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Cause di estinzione della servitù

1 Ottobre 2021 | Autore:
Cause di estinzione della servitù

Il diritto di servitù può venire meno per diverse ragioni, espressamente disciplinate in un apposito titolo del Codice civile.

Nel linguaggio giuridico, il termine servitù indica un diritto reale limitato [1], che consiste in un peso (limitazione) imposto a un fondo (ma anche ad un’abitazione), denominato servente, per l’utilità di un altro fondo (o di un’altra abitazione), detto dominante, appartenente ad un proprietario diverso. Si pensi, ad esempio, ad un terreno intercluso (fondo dominante) al quale il proprietario può arrivare solo attraversando un fondo di proprietà di un altro soggetto (fondo servente). Quest’ultimo è tenuto a riconoscere al primo una servitù di passaggio in modo che lo stesso possa recarsi sul proprio appezzamento di terreno comodamente.

Affinché si possa parlare di servitù, quindi, sono necessarie due condizioni: la contiguità dei fondi e l’effettiva utilità per il fondo dominante del peso che si intende imporre su quello servente. Tale utilità non necessariamente deve corrispondere ad un vantaggio economico ma può consistere anche in una maggiore comodità o amenità.

Come gli altri diritti reali limitati, anche la servitù può venire meno. Infatti, il nostro ordinamento giuridico prevede diverse cause di estinzione della servitù. Nello specifico, ciò può accadere per: confusione; prescrizione; impossibilità d’uso e inutilità; rinuncia o abbandono.

Oltre al verificarsi di una di queste cause di estinzione, la servitù può venire meno per scadenza del termine eventualmente stabilito nel titolo. Le parti, cioè, possono stabilire nel contratto con il quale è stato costituito il diritto, che lo stesso cessi dopo che sia trascorso un determinato periodo di tempo.

Estinzione della servitù per confusione: in cosa consiste?

La servitù si estingue per confusione quando viene meno, per una qualsiasi ragione, il requisito della diversità dei proprietari dei due fondi [2]. Più semplicemente, quando in una sola persona si riunisce la proprietà del fondo dominante e del fondo servente.

Ritornando all’esempio iniziale, se il proprietario del fondo dominante acquista il fondo servente, i due beni non apparterranno più a persone diverse, quindi, il diritto di servitù si estinguerà per confusione.

Estinzione della servitù per prescrizione

Il Codice civile prevede che «la servitù si estingue per prescrizione quando non se ne usa per venti anni» [3]; specifica, altresì, da quando inizia a decorrere il termine ventennale utile per far cessare la servitù in base alla categoria a cui la stessa appartiene. Infatti, nel caso di una servitù positiva [4], detto termine inizia a decorrere dal giorno in cui il titolare ha cessato di esercitarla. Ad esempio, nel caso di una servitù di passaggio, il termine utile per farla cessare inizia a decorrere da quando il proprietario del fondo dominante non ha più attraversato il fondo servente per recarsi sul proprio.

Nell’ipotesi di una servitù negativa [5], il termine decorre dal giorno in cui si è verificato un fatto che ne ha impedito l’esercizio. Si pensi ad una servitù di non edificare in virtù della quale il proprietario del fondo servente non può costruire oltre una certa altezza. In tal caso, i venti anni iniziano a decorrere da quando questo soggetto viola il divieto imposto.

Qualora si tratti di una servitù che viene esercitata ad intervalli, il termine decorre dal giorno in cui la servitù si sarebbe potuta esercitare e ciò nonostante non se ne è ripreso l’esercizio. Si pensi ad esempio ad una servitù consistente nel prelevare l’acqua che scorre sul fondo servente, solo durante la stagione estiva, per innaffiare le coltivazioni che si trovano sul fondo dominante. In tale ipotesi, la prescrizione inizia a decorrere non da quando l’acqua è stata prelevata per l’ultima volta ma da quando il diritto poteva essere esercitato e ciò non è stato fatto.

Estinzione della servitù per impossibilità di uso e inutilità

L’estinzione della servitù si determina anche quando la stessa diventa impossibile da esercitare o nell’ipotesi in cui cessi la sua utilità [6]. Vedi l’ipotesi in cui crolli, per uno scoppio improvviso, l’immobile dal quale un soggetto esercitava una servitù di veduta. In tal caso, il diritto non si estingue fino a quando non decorre del tutto il termine ventennale previsto dalla legge, posto che durante tale periodo l’esercizio può comunque tornare possibile o può riprendere l’utilità. Nell’esempio precedente, è possibile che l’immobile crollato venga ricostruito; in tal caso, il titolare della servitù di veduta potrà riprendere ad esercitarla.

Quando si verifica l’estinzione della servitù per rinuncia o per abbandono

In ultimo, la servitù può estinguersi per:

  • rinuncia, ovvero quando il proprietario del fondo dominante, titolare del diritto, rinuncia al suo esercizio. La legge dispone che la rinuncia deve avvenire per atto scritto [7];
  • abbandono del fondo, che si verifica quando il proprietario del fondo servente, che è tenuto in forza del titolo (contratto) o della legge alle spese per l’uso e la conservazione della servitù, rinuncia alla proprietà del fondo servente a favore del titolare del fondo dominante [8].

Per ulteriori approfondimenti sull’argomento si consiglia la lettura degli articoli “Servitù: cos’è” e “Quando finisce la servitù”.


note

[1] I diritti reali limitati o su cosa altrui sono diritti che si esercitano su cose di cui il proprietario è un altro soggetto, con conseguente riduzione della facoltà concesse al titolare del diritto. A loro volta, i diritti reali su cosa altrui si distinguono in diritti di godimento (superficie, enfiteusi, usufrutto, uso, abitazione) e diritti reali di garanzia, che costituiscono un vincolo giuridico sul bene per la tutela di un credito (pegno e ipoteca).

[2] Art. 1072 cod. civ.

[3] Art. 1073 co. 1 cod. civ.

[4] La servitù positiva è quella in cui il proprietario del fondo servente deve sopportare l’attività del proprietario del fondo dominante come nell’ipotesi di una servitù di passaggio.

[5] La servitù negativa è quella nella quale al proprietario del fondo servente è limitato in una o più delle facoltà che sono generalmente attribuite al proprietario, e ciò sempre in vantaggio del fondo dominante. In altre parole al proprietario del fondo servente è imposto un obbligo negativo.

[6] Art. 1074 cod. civ.

[7] Art. 1350 n. 5) cod. civ.

[8] Art. 1070 cod. civ.


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