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Come impugnare o revocare una donazione

15 Ottobre 2021 | Autore:
Come impugnare o revocare una donazione

Il mancato rispetto delle prescrizioni di legge possono incidere sulla validità di una donazione. Allo stesso modo, il verificarsi di due ipotesi specifiche possono indurre il donante ad un ripensamento.

La donazione è un contratto con il quale un soggetto (donante), spontaneamente e per spirito di liberalità, arricchisce un altro (donatario), disponendo a suo favore di un diritto – ad esempio, trasferendogli la proprietà di un immobile o di un oggetto prezioso – oppure assumendo verso lo stesso un’obbligazione – ad esempio pagando un suo debito. Con l’accettazione da parte del donatario, l’atto si perfeziona e diventa pienamente efficace. Tuttavia, se il contratto non è stato concluso nel rispetto delle forme e delle condizioni prescritte dalla legge, è possibile impugnarlo. Viceversa, se si verificano due specifiche ipotesi disciplinate dal Codice civile, la donazione può essere revocata.

Come impugnare o revocare una donazione?  In entrambi i casi, occorre iniziare una causa civile chiedendo, nella prima ipotesi, la pronuncia di una sentenza che dichiari la nullità o l’annullamento del contratto e, nella seconda ipotesi, l’emissione di una sentenza di revoca.

La donazione può essere impugnata per: difetti di forma, difetti di sostanza, lesione di legittima, iniziativa dei creditori, simulazione. È opportuno evidenziare che se la donazione presenta dei vizi di forma può essere impugnata per nullità; in tutti gli altri casi può essere impugnata per annullabilità.

La donazione può essere revocata al verificarsi di queste condizioni: sopravvenienza di figli del donante, dei quali lo stesso non aveva conoscenza al momento della donazione anche se concepiti (a questa situazione è equiparata l’adozione di un figlio minorenne). Altra condizione che permette la revoca è l’indegnità del donatario, qualora commetta reati molto gravi ai danni del donante o della sua famiglia.

Difetti di forma: quando si può impugnare la donazione per nullità?

La donazione può essere impugnata per difetti di forma solo nel caso in cui si tratti di una donazione di non modico valore, cioè quella di valore elevato rispetto alle disponibilità economiche del donante.

Per la donazione di non modico valore è richiesta una forma speciale. Più precisamente, la legge esige l’atto notarile e la presenza di due testimoni. La mancanza di entrambi o di uno solo di tali requisiti determina la nullità del contratto, che può essere fatta valere in qualsiasi momento anche a distanza di anni.

Una madre regala alla figlia la propria villa al mare senza alcuna formalità. In questa ipotesi, la donazione non è valida mancando l’atto notarile e la nullità può essere rilevata da chiunque vi abbia interesse (un’altra figlia della donante, la donante stessa, un suo creditore), in ogni tempo, non essendoci termini da rispettare.

La donazione di modico valore, ovvero quella che non incide in modo apprezzabile sul patrimonio del donante, invece, può essere fatta in maniera informale mediante la consegna del bene donato.

Un soggetto regala ad un amico il tight usato nel giorno del suo matrimonio. In tal caso, la donazione non può essere oggetto di ripensamento e, trattandosi di un atto di modico valore, non è possibile annullarlo per vizi di forma.

Oltre che per difetti di forma la donazione è nulla anche se il donante decide di attribuire un bene o un diritto per un motivo illecito, quando lo stesso motivo risulta dal contratto ed è stato l’unico a determinare il donante a perfezionare il contratto.

Annullamento della donazione per difetti di sostanza: in cosa consiste?

La donazione può essere impugnata e, quindi, annullata per vizi di sostanza, ovvero per uno di quei difetti che incidono sulla formazione della volontà.

Presupposto necessario della donazione è la consapevolezza da parte del donante di ciò che sta facendo. Quindi, se questi compie l’atto mentre si trova in stato di incoscienza è ovvio che la donazione non ha alcun valore. Si pensi ad esempio a chi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, regala la propria automobile nuova ad un amico. In tal caso, è possibile annullare la donazione perché compiuta in stato di incapacità.

Lo stato di incapacità può derivare da un’infermità mentale (vedi il soggetto dichiarato interdetto o inabilitato da una sentenza del tribunale) o può dipendere da una situazione temporanea come nel caso di assunzione di droghe, di alcol o di una patologia che si manifesta saltuariamente.

Un altro vizio della volontà può derivare dall’errore del donante. In questa ipotesi, però, è possibile chiedere l’annullamento della donazione solo se l’errore risulta dal contratto ed è stato l’unico motivo a determinare il donante a compiere la liberalità. Vedi il caso di un animalista che dona ad un’associazione un’ingente somma di denaro, pensando erroneamente che si occupi della tutela dei cani randagi.

Altresì, un difetto della volontà che può determinare l’annullamento della donazione, può riguardare l’oggetto della donazione stessa come nel caso di una persona che regala un bene che non gli appartiene o che non esiste ancora.

Una donazione annullabile può essere impugnata massimo entro cinque anni dalla conoscenza del vizio della donazione.

Impugnazione donazione: quali sono le altre ipotesi?

La donazione può essere impugnata chiedendone l’annullamento anche per: lesione di legittima, volontà dei creditori, simulazione.

Lesione di legittima

Se un soggetto, quando è ancora in vita, fa una donazione con la quale lede le quote minime di eredità che, per legge, spettano ai suoi parenti più stretti, ovvero al coniuge, ai figli, o in loro assenza, ai genitori (così detti legittimari), l’atto può essere impugnato solo dopo la sua morte e nel termine di dieci anni dall’evento.

Ad esempio, un soggetto regala gran parte del suo patrimonio al figlio primogenito; alla sua morte gli altri figli o la moglie possono impugnare la donazione per lesione di legittima, iniziando una causa in tribunale con un’azione di riduzione. Possono, quindi, chiedere che l’eredità venga suddivisa rispettando le quote spettanti a ciascuno dei legittimari.

L’azione di riduzione può essere intrapresa solo dai legittimari.

Creditori

I creditori possono impugnare una donazione con un’azione revocatoria, nell’ipotesi in cui il donante si sia spogliato dei propri beni per evitare che venissero pignorati.

I creditori possono, quindