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Bacheca condominiale: dove va collocata?

11 Ottobre 2021 | Autore:
Bacheca condominiale: dove va collocata?

Chi decide il luogo in cui affiggere le comunicazioni che riguardano i residenti del condominio? Quali sono i compiti dell’assemblea in proposito?

Il modo migliore per comunicare qualcosa a tutti i condòmini è quello di mettere un avviso in bacheca. Che si tratti dell’aumento di una tariffa che interessa tutti, di un servizio sospeso causa festività, di un richiamo a pagare puntualmente le spese di condominio, di un invito a rispettare in modo più scrupoloso le regole, ecc. Tuttavia, le comunicazioni devono interessare ai condòmini, non a chiunque entri ed esca a far visita ad un parente o ad un amico. La riservatezza, insomma, vuole la sua parte. Quindi, la bacheca condominiale dove va collocata?

Spetta all’assemblea decidere il luogo in cui appendere la vetrinetta che conterrà gli avvisi a chi risiede nello stabile. Occorrerà, però, osservare alcune regole a tutela, appunto, della privacy di tutti. E bisognerà anche tenere conto – per quanto possa sembrare una decisione di scarsa importanza che, come vediamo, in realtà non lo è – della maggioranza che serve per decidere dove va collocata la bacheca condominiale.

Bacheca condominiale: cosa può contenere?

C’è da prestare molta attenzione a quello che si può affiggere sulla bacheca condominiale. La prima cosa da dire è che la gestione del contenuto della bacheca spetta all’amministratore. Significa che spetta a lui provvedere a togliere o mettere le varie comunicazioni esposte. E che è lui a rispondere di eventuali violazioni della privacy. Ad ogni modo, ogni condòmino è autorizzato ad utilizzarla per mettere degli avvisi di interesse comune.

Non sono permessi gli annunci pubblicitari della propria attività (l’artigiano o il negoziante che promuovono i propri affari, ad esempio) e nemmeno eventuali sanzioni comminate per violazione del regolamento condominiale o le generalità ed i recapiti degli inquilini che vivono in affitto. È consentito, invece, che un condòmino richiami l’attenzione degli altri sull’abbandono dei rifiuti sulle scale, sul divieto di fumo negli spazi chiusi, sull’eccessivo rumore in un orario intempestivo, ecc.

Per quanto riguarda i ritardi sui pagamenti delle spese condominiali, l’amministratore può affiggere in bacheca una comunicazione al riguardo purché sia generica, cioè non contenga il nome o qualche informazione che faccia capire chi è il condòmino moroso, per rispetto della privacy. Per lo stesso motivo, non è possibile pubblicare in bacheca le informazioni su cause e vertenze legali in corso nei confronti dei condòmini.

Nella vetrinetta è possibile anche mettere le comunicazioni sul giorno in cui verranno avviati dei lavori di manutenzione straordinaria, sull’interruzione della fornitura di acqua, luce o gas per degli interventi eccezionali, sui numeri da chiamare in caso di emergenza (ad esempio, quando non funziona l’ascensore o il riscaldamento centralizzato).

Di tutto ciò, come detto, risponde l’amministratore: è in capo a lui, infatti, la custodia dei dati pubblicati in bacheca che riguardano proprietari e inquilini.

Bacheca condominiale: dove va posizionata?

Abbiamo citato poco fa il rispetto della privacy dei condòmini. Proprio in quest’ottica, occorre valutare bene dove va posizionata la bacheca condominiale. Dovrà trattarsi di un luogo facilmente accessibile ai residenti del palazzo e conosciuto da tutti. Ma sarà importante, per quanto possibile, evitare di collocarla in un punto in cui una terza persona estranea al condominio possa «sbirciare» e farsi allegramente i fatti degli altri, accedendo ad informazioni che non gli compete sapere.

Bacheca condominiale: chi decide dove metterla?

Va precisato che il luogo in cui posizionare la bacheca condominiale deve essere deciso dall’assemblea con una delibera approvata a maggioranza semplice, sempre che non sia già stato stabilito dal regolamento contrattuale consegnato dal costruttore.

Tuttavia, per questa come per qualsiasi altra decisione, l’assemblea non può essere convocata con una comunicazione in bacheca: l’amministratore deve seguire la procedura dettata dalla legge. Al massimo, sarà un avviso che si deve aggiungere a quello ufficiale, non può essere «il solo avviso» (leggi in proposito Come convocare l’assemblea del condominio).

Bacheca condominiale: cosa si rischia per violazione della privacy?

Se nella bacheca condominiale finiscono delle comunicazioni che violano la privacy dei condòmini, a rispondere sarà sempre l’amministratore in quanto custode delle informazioni contenute. In particolare, rischia un processo penale poiché è solo lui titolare e responsabile del trattamento dei dati che riguardano tutte le attività svolte per la gestione condominiale.

L’amministratore, ad esempio, deve evitare di mettere in cattiva luce un condòmino pignorato. Tuttavia, può informare gli altri vicini di un pignoramento in corso. Questo perché, secondo la Cassazione [1], l’amministratore può agire per esercitare una sua prerogativa: quella di informare tutti i condòmini di una situazione di fatto. La Corte, infatti, ha ricordato che la condizione di difficoltà di un condomino può avere delle conseguenze sulle quote che tutti gli altri devono versare.


note

[1] Cass. sent. n. 22777/2021.


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1 Commento

  1. La Provincia di Cremona
    26 Febbraio 2016
    Contro i fumatori in Italia è in atto una vera crociata
    Gentile direttore, le sigarette sono un prodotto del mercato autorizzato cosi come il vino. Purtroppo però esiste nel loro caso il divieto in consumarle in vari luoghi: sui treni, sulla metro, in aereo, negli aeroporti, nei centri commerciali, in ristoranti, pizzerie, trattorie, nei bar anche tabacchi, negli alberghi, nei corridoi degli ospedali e delle asl, spesso negli androni pianoterra dei palazzi abitati, in genere nei luoghi pubblici e aperti al pubblico.
    I fumatori sono milioni e attendono che si torni a trattarli come prima del 2003, anno della prima legge Sirchia.(FI).
    Silvio Pammelati
    (Roma)

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