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Come impugnare un testamento pubblico?

7 Ottobre 2021 | Autore:
Come impugnare un testamento pubblico?

Non sempre la presenza del notaio nella redazione di un testamento è garanzia di correttezza. Anche in tale ipotesi, infatti, l’atto può essere nullo o annullabile.  

Quello dell’impugnazione del testamento è un tema piuttosto delicato e complesso. Peraltro, la legge non lo tratta in maniera unitaria e i vizi che ne possono determinare la nullità o l’annullabilità, giuridicamente molto diversi tra loro, sono disciplinati in più parti del Codice civile. Esistono, inoltre, tre tipologie di testamento (testamento olografo, testamento pubblico e testamento segreto), ognuna delle quali può essere affetta da “anomalie” che consentono alle persone interessate di proporre impugnazione.

Nel presente articolo ci occuperemo in particolare di come impugnare un testamento pubblico, cioè quello che viene ricevuto da un notaio in presenza di due testimoni.

Più precisamente il testatore, in presenza dei testimoni, dichiara al notaio la sua volontà, la quale viene riportata per iscritto a cura del notaio stesso. Questi dà lettura del testamento al testatore e ai testimoni e di ciascuna formalità è fatta menzione nel testamento.

Il testamento pubblico deve riportare l’indicazione del luogo, della data del ricevimento e dell’ora della sottoscrizione; inoltre, deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio [1].

Se il testatore è analfabeta o non è fisicamente in grado di apporre la propria firma (ad esempio perché gli è stata amputata la mano), il notaio deve specificare il motivo per il quale non può firmare l’atto.

Testamento pubblico: per quali vizi si può impugnare?

Un testamento pubblico si può impugnare per più vizi ovvero per:

  • difetto di capacità (incapacità di intendere e di volere del testatore). A tal proposito, il Codice civile prevede che non possono disporre per testamento i minori di età, gli interdetti per infermità mentale e coloro, che seppure non interdetti, si provi che siano stati, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere nel momento in cui hanno disposto per testamento. Si pensi ad esempio a chi fa testamento pubblico mentre si trova in una situazione di incapacità naturale perché è sotto l’effetto di sostanze stupefacenti oppure mentre si trova in una situazione di interdizione giudiziale in quanto è stato dichiarato dal tribunale incapace di intendere e di volere per infermità di mente [2];
  • violazione degli obblighi di forma (vizi di forma). In merito, è opportuno evidenziare che il testamento pubblico deve essere redatto seguendo specifiche formalità, la cui mancanza lo rende invalido;
  • violazione del contenuto del testamento perché difforme dalle previsioni di legge. Esistono, cioè, delle disposizioni che non possono essere contenute in un testamento pubblico come ad esempio quelle a favore del notaio che lo ha redatto oppure dei testimoni;
  • vizi di volontà del testatore, ossia per errore, violenza o dolo. Un testamento pubblico si può impugnare per:
    • errore (falsa rappresentazione della realtà), ad esempio quando il testatore ha lasciato in eredità un bene che erroneamente credeva suo ma in realtà non gli apparteneva oppure ha lasciato un bene a un soggetto che erroneamente credeva essere un suo lontano parente;
    • violenza, come nel caso in cui il testatore è stato costretto a disporre in un determinato modo perché obbligato con la forza fisica oppure dietro minaccia di un male ingiusto e notevole (violenza psicologica o morale);
    • dolo. Si pensi all’ipotesi in cui il testatore è stato tratto in inganno da una terza persona e ha disposto che un’ingente somma di denaro venisse devoluta ad un’associazione che in realtà non esiste.

Come e quando impugnare un testamento pubblico?

Chiunque abbia un interesse concreto può impugnare un testamento pubblico, promuovendo il relativo giudizio davanti al tribunale competente, citando tutti gli altri eredi e i legatari [3].

A seconda del vizio da cui è affetto il testamento pubblico, l’impugnazione può essere promossa per chiedere la nullità o l’annullabilità dell’atto.

Un testamento pubblico è nullo quando:

  • contiene gravi difetti di forma (ad esempio, manca la redazione per iscritto, da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore o la sottoscrizione del notaio o del testatore) [4];
  • è contrario alla legge (si pensi al caso in cui contiene delle disposizioni illegali o impossibili, cioè che non si possono verificare);
  • oppure il testatore è stato costretto con la violenza fisica.

Un testamento pubblico è annullabile in caso di:

  1. incapacità di intendere e di volere del testatore;
  2. per difetti di forma meno gravi di quelli che determinano la nullità (ad esempio, manca la data o la sottoscrizione dei testimoni);
  3. per vizi della volontà (errore, dolo e violenza psicologica o morale).

L’azione di nullità può essere esercitata in ogni momento poiché non ci sono limiti temporali mentre l’azione di annullamento va esercitata entro cinque anni da quando il notaio dà lettura del testamento [5].

Quando il testamento è nullo non produce alcun effetto ed è come se non fosse mai esistito.

Invece, se il testamento è annullabile produce gli effetti a cui è diretto ma questi possono essere eliminati impugnando l’atto in tribunale nel termine di cinque anni. Quindi, le disposizioni testamentarie rimangono efficaci fino a quando non sono impugnate e non vi è la sentenza. Se decorrono i termini previsti per l’azione di annullamento, le disposizioni testamentarie non possono essere più impugnate e diventano definitivamente efficaci.

Si può impugnare un testamento pubblico per lesione di legittima?

Il Codice civile dispone che se il testamento è lesivo dei diritti di legittima si può impugnare con l’azione di riduzione [6]. Tale previsione si applica anche nel caso di un testamento pubblico. Perciò, se un testamento pubblico viola i diritti dei legittimari, che sono i parenti stretti del defunto – cioè il coniuge (il marito o la moglie), i discendenti (i figli, i nipoti) e gli ascendenti (i genitori) -, ai quali per legge spettano determinate quote del patrimonio del defunto, questi soggetti possono agire in giudizio mediante l’azione di riduzione. Possono cioè chiedere che vengano annullate le singole disposizioni che ledono le quote di eredità loro spettanti. In quest’ultimo caso, pur rimanendo in piedi la struttura del testamento, le disposizioni vengono rivalutate nel rispetto della legge a favore dei legittimari.

Ad esempio, se un soggetto ha lasciato con testamento pubblico una grossa somma di denaro e una grande casa alla badante e all’unico figlio (legittimario) solo un piccolo appartamento, è evidente che il diritto di legittima di quest’ultimo è stato violato. In tal caso, il figlio potrà agire con l’azione di riduzione.

Per esercitare l’azione di riduzione l’erede prima deve accettare l’eredità con beneficio di inventario. Successivamente, potrà impugnare le disposizioni testamentarie lesive nel termine di dieci anni dalla data di accettazione.


note

[1] Art. 603 cod. civ.

[2] Art. 591 cod. civ.

[3] I legatari sono quei soggetti ai quali il testatore attraverso specifiche disposizioni testamentarie, ha attribuito uno o più beni determinati. Differiscono dagli eredi i quali, invece, sono titolari di una quota del patrimonio ereditario. Ad esempio il testatore nomina un soggetto come suo erede universale e dispone un legato a favore di un altro soggetto, lasciandogli un quadro di grande valore.

[4] Art. 606 co. 1 cod. civ.

[5] Art. 606 co. 2 cod. civ.

[6] Art. 554 cod. civ.


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