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Quali sono i motivi di appello?

11 Ottobre 2021 | Autore:
Quali sono i motivi di appello?

L’impugnazione, proposta contro una sentenza pronunciata in primo grado, deve essere espressamente motivata.

Nel processo civile, l’appello è lo strumento con il quale è possibile impugnare una sentenza emessa in primo grado da un giudice di pace o da un tribunale. Si propone dinanzi a un giudice di grado superiore – nella specie, davanti al tribunale, per le sentenze emesse dal giudice di pace, e davanti alla Corte d’Appello, per le pronunce del tribunale -, che dovrà riformare o confermare quanto è stato già deciso. In entrambi i casi, è competente per territorio il giudice nella cui circoscrizione ha sede quello che ha pronunciato la sentenza di primo grado. L’appello si propone con uno specifico atto e, per legge, deve essere motivato [1]. Ma quali sono i motivi di appello?

Sotto questo punto di vista, va rilevato che una riforma del 2012 [2] ha delineato l’atto di appello, sostituendo all’esposizione sommaria dei fatti, prevista in precedenza, l’esatta indicazione, a pena di inammissibilità, della motivazione.

In merito, è intervenuta anche una sentenza della Corte di Cassazione che ha chiarito che l’atto di appello deve contenere un’individuazione precisa delle questioni e dei punti della sentenza impugnata che si contestano e delle relative doglianze. Quindi, lo stesso deve contenere, oltre alle richieste dell’appellante (parte volitiva) anche la contestazione dettagliata delle argomentazioni del giudice di primo grado (parte argomentativa). Invece, non sono richieste particolari forme né un progetto alternativo di decisione da contrapporre alla sentenza impugnata [3].

Atto di appello: qual è il contenuto?

L’atto introduttivo del giudizio di appello ha la stessa forma dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, ovvero la citazione (il ricorso se si tratta di rito del lavoro). La sua funzione, però, è diversa da quella dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado in quanto contiene la manifestazione della volontà di impugnare ed identifica l’atto dell’impugnazione, attraverso l’indicazione dei motivi.

Per il contenuto dell’atto di appello il legislatore rimanda espressamente a quanto prescritto per il giudizio di primo grado, compatibilmente con la natura e la struttura del giudizio di appello.

Perciò, il relativo atto deve contenere l’indicazione:

  • dell’ufficio giudiziario di riferimento (tribunale o corte di appello);
  • delle generalità delle parti (nome, cognome e codice fiscale). Se si tratta di una società, un’associazione o un ente, vanno menzionati: la denominazione sociale o la ragione sociale, il codice fiscale e il soggetto che ne ha la rappresentanza legale;
  • dell’oggetto della domanda;
  • della motivazione dell’appello, nei modi sopra specificati;
  • dei mezzi di prova e dei documenti che si offrono in comunicazione;
  • del nome, del cognome, del codice fiscale dell’avvocato oltre che del numero di fax e della procura;
  • del giorno dell’udienza di comparizione. In merito, è bene rilevare che tra il giorno della citazione e quello della prima udienza devono intercorrere termini liberi non inferiori a 90 giorni, se il luogo della notificazione si trova in Italia, o di 150 giorni, se si trova all’estero;
  • l’invito a costituirsi nel termine di 20 giorni prima dell’udienza indicata con l’avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di legge, tra cui la decadenza dalla possibilità di proporre appello incidentale;
  • le conclusioni;
  • la sottoscrizione dell’avvocato.

Inoltre, in calce all’atto di appello, va riportata la dichiarazione di valore [4] e l’avvocato deve predisporre la relata di notifica, anche se si tratta di un atto dell’ufficiale giudiziario.

Costituzione in appello: come avviene?

La costituzione in appello avviene mediante il deposito in cancelleria:

  1. della nota di iscrizione a ruolo,
  2. del fascicolo;
  3. dell’originale dell’atto di citazione con la relata di notifica;
  4. della copia della sentenza appellata [5];
  5. del fascicolo di primo grado.

Il cancelliere, quindi, provvede ad iscrivere la causa a ruolo e a formare il fascicolo d’ufficio [6], richiedendo la trasmissione del fascicolo d’ufficio al cancelliere del giudice di primo grado.

In cosa consiste la specificità dei motivi dell’appello?

Come si è già detto in precedenza, la legge prevede che l’appello sia espressamente motivato, a pena di inammissibilità. Ciò vuol dire che se manca la motivazione, l’impugnazione va dichiarata inammissibile e non può essere esaminata nel merito.

Più precisamente, la motivazione deve riportare l’indicazione:

  • delle parti del provvedimento che si intende appellare;
  • delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado;
  • delle circostanze da cui deriva la violazione di legge;
  • della rilevanza di tali circostanze ai fini della decisione impugnata.

Ne consegue che colui che propone l’appello deve circoscrivere il relativo giudizio con riferimento a specifici capi (punti) della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi sui quali la stessa si basa; inoltre, deve formulare sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso seguito dal giudice di primo grado.

La specificità dei motivi dell’appello richiesta dalla legge, non va intesa in senso formale bensì deve essere sufficientemente chiara e precisa in modo da delimitare l’ambito del giudizio d’impugnazione. Infatti, la mancanza dei motivi specifici non consente all’atto di appello di individuare la parte della sentenza impugnata che si intende sottoporre al riesame del giudice di secondo grado. Da qui, l’inammissibilità dell’appello medesimo.

Peraltro, se i motivi sono stati indicati inizialmente in maniera generica, non è possibile specificarli in corso di causa in quanto l’ambito della cognizione del giudice d’appello deve essere fissato fin dall’inizio del processo.


note

[1] Art. 324 co. 1 cod. proc. civ.

[2] D.L. n. 83/2012 convertito con modificazioni nella L. n. 134/2012.

[3] Cass. civ. sent. n. 27199/2017.

[4] D.P.R. n. 115/2002.

[5] Art. 347 cod. proc. civ.

[6] Art. 168 cod. proc. civ.


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