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Quanti grammi sono considerati spaccio?

7 Ottobre 2021 | Autore:
Quanti grammi sono considerati spaccio?

In quali circostanze la detenzione di sostanze stupefacenti costituisce reato? Quanta droga bisogna avere con sé per essere incriminati?

È noto a tutti che lo spaccio di droga costituisce reato. Non lo è invece il consumo personale: chi acquista sostanze stupefacenti per se stesso non rischia alcuna incriminazione penale, ma al massimo una sanzione di tipo amministrativo. Il problema è che non sempre è facile distinguere il possesso di droga finalizzato all’uso personale da quello destinato alla cessione. Differenza importantissima, visto che con la seconda si rischia il carcere. Quanti grammi sono considerati spaccio?

Come vedremo, per comprendere se la detenzione di droga sia penalmente rilevante o meno bisogna tener conto non solo del quantitativo di stupefacente, ma anche di altre circostanze che consentono di capire se la droga è destinata da altri oppure è per sé. Ad esempio, se la polizia ferma un ragazzo con un quantitativo minimo di marijuana, si potrebbe pensare che si tratti di un caso di detenzione di stupefacente per uso personale. Tuttavia, se oltre alla droga sono rinvenuti anche gli strumenti tipici della cessione (coltellino, carta stagnola, bilancino elettronico, ecc.), allora scatta l’incriminazione per il reato di spaccio. Insomma: anche con poca droga si rischia la galera. Con questo articolo ci concentreremo su un particolare aspetto: vedremo cioè quanti grammi sono considerati spaccio.

Droga: quando è spaccio?

Come anticipato in premessa, la detenzione di droga può ritenersi finalizzata allo spaccio sulla base di due criteri:

  • la quantità di droga posseduta;
  • le circostanze del ritrovamento, come il possesso di strumenti per la pesatura e il confezionamento, il luogo e la situazione del rinvenimento.

Una persona sorpresa con una rilevante quantità di droga potrebbe essere scriminata nel caso in cui non abbia con sé alcun tipo di oggetto che possa far pensare allo spaccio. Facciamo un esempio.

Tizio è sorpreso con 200 grammi di marijuana. La polizia non rinviene però alcuno strumento tipico dello spaccio, come ad esempio il bilancino per pesare la sostanza e contenitori per dividerla. Tizio, inoltre, è tossicodipendente. Il possesso di droga farebbe dunque pensare a un uso esclusivamente personale.

Specularmente, una persona sorpresa con pochi grammi di droga ma con l’attrezzatura tipica della cessione può rispondere del reato di spaccio.

Caio è beccato dalla polizia con 20 grammi di hashish, oltre che con della carta stagnola, un coltellino e diverse banconote di piccolo taglio. Ci sarebbero gli elementi per pensare che i soldi siano il provento dello spaccio.

Ancora, una persona rinvenuta con una modesta quantità di droga in un luogo frequentato da spacciatori difficilmente potrà giustificarsi dicendo che tutto lo stupefacente in suo possesso è per sé.

Con quanti grammi si rischia l’accusa di spaccio?

Come spiegato nell’articolo Droga uso personale: sanzioni, la legge [1] stabilisce la quantità massima (in termini di principio attivo) detenibile per evitare di incorrere in responsabilità penale. Questa è pari a:

  • 250 mg di principio attivo nel caso di eroina (che corrispondono a circa 1,7 grammi di sostanza lorda e a 10 dosi);
  • 750 mg di principio attivo nel caso di cocaina (pari a circa 1,6 grammi lordi e a 5 dosi);
  • 500 mg di principio attivo nel caso di cannabis, marijuana, hashish (che corrispondono a 5 grammi lordi e a 15-20 spinelli);
  • 750 mg di principio attivo per MDMA (circa cinque pasticche di ecstasy);
  • 500 mg di principio attivo nel caso di Amfetamina (cinque pasticche);
  • 0,150 mg di principio attivo nel caso di LSD (circa tre quadratini o “francobolli”).

Chi viene trovato solamente con tali quantità di droga (espressa in principio attivo) non può essere accusato del reato di spaccio di sostanze stupefacenti, a meno che non vi siano altre circostanze che inducono a ritenere che non sia così: come detto sopra, infatti, occorre tener conto anche delle modalità di detenzione della droga.

Ad esempio, se, durante una perquisizione, la polizia dovesse trovare un modesto quantitativo di droga rientrante nei parametri sopra indicati, ma già pronto per essere ceduto (ad esempio, perché impacchettato in dosi ben misurate), allora scatterebbe il reato perché ci sarebbero le condizioni per pensare che la droga sia destinata al mercato.

Spaccio di droga: cosa si rischia?

Cosa si rischia per spaccio di droga? Le pene sono molto elevate e possono variare anche in base al tipo di droga detenuta.

La cessione di droghe pesanti (cocaina, crack, ecc.) è punita con la reclusione da sei a venti anni, oltre che con una multa da 26mila a 260mila euro [2].

La pena per lo spaccio di droghe leggere (marijuana, hashish, ecc.) è della reclusione da due a sei anni e della multa da 5.164 a 77.468 euro.

Chi spaccia sostanze stupefacenti (leggere o pesanti che siano) può ottenere uno sconto di pena quando il fatto che ha commesso è di lieve entità.

Per la precisione, è prevista la reclusione da sei mesi a quattro anni e la multa da 1.032 a 10.329 euro se lo spaccio di droga, tenuto conto dei mezzi, delle modalità, delle circostanze ovvero della qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità

Quando lo spaccio di droga è di lieve entità? Dipende dal caso concreto; il giudice dovrà valutare di volta in volta se la cessione di sostanze stupefacenti, tenuto conto di tutte le circostanze, sia lieve oppure no.

Ad esempio, il ragazzino che spaccia marijuana ricavando pochi soldi sicuramente non può essere considerato un grande spacciatore. La cessione deve ritenersi dunque di lieve entità, con applicazione di pena ridotta.


note

[1] D.M. dell’11 aprile 2006.

[2] Art. 73, D.P.R. n. 309/90.

Autore immagine: canva.com/


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