’amante; oppure il «licenziamento per giustificato motivo soggettivo», quando uno dei due caccia di casa l’altro perché non ci sono più i presupposti di fiducia necessari per poter continuare la convivenza.. Questi casi hanno spesso in comune un elemento non indifferente: manca il preavviso. Quindi, quando il coniuge viene allontanato forzatamente da casa, cioè «licenziato» con o senza giusta causa, cosa si rischia? Vediamo quando è possibile farlo e quando si può commettere reato.

Si può allontanare forzatamente il coniuge da casa?

La domanda di fondo, dunque, è la seguente: si può cacciare il coniuge da casa di punto in bianco? Prima di rispondere, bisogna ricordare che, secondo il Codice civile, marito e moglie sono obbligati a vivere insieme [1]. Anche quando la noia, la routine e qualche «interferenza» hanno minato il rapporto e passare i giorni insieme non è più così entusiasmante. Chi non rispetta questa norma, rischia l’accusa (e le conseguenze) dell’abbandono del tetto coniugale. Il che è un illecito civile ma può diventare reato di violazione degli obblighi familiari nel caso in cui ad andarsene via sia l’unico dei due che produce reddito e l’altro resti in gravi difficoltà economiche.

Ora, qui non si parla di chi se ne va di sua spontanea volontà ma di chi viene allontanato forzatamente da casa. Poniamo – tanto per cavalcare un classico – che sia la moglie a cacciare via il marito senza rispettare la legge. Cosa rischia? Rischia, sostanzialmente, due cose: la prima, una sanzione penale per privare il marito del diritto a fruire dei suoi beni, ovvero per il reato di violenza privata. La seconda, la cosiddetta «azione di reintegrazione del possesso» che, in parole estremamente semplici, significa ritrovarsi il marito tra i piedi da un momento all’altro.

L’azione di reintegrazione o di spoglio può essere esercitata entro un anno dal momento in cui la persona è stata privata del possesso di un bene mobile o immobile. In questo caso, da quando è stato allontanato forzatamente da casa. In caso di vittoria, il marito può rientrare in possesso dei suoi beni, cioè può tornare a vivere nell’abitazione coniugale. Che poi scelga di dormire sul divano, è un’altra questione.

Dettaglio non indifferente: tutto ciò vale sia per le coppie sposate sia per quelle conviventi di fatto.

Quando si può allontanare forzatamente il coniuge da casa?

Ci sono dei casi in cui allontanare forzatamente il coniuge da casa non è solo consentito ma anche raccomandato. Succede, certamente, in casi di particolare gravità. Si pensi, ad esempio, agli esasperanti episodi di violenza fisica o psicologica ai danni dell’altro coniuge o dei figli. Ma anche quando un giudice dispone che il marito o la moglie debba lasciare l’abitazione per un preciso motivo.

Come comportarsi in questi casi per non rischiare di commettere reato? L’unica possibile strada è quella di rivolgersi ad un tribunale, cioè di ricorrere al giudice o per chiedere la separazione o il divorzio oppure per chiedergli l’allontanamento forzato dalla casa familiare del coniuge a tutela dei componenti della famiglia: in questo modo, non sarà la moglie a cacciare via il marito ma sarà stato il giudice a ordinarlo.

Nel caso in cui ci sia un grave rischio di incolumità fisica per uno dei coniugi e/o per i figli e non ci sia il tempo materiale per avviare un’azione giudiziaria volta a chiedere l’allontanamento, è possibile deciderlo autonomamente (cambiando, ad esempio la serratura) per poi procedere a fare la denuncia.

Nello specifico, in situazioni di grave degrado familiare in cui ci sono dei ripetuti atti di violenza in famiglia, la donna può chiedere al giudice l’emanazione di un decreto con cui ordina all’uomo la cessazione della condotta pregiudizievole [2], cioè lo invita a cambiare atteggiamento nei confronti della moglie e dei figli. Il giudice, però, può anche disporre con lo stesso decreto l’allontanamento forzato dalla casa familiare del coniuge o del convivente violento e prescrivergli di non avvicinarsi né all’abitazione né ai luoghi frequentati dalla donna e dai bambini. Questo ordine di protezione ha una durata massima di un anno, salvo proroga quando ricorrano dei gravi motivi.

Allontanamento forzato: si può fare senza ricorrere al giudice?

Si può pensare che l’unico modo per vedere il proprio coniuge allontanato forzatamente da casa senza rischiare di commettere reato sia quello di chiedere al giudice l’opportuno provvedimento. Invece, non è proprio così.

Chi vuole accompagnare il marito alla porta in maniera del tutto legale può inviare una diffida scritta (possibilmente fatta da un avvocato) in cui si espongono i motivi per cui si chiede la separazione per colpa e si fissa un termine entro il quale l’uomo deve uscire di casa con le valigie e lasciando le chiavi nel disimpegno che si trova all’ingresso. Va da sé che la lettera deve essere inviata alla casa coniugale, cioè allo stesso luogo dove abitano mittente e destinatario.


note

[1] Art. 143 cod. civ.

[2] Artt. 342-bis e 342-ter cod. civ.


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