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Furto di sabbia lido e arenile: Cassazione

23 Ottobre 2021 | Autore:
Furto di sabbia lido e arenile: Cassazione

Estrazione della sabbia o della ghiaia: sussiste l’aggravante dell’esposizione a pubblica fede? Leggi le ultime pronunce della Suprema Corte.

L’estrazione di sabbia dal lido del mare integra il reato di furto, risultando in proposito irrilevante il volume di sabbia asportato, a meno che non si tratti di quantitativi irrisori, come quelli per esempio utilizzati per l’esplicazione di attività ricreative. Inoltre, tale tipo di sottrazione integra sia l’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede, sia della destinazione alla pubblica utilità, posto che il prelievo di tale materiale lede la pubblica utilità e fruibilità dei lidi marini. Per saperne di più, leggi le ultime sentenze sul furto di sabbia dal lido e dall’arenile.

Estrazione di sabbia o ghiaia dall’alveo di un fiume

L’estrazione di sabbia o ghiaia dall’alveo di un fiume integra esclusivamente l’illecito amministrativo di cui all’art. 97, lett. m), r.d. 25 luglio 1904, n. 523 e non anche il delitto di furto, poiché le due norme regolano la stessa materia e il predetto art. 97 è norma speciale rispetto all’art. 624 cod. pen., con riferimento alle modalità dell’azione e al suo oggetto. (Diff. n. 958/1982, Rv. 151902).

Corte di Cassazione, Sezione 4, Penale, Sentenza 9/07/2019, n. 29920

Asportazione di sabbia dall’arenile

In tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 625, n. 7, c.p. non è necessaria la volontà del proprietario o possessore di esporre il bene alla pubblica fede, potendo tale esposizione derivare anche da una condizione originaria della cosa e non dipendere dall’opera dell’uomo.

(Fattispecie relativa alla asportazione di sabbia dall’arenile in cui la Corte, in applicazione di tale principio, ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva affermato la sussistenza dell’aggravante).

Cassazione penale sez. IV, 14/02/2019, n.11158

Furto di sabbia dall’arenile: l’aggravante

Il furto di sabbia dall’arenile integra la circostanza aggravante dell’aver commesso il fatto su cosa destinata alla pubblica utilità e dell’esposizione alla pubblica fede. Ad affermarlo è la Cassazione che, negando l’orientamento avverso che riconosce tale aggravante solo per fatto volontario del proprietario della cosa, precisa che per la circostanza di cui all’articolo 625, comma 1, n. 7, rileva anche la condizione naturale della cosa in sé. Nel caso di specie, è stato respinto il ricorso di un uomo sorpreso con un carico di 15 metri cubi di sabbia marina da destinare a lavori edili.

Cassazione penale sez. IV, 14/02/2019, n.11158

L’estrazione di sabbia o ghiaia dall’alveo di un fiume

L’estrazione di sabbia o ghiaia dall’alveo di un fiume integra esclusivamente l’illecito amministrativo di cui all’art. 97, lett. m), r.d. 25 luglio 1904, n. 523 e non anche il delitto di furto, poiché le due norme regolano la stessa materia e il predetto art. 97 è norma speciale rispetto all’art. 624 c.p., con riferimento alle modalità dell’azione e al suo oggetto.

Cassazione penale sez. IV, 17/01/2019, n.29920

Lesione della pubblica utilità dei fiumi o della fruibilità dei lidi marini

In tema di furto, la sottrazione o asportazione della sabbia o della ghiaia dal lido del mare o dal letto dei fiumi determina la configurabilità concorrente, ai sensi dell’art. 625 n. 7 c.p., sia della circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede, sia di quella della destinazione della cosa a pubblica utilità, giacché il prelievo del materiale lede, attraverso il danno idrogeologico all’arenile, la pubblica utilità dei fiumi o la fruibilità dei lidi marini.

