Somma aggiuntiva per i pensionati fino a 655 euro: a chi spetta, quali requisiti, quando viene corrisposta dall’Inps.
Ogni anno l’Inps, nel mese di luglio, provvede d’ufficio a erogare una somma aggiuntiva ai pensionati che hanno compiuto 64 anni, la cosiddetta quattordicesima sulla pensione [1]. Questa somma, che può arrivare a un massimo di 655 euro, spetta in base al reddito annuo del richiedente; il reddito del pensionato, in relazione agli anni di contribuzione, deve essere infatti inferiore a specifici limiti indicati dall’Inps [2].
Gli importi della quattordicesima spettanti vengono differenziati in base alla fascia di reddito nella quale si inquadra il beneficiario: sono più elevati per chi ha un reddito fino a 1,5 volte il trattamento minimo, mentre risultano più bassi per chi ha un reddito fino a 2 volte il trattamento minimo.
Ricordiamo che il trattamento minimo presso il Fondo pensione dei lavoratori dipendenti, o TM, ammonta, per il 2021, a 515,58 euro mensili.
Il tetto massimo reddituale, oltre il quale il beneficio non spetta, viene incrementato dell’importo della quattordicesima, diverso per ciascuna fascia contributiva. In particolare, la cosiddetta clausola di salvaguardia prevede che, nel caso in cui il reddito complessivo individuale annuo risulti superiore a 1,5 volte o a 2 volte il trattamento minimo, ma inferiore a tale limite incrementato della quattordicesima spettante, l’importo stesso della quattordicesima sia corrisposto fino all’ammontare del limite maggiorato. Ma procediamo con ordine.
Indice
Quando è corrisposta la quattordicesima?
La quattordicesima è di regola corrisposta dall’Inps nel mese di luglio: solo per i pensionati che compiono 64 anni dal 1° agosto in poi, questa è pagata, proporzionalmente ai mesi in cui risulta perfezionato il requisito di età, nel mese di dicembre.
Requisiti di reddito per la quattordicesima sulla pensione
Per verificare se l’interessato possiede i requisiti di reddito per la quattordicesima, relativamente all’anno 2021, devono essere valutati i seguenti redditi:
- nel caso di prima concessione della somma aggiuntiva rientrano in tale casistica tutti coloro che negli anni precedenti non abbiano percepito la quattordicesima):
- tutti i redditi posseduti dal pensionato nell’anno 2021;
- nel caso di concessione successiva alla prima:
- i redditi di pensione per i quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati;
- i redditi diversi da quelli di pensione, conseguiti nel 2020.
Per i redditi diversi da quelli di pensione, in assenza delle informazioni relative agli anni 2021 o 2020, sono utilizzati i redditi degli anni precedenti, risalendo fino al 2017.
Si riporta di seguito la tabella Inps [2] dei limiti reddituali per l’anno 2021.
Anno 2021 (TM mensile 515,58 euro) | |||||
Anni di contribuzione | TM annuo x 1,5 (tabella A) | TM annuo x 2 (tabella B) | |||
Lavoratori dipendenti | Lavoratori autonomi | fino a € 10.053,81 | Tra€10.053,82 e€10.154,80 | Tra€10.154,81 e € 13.405,08 | Oltre€13.405,08 |
< 15 anni(< 780 settimane di contributi) | < 18 anni(< 936 settimane di contributi) | € 437,00 | Max €10.490,81 | € 336,00 | Max €13.741,08 |
Lavoratori dipendenti | Lavoratori autonomi | fino a€10.053,81 | Tra€10.053,82 e €10.179,80 | Tra€10.179,81 e € 13.405,08 | Oltre€13.405,08 |
> 15 < 25 anni(> 781 < 1.300 settimane di contributi) | > 18 < 28 anni(> 937 <1.456 ctr.) | € 546,00 | Max €10.599,81 | € 420,00 | Max €13.825,08 |
Lavoratori dipendenti | Lavoratori autonomi | fino a € 10.053,81 | Tra€10.053,82 e€10.204,80 | Tra€10.204,81 e € 13.405,08 | Oltre€13.405,08 |
> 25 anni(>1.301 settimane di contributi) | > 28 anni(>1.457 settimane di contributi) | € 655,00 | Max €10.708,81 | € 504,00 | Max €13.909,08 |
Importi quattordicesima
In base a quanto esposto, per l’anno 2021 gli importi della somma aggiuntiva sono pari a:
- 437 euro fino a 15 anni di contributi, se il beneficiario era lavoratore dipendente, o sino a 18 anni di contributi se era un lavoratore autonomo;
- 546 euro oltre 15 anni di contributi e fino a 25 anni se ex lavoratore dipendente, o oltre 18 anni di contributi e sino a 28 anni se ex lavoratore autonomo;
- 655 euro oltre 25 anni di contributi se ex dipendente, oltre 28 anni se ex autonomo.
Gli importi elencati si riferiscono al beneficio spettante in misura piena, cioè destinato a chi non supera 1,5 volte il trattamento minimo. Per chi supera tale soglia, ma non supera la soglia determinata da 1,5 volte il trattamento minimo più l’importo della somma aggiuntiva ipoteticamente spettante, il beneficio è determinato dalla differenza tra la soglia stessa e il reddito percepito.
