Il dipendente può usufruire di un periodo di vacanza più lungo rispetto alle giornate di ferie a cui ha diritto?
La fruizione delle ferie annuali, nella maggior parte dei casi, costituisce un problema in quanto le giornate libere concesse dal datore di lavoro risultano inferiori alle giornate di ferie maturate dal lavoratore. Non di rado, però, può verificarsi il problema contrario, ossia la necessità, per il lavoratore, di fruire di più giornate di vacanza rispetto ai giorni di ferie spettanti.
Ci si domanda, allora, se sia possibile fruire delle ferie senza averle maturate: per rispondere alla questione, è fondamentale comprendere come maturano le ferie e chi ha il potere di decidere della loro fruizione, datore di lavoro e lavoratore.
Iniziamo col sottolineare che il diritto alle ferie è costituzionalmente garantito [1], in quanto ha la fondamentale finalità di consentire al lavoratore il recupero psicofisico. Per questo motivo, salvo specifiche eccezioni, le ferie non possono essere monetizzate, cioè convertite in denaro. L’ammontare della retribuzione per le ferie godute, invece, dipende da quanto stabilito dalla contrattazione collettiva o individuale, se più favorevole, non essendo puntualmente specificato dalla legge.
Ad esempio, il Contratto collettivo nazionale Studi professionali ed il Ccnl del settore alimentare [2] prevedono che le ferie godute siano pagate con la normale retribuzione di fatto; il Ccnl Turismo- Pubblici esercizi prevede il pagamento con la retribuzione in atto [3]. Gli elementi che fanno parte della retribuzione per le ferie sono individuati dalla contrattazione collettiva e dal patto individuale [4].
Ma che cosa succede nelle ipotesi di ferie anticipate, cioè di ferie fruite non ancora maturate? Facciamo il punto della situazione.
Indice
Quante ferie spettano all’anno?
Il decreto sull’orario di lavoro prevede [5], per la generalità dei dipendenti, il diritto a un minimo di quattro settimane di ferie all’anno. I contratti collettivi, poi, possono prevedere un numero maggiore di giornate di assenza per ferie. Anche le pattuizioni individuali, cioè gli accordi tra datore di lavoro e lavoratore, possono prevedere più ferie rispetto alle giornate minime disposte dalla legge.
Come maturano le ferie?
Le ferie maturano, di regola, mensilmente: ogni mese, cioè, matura un rateo ferie pari a 1/12 delle ferie spettanti per l’intero anno.
La legge non indica, però, un criterio specifico per determinare la spettanza delle ferie, ma si limita a stabilire che il periodo in cui maturano le 4 settimane è annuale, ossia di 365 giorni.
Secondo la Cassazione [6], il periodo di maturazione può essere stabilito dal datore di lavoro sia in riferimento all’anno di calendario, dal 1° gennaio al 31 dicembre, sia rispetto a un altro periodo di durata equivalente, come ad esempio dal 1° di agosto al 31 luglio dell’anno successivo.
Quando il lavoratore può andare in ferie?
Secondo il decreto sull’orario di lavoro [5], il periodo minimo di ferie, nella misura annuale di 4 settimane, deve essere fruito dal lavoratore per almeno 2 settimane nel corso dell’anno di maturazione, mentre il godimento delle restanti 2 settimane deve avvenire entro i 18 mesi successivi all’anno di maturazione, fatta salva una diversa previsione contrattuale.
Il contratto collettivo non può differire eccessivamente il termine massimo per il godimento delle due restanti settimane di ferie, in quanto diversamente si andrebbe a pregiudicare la finalità di recupero psicofisico di queste giornate libere.
Chi decide le ferie?
Abbiamo osservato in quale misura maturano le ferie: il lavoratore che abbia cumulato un determinato numero di giorni di ferie, però, non può decidere da solo quando andare in vacanza, ma ci deve essere un accordo con l’azienda.
Per la precisione, l’ultima parola spetta sempre al datore di lavoro, che può addirittura richiamare dalle ferie il dipendente, qualora vi siano particolari esigenze connesse all’attività. Di tanto abbiamo parlato, in Chi decide la fruizione delle ferie.
Il datore di lavoro deve comunque considerare che, nonostante il suo potere decisionale, trasgredire le disposizioni sul godimento di queste giornate libere nella misura minima lo espone a pesanti sanzioni e al risarcimento del danno.
Si possono anticipare le ferie?
Che cosa succede se l’azienda deve chiudere per qualche settimana e il lavoratore non ha ancora maturato le giornate di ferie necessarie? E il dipendente può richiedere un numero maggiore di giornate ferie rispetto a quelle già maturate?
In altri termini, ci si domanda se il lavoratore abbia la possibilità di godere di giornate libere aggiuntive rispetto a quelle da fruire al momento cumulate, quindi se possa beneficiare delle ferie senza averle maturate.
La possibilità di godere delle ferie anticipate non è vietata, ma è necessario un accordo tra azienda e dipendente, in quanto il datore di lavoro non è obbligato a concedere delle ferie non ancora maturate in base ai ratei accreditati mensilmente.
Le ferie anticipate sono pagate?
Per le vacanze godute non ancora maturate non è effettuata alcuna trattenuta al lavoratore, nella generalità dei casi, ma il debito per le ferie anticipate viene compensato con i ratei ferie maturati successivamente.
In sostanza, le ferie anticipate, così come le giornate di ferie fruite già maturate, sono retribuite nella misura contrattualmente prevista: la trattenuta non è necessaria, dato che il periodo anticipato viene successivamente scalato dalle ferie accumulate nei mesi successivi.
note
[1] Art.36 Co.3 Cost.
[2] Art. 85 Ccnl terziario- Studi professionali- Consilp.; art. 36 Ccnl Alimentare.
[3] Art. 135 Ccnl Turismo- Pubblici esercizi.
[4] Cass sent. 5408/2003.
[5] Art. 10 D.lgs. 66/2003.
[6] Cass. sent. 6431/1991.
[7] Art. 2109 Cod. civ.
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