Cassazione penale sez. IV, 26/05/2009, n.26678

Destinazione della cosa a pubblica utilità

In tema di furto, la sottrazione o asportazione della sabbia o della ghiaia dal lido del mare o dal letto dei fiumi determina la configurabilità concorrente ai sensi dell’art. 625 n. 7 c.p., sia della circostanza aggravante dell’esposizione della cosa alla pubblica fede, sia di quella della destinazione della cosa a pubblica utilità, giacché il prelievo del materiale lede, attraverso il danno idrogeologico all’arenile, la pubblica utilità dei fiumi o la fruibilità dei lidi marini.

(In motivazione la Corte ha peraltro precisato che, alla luce del principio di offensività, non possono ritenersi configurare l’ipotesi delittuosa comportamenti solo minimamente incidenti sulla cosa – asporto di quantità irrilevanti di sabbia per attività ricreative – che non ledono il bene giuridico e non concretizzano l’illecito penalmente rilevante).

Cassazione penale sez. IV, 22/01/2004, n.16894

Asportazione di una rilevante quantità di materiale dall’alveo di un fiume

In materia di furto, è configurabile l’aggravante di cui all’art. 625 n. 7 c.p. nel caso che sia asportata una rilevante quantità di materiale inerte dall’alveo di un fiume, in quanto, sebbene la sabbia o ghiaia prelevata perda, nel momento in cui viene “mobilizzata”, la natura demaniale che compete al greto del fiume nel suo insieme, tale attività è idonea a pregiudicare lo stato del greto del fiume, ossia del bene immobile destinato a pubblica utilità.

Cassazione penale sez. IV, 12/06/2002, n.34360

Furto sabbia o ghiaia: applicabilità dell’aggravante

Nell’ipotesi di furto di sabbia o ghiaia dal greto o dal letto di un fiume (o dal lido del mare) non è applicabile la circostanza aggravante della esposizione alla pubblica fede sia perché detta esposizione avviene per naturale destinazione e non già necessità o consuetudine derivante da specifica attività umana (come richiesto dalla norma), sia perché si tratta di cose non destinate a pubblica utilità in quanto la menzionata destinazione riguarda esclusivamente il bene immobile nel suo complesso (fiume o lido del mare) e non anche le cose che, staccate da esso, acquistano una loro individualità e, diventando mobili, sono suscettibili di appropriazione.

Cassazione penale sez. II, 09/01/1985

Quando si configura il reato di furto aggravato?

L’estrazione di sabbia e di ghiaia dall’alveo di un fiume in sito diverso da quello per il quale sia stata rilasciata autorizzazione dalla competente autorità integra gli estremi del reato di furto aggravato.

(Nella fattispecie l’estrazione era avvenuta a mezzo chilometro di distanza dal luogo ottenuto in concessione).

Cassazione penale sez. II, 21/06/1982

Asportazione di sabbia dal lido 

Nell’ipotesi in cui all’estrazione di sabbia o di ghiaia da una zona demaniale segua l’asportazione del materiale estratto, concorrono il reato di furto e la contravvenzione, secondo i casi, punita dagli artt. 51 e 1162 c.nav. (per l’asportazione di sabbia dal lido marino) ovvero dagli artt. 97 lett. m) r.d. 25 luglio 1904 n. 523, 374 l. 20 marzo 1865 n. 2248, come modificato dall’art. 1 n. 3 r.d. 28 maggio 1931 n. 601.

Cassazione penale sez. II, 15/07/1981

L’alveo di un fiume può considerarsi destinato a pubblica utilità?

L’asportazione di ghiaia o di sabbia dall’alveo di un fiume configura il reato di furto semplice e non già quello di furto aggravato, secondo l’ipotesi di cui all’art. 625 n. 7 c.p., in quanto l’alveo di un fiume può considerarsi destinato a pubblica utilità solo nel suo complesso e non anche in quelle parti che eventualmente vengano separate ad opera dell’uomo e che contestualmente alla loro mobilità cessano di far parte del bene avente detta destinazione. (Fattispecie in tema di applicazione di amnistia).

Cassazione penale sez. II, 22/02/1980

Sottrazione di sabbia dal fiume

L’asportazione di sabbia dall’alveo di un fiume integra anche il delitto di furto. (Nella specie, la sottrazione riguardava il fiume Corace in provincia di Catanzaro).

Cassazione penale sez. II, 05/03/1979



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