Per chi possiede un reddito non superiore a 2 volte il trattamento minimo, gli importi sono pari a:
- 336 euro fino a 15 anni di contributi, se l’interessato era un lavoratore dipendente, o sino a 18 anni di contributi se era un lavoratore autonomo;
- 420 euro oltre 15 anni di contributi e fino a 25 anni se ex lavoratore dipendente, o oltre 18 anni di contributi e sino a 28 anni se ex lavoratore autonomo;
- 504 euro oltre 25 anni di contributi se ex dipendente, oltre 28 anni se ex autonomo.
Gli importi elencati, anche in questo caso, si riferiscono al riconoscimento del beneficio in misura piena, mentre chi supera 2 volte il trattamento minimo, ma non supera la soglia determinata da 2 volte il trattamento minimo più l’importo della quattordicesima stessa, ha diritto all’importo aggiuntivo corrispondente alla differenza tra la stessa soglia e il reddito percepito.
Pensioni dei lavoratori del settore privato e del settore spettacolo e sport
Per i pensionati ex lavoratori del settore privato ed i pensionati ex Enpals, la quattordicesima viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2021 ai soggetti chi:
- rientra nei limiti reddituali stabiliti;
- alla data del 31 luglio 2021, ha un’età maggiore o uguale a 64 anni.
Chi non ha diritto alla quattordicesima?
L’importo aggiuntivo non spetta sulle seguenti pensioni e prestazioni economiche erogate dall’Inps:
- 044 (Invciv): pensioni di invalidità civile;
- 077, (Ps): pensione sociale;
- 078 (As): assegno sociale;
- 043 (Indcom): indennizzo per i commercianti;
- 143 (Apesocial): Ape sociale;
- pensioni di guerra;
- rendite Inail;
- sulle pensioni contrassegnate dai seguenti codici: 030 (Vobis), 031 (Iobis), 035 (Vmp), 036 (Imp), 027 (Vocred), 028 (Vocoop), 029 (Voesa), 010 (Vosped), 011 (Iosped), 012 (Sosped127 (Cred27), 128 (Coop28), 198 (Veso33), 199 (Veso92);
- pensioni interessate da sostituzione Stato o rivalsa Enti locali;
- trattamenti pensionistici ai lavoratori extracomunitari rimpatriati;
- pensioni della ex SportAss.
Recupero della quattordicesima non spettante
Nel caso in cui il pensionato abbia in corso una procedura di recupero su una quattordicesima degli anni precedenti, risultante non dovuta, in tutto o in parte, a seguito delle verifiche a consuntivo sui redditi, sulla quattordicesima del 2021 viene recuperato, in tutto o in parte, il debito residuo.
Quattordicesima per i pensionati ex Inpdap
Per i pensionati della gestione Inps dipendenti pubblici, la quattordicesima viene attribuita d’ufficio sulla mensilità di pensione di luglio 2021 a chi rientra nei limiti reddituali stabiliti, se l’età è maggiore o uguale a 64 anni.
Nella sezione Inps “Prospetti Erogazione Pensioni” sono stati pubblicati gli elenchi dei seguenti pensionati:
- pensionati ai quali è stata attribuita d’ufficio la quattordicesima;
- pensionati ai quali non è stata attribuita la quattordicesima, in quanto titolari di altro trattamento pensionistico presente nel Casellario centrale dei pensionati;
- pensionati ai quali non è stata attribuita la quattordicesima per cause diverse, con l’indicazione della relativa motivazione.
Per le verifiche reddituali sono utilizzati i redditi trasmessi dagli interessati tramite domande web, o inseriti dalle sedi Inps nell’applicativo on line, entro il giorno 10 maggio 2021.
In assenza delle informazioni relative agli anni 2021 o 2020, per i redditi diversi da quelli da pensione, sono utilizzati dall’Inps i redditi dell’ultima campagna reddituale Red.
In assenza delle indicazioni sui redditi, la posizione deve essere gestita a cura della sede Inps competente.
Scarto della quattordicesima per irreperibilità
La quattordicesima non è erogata sulle pensioni Inps ed ex Inpdap delle persone che, alla data di elaborazione, risultano in condizione di irreperibilità; dallo scarto per irreperibilità sono esclusi i beneficiari che abbiano un pagamento localizzato all’estero tramite Citibank, in quanto in tal caso sono inviate le informazioni derivanti dalle periodiche attività di verifica dell’esistenza in vita.
Nel caso in cui potenziali beneficiari a cui la quattordicesima non è stata erogata in quanto risultati irreperibili presentino domanda per l’attribuzione della stessa, dovrà preventivamente essere sanata la condizione di irreperibilità.
Comunicazioni ai pensionati
Ai beneficiari della quattordicesima, l’Inps invia la comunicazione dedicata, con l’indicazione dell’importo attribuito e della provvisorietà del beneficio.
Per i beneficiari per cui risultino somme da recuperare a titolo di quattordicesima non dovuta per gli anni precedenti, viene inviata apposita comunicazione, con l’indicazione degli importi risultati indebiti e della compensazione effettuata sulla quattordicesima corrisposta per il corrente anno.
Corresponsione d’ufficio e a domanda della quattordicesima
Ai pensionati che perfezionano il requisito anagrafico richiesto dal 1° agosto 2021 (Inps ed ex Enpals) o dal 1° luglio 2021 (ex Inpdap) al 31 dicembre 2021 e a coloro che sono divenuti titolari di pensione nel corso del 2021, sempre a condizione che rientrino nei limiti reddituali, la quattordicesima è attribuita d’ufficio con la rata di dicembre 2021.
Coloro che non ricevono la quattordicesima e ritengono di averne diritto possono, in ogni caso, presentare apposita domanda di ricostituzione della pensione.