Cause di estinzione della pena


Quando si verificano specifici eventi che bloccano l’esecuzione della pena, il condannato non viene punito.
Se un soggetto commette un reato, la legge prevede nei suoi confronti l’applicabilità delle sanzioni penali prescritte in relazione al fatto criminoso commesso. Si parla, perciò, di punibilità. La punibilità può venire meno quando sopravvengono determinate situazioni che, seppur senza cancellare il reato, estinguono il diritto di punire dello Stato oppure incidono sull’esecuzione della pena. Più precisamente, nel primo caso si determinano delle situazioni meglio conosciute come «cause di estinzione del reato», mentre nel secondo, si verificano le cosiddette «cause di estinzione della pena».
La differenza è data dal fatto che le cause di estinzione del reato operano prima della pronuncia di una sentenza definitiva di condanna, eliminando qualsiasi possibilità punitiva da parte dello Stato, mentre le cause di estinzione della pena presuppongono l’emanazione di una sentenza definitiva di condanna, di cui, però, rendono impossibile l’esecuzione.
Nell’articolo che segue ci occuperemo in particolare di queste ultime. Tuttavia, a scopo puramente informativo, è opportuno evidenziare che le cause di estinzione del reato consistono nella morte del reo avvenuta prima della condanna, nell’amnistia propria, nella prescrizione, nella oblazione, nel perdono giudiziale, nella sospensione condizionale della pena e nella remissione di querela.
Indice
Quali sono le cause di estinzione della pena?
Le cause di estinzione della pena sono:
- la morte del reo avvenuta dopo la condanna;
- l’amnistia impropria;
- l’indulto;
- la grazia;
- la prescrizione della pena;
- la liberazione condizionale;
- la riabilitazione;
- la non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale [1].
Il verificarsi di una delle predette cause determina l’inapplicabilità di una pena o la sopravvenuta inefficacia di una pena già inflitta. Infatti, il reato è completo in tutti i suoi elementi, cioè il soggetto ha posto in essere il comportamento sanzionato dalla legge, non esistono cause di giustificazione (scriminanti) ed è stata accertata la sua colpevolezza; tuttavia, sono intervenuti dei fatti per cui la pena non può essere inflitta o, se disposta, perde efficacia.
Perché la morte del reo avvenuta dopo la condanna estingue la pena?
La prima causa di estinzione della pena prevista dal legislatore penale è la morte del reo avvenuta dopo la condanna. La ragione della sua previsione è da ravvisarsi nel principio della personalità della pena, per cui se muore il condannato, viene meno, per lo Stato, l’interesse di punire o di perseguire la pena.
Non vengono meno, però, le obbligazioni civili nascenti dal reato né si estingue la confisca. Pertanto, se ad esempio il reo era stato condannato al rimborso delle spese processuali, tale obbligo viene trasmesso agli eredi. Parimenti, permane l’eventuale confisca, ovvero l’acquisizione coattiva, da parte dell’amministrazione pubblica, di determinati beni o dell’intero patrimonio del reo disposta dal giudice al momento della pronuncia della condanna.
Amnistia impropria: come opera quale causa di estinzione della pena?
La legge prevede che se vi è stata condanna, l’amnistia fa cessare la sua esecuzione e le pene accessorie [2] anche se permangono gli altri effetti penali.
Nello specifico, l’amnistia è un provvedimento di clemenza con il quale lo Stato rinuncia a perseguire determinati reati e, quindi, rinuncia all’applicazione della pena.
Nonostante l’amnistia impropria, la pronuncia di una condanna definitiva ed irrevocabile costituisce titolo per la dichiarazione di recidiva, di abitualità, di professionalità nel reato o per escludere il beneficio della sospensione condizionale della pena.
Quando si ha l’estinzione della pena per indulto, grazia o prescrizione?
L’indulto è una causa di estinzione della pena, che consiste in un provvedimento di clemenza generale mediante il quale lo Stato condona la pena, in tutto o in parte, oppure la sostituisce con una pena di specie diversa.
Si differenzia dall’amnistia in quanto si limita ad estinguere la pena principale ma non anche le pene accessorie (ad esempio, l’interdizione dai pubblici uffici, da una professione o da un’arte, la decadenza dalla responsabilità genitoriale, ecc.), a meno che la legge di concessione non disponga diversamente, né gli altri effetti penali della condanna. L’amnistia, invece, estingue il reato.
La grazia è un provvedimento di clemenza individuale, emesso dal Presidente della Repubblica, con il quale viene condonata, in tutto o in parte, la pena principale di un determinato condannato, con o senza condizioni, oppure viene sostituita con una pena meno grave. Quindi, estingue la pena.
La grazia come l’indulto estingue la pena principale ma non quelle accessorie, tranne che il decreto di concessione non disponga diversamente, e neppure gli altri effetti penali della condanna.
Anche il decorso del tempo incide sulla pena inflitta con una sentenza definitiva di condanna. Pertanto, se trascorso un determinato periodo prescritto dalla legge, la sentenza di condanna non viene eseguita, la pena si estingue per prescrizione.
Il decorso del tempo, però, non determina l’estinzione della pena dell’ergastolo e delle pene accessorie ed in ogni caso non estingue gli altri effetti penali della condanna.
Liberazione condizionale ed estinzione della pena: qual è il rapporto?
La liberazione condizionale è finalizzata a favorire il reinserimento del condannato nella società civile. Viene disposta quando lo stesso abbia tenuto una buona condotta in carcere. In sostanza, comporta una sospensione temporanea dell’esecuzione della pena che, dopo un periodo positivo di prova, può essere definitivamente cancellata dal giudice.
La liberazione condizionale opera solo se sono sussistenti tre condizioni:
- il condannato deve avere scontato parte della pena in carcere;
- durante la detenzione deve avere tenuto un comportamento tale da fare ritenere sicuro il proprio ravvedimento;
- deve avere assolto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di essersi trovato nell’impossibilità di adempierle.
Se il condannato, durante il periodo di libertà condizionale, commette nuovamente lo stesso reato o non rispetta gli obblighi prescritti dalla legge, la misura viene revocata e il soggetto riprende a scontare la pena nell’istituto penitenziario.
Riabilitazione e non menzione della condanna: la pena si estingue?
La riabilitazione consente al condannato, che ha dimostrato di essersi ravveduto, di ottenere l’estinzione della pena principale e delle pene accessorie, salvo che la legge disponga diversamente. Viene concessa quando sono decorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale è stata eseguita o si è estinta in altro modo (otto anni nel caso di recidivo e dieci anni per il delinquente abituale, professionale o per tendenza).
Il reo, quindi, riacquista la capacità giuridica persa con la sentenza di condanna e i reati commessi in passato vengono cancellati definitivamente dal casellario giudiziale.
La riabilitazione non può essere concessa se il condannato:
- è stato sottoposto a una misura di sicurezza (ad esempio il soggetto, ritenuto socialmente pericoloso, è stato assegnato ad una colonia agricola o a una casa di lavoro oppure è stato ricoverato in un ospedale psichiatrico giudiziario, oggi denominato Reems (Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza);
- non ha adempiuto alle obbligazioni civili derivanti dal reato, tranne che dimostri l’impossibilità di adempiere.
L’ultima causa di estinzione della pena è la non menzione della condanna penale nel certificato del casellario giudiziale, la quale viene concessa a discrezione del giudice nei confronti di un soggetto condannato per la prima volta per un reato ritenuto non grave. Nello specifico, si deve trattare di uno di quei reati per i quali è prevista una pena detentiva non superiore a due anni.
note
[1] Artt. 171 e ss. cod. pen.
[2] Art. 151 cod. pen.