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Cosa non può fare un apprendista?

5 Ottobre 2021 | Autore:
Cosa non può fare un apprendista?

Diritti e divieti per chi viene assunto con un contratto di apprendistato. Quali sono i limiti anche per il datore di lavoro.

La legge prevede la possibilità di assumere dei giovani a tempo indeterminato con un contratto di apprendistato, cioè quello volto alla formazione e all’occupazione dei ragazzi che si affacciano al mercato del lavoro e che hanno ancora bisogno di imparare un mestiere «sul campo». Uno dei vantaggi è che può essere applicato in qualsiasi settore produttivo, oltre al fatto di garantire alcune agevolazioni. Tuttavia, se questo tipo di contratto garantisce dei vantaggi al lavoratore, comporta anche delle limitazioni. Di seguito vedremo, tra gli altri aspetti, cosa non può fare un apprendista.

È opportuno anche dire che cosa deve fare il datore di lavoro per assumere un apprendista, ovvero:

  • sottoscrivere il contratto in forma scritta ai fini della prova ed integrare l’accordo con il piano formativo del lavoratore;
  • prevedere una durata minima del rapporto di almeno sei mesi;
  • fare riferimento alle disposizioni di legge (contenute nel Jobs Act) per quanto riguarda le ipotesi e le conseguenze della cessazione del rapporto;
  • assumere un massimo di 3 apprendisti ogni 2 dipendenti. Per i datori di lavoro con meno di 10 dipendenti, rimane il rapporto numerico di 1 su 1 e quindi non si può superare il limite del 100% di assunzioni di apprendisti rispetto alle maestranze specializzate e qualificate.

Ecco, allora, le regole dell’apprendistato, gli impegni di entrambe le parti ma anche cosa non deve fare l’apprendista. Nemmeno se glielo chiedono.

Chi può diventare apprendista?

Esistono tre tipologie di contratto di apprendistato, ovvero:

  • apprendistato per la qualifica e il diploma professionale;
  • apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;
  • apprendistato di alta formazione e ricerca.

Per quanto riguarda il primo, cioè quello per la qualifica e il diploma professionale, è rivolto a giovani tra 15 e 25 anni, cioè nella fascia in cui possono approfittare del diritto-dovere di istruzione e formazione. La durata del rapporto di lavoro come apprendista non può superare i tre anni, oppure i quattro anni nel caso del diploma quadriennale regionale. Proprio le Regioni e le Province autonome dispongono il regolamento che riguarda la formazione esterna ed interna durante il periodo di contratto.

L’apprendistato professionalizzante, o contratto di mestiere, è invece rivolto ai giovani tra 18 e 29 anni e dà la possibilità di svolgere un’attività lavorativa nel rispetto dello specifico contratto collettivo nazionale ed un’attività formativa complessiva di 120 ore sia all’interno dell’azienda, sia attraverso specifici corsi organizzati dalle Regioni. Anche in questo caso, la durata massima è di tre anni ma prevede delle eccezioni: riguardano alcune professioni del settore artigiano per i quali può essere estesa fino a cinque.

Infine, l’apprendistato di alta formazione e ricerca è un contratto finalizzato al conseguimento di titoli di studio, dal diploma di istruzione secondaria superiore al diploma di laurea, dal master al dottorato di ricerca. È pensato anche per svolgere il praticantato per accedere alle professioni ordinistiche. L’assunzione è riservata ai giovani tra 18 e 29 anni compiuti (17 anni se si è in possesso di qualifica professionale). In questo caso, non c’è una durata stabilita a priori ma va a seconda del titolo di studio da conseguire.

Contratto di apprendistato: i doveri del datore di lavoro

Quando un’azienda decide di assumere un apprendista, il datore di lavoro sarà tenuto a:

  • individuare all’interno dell’azienda e mettere a disposizione del lavoratore un tutor o una figura di riferimento;
  • rispettare i doveri stabiliti per iscritto nel piano formativo individuale;
  • registrare la formazione impartita in azienda sul libretto del lavoratore;
  • provvedere alla retribuzione e al versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi dell’apprendista.

Se questi obblighi non dovessero essere rispettati, il datore dovrebbe versare la differenza tra i contributi versati e quelli che avrebbe dovuto pagare se il contratto non fosse stato di apprendistato, differenza maggiorata del doppio, oltre alle sanzioni amministrative.

Il datore di lavoro può recedere dal contratto di apprendistato senza giusta causa o giustificato motivo solo una volta concluso il periodo di formazione, quindi alla scadenza del contratto. In altre parole: non lo può licenziare, se non per giusta causa, ma può decidere di non rinnovare il contratto. Tuttavia, è prevista la possibilità per le parti di recedere con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione. Se nessuna delle due parti si avvale di questa facoltà, il rapporto prosegue come ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Cosa non può e non deve fare l’apprendista?

La legge ha fissato dei paletti entro i quali l’apprendista deve svolgere la propria attività di formazione e di lavoro, sia nell’interesse del datore sia per tutelare i suoi di interessi.

Ad esempio, l’apprendista non può:

  • ignorare le istruzioni del datore di lavoro, del tutor o della persona incaricata della sua formazione;
  • prestare la sua opera senza la massima diligenza;
  • eludere le attività di formazione o non partecipare con la dovuta assiduità alle iniziative previste dal piano formativo;
  • non osservare le norme generali previste dalla disciplina contrattuale nazionale e quelle contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge;
  • accettare una retribuzione a cottimo o dei limiti alla possibilità di inquadramento;
  • svolgere l’attività senza tutele previdenziali in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, malattia, invalidità e vecchiaia, maternità e assegno familiare.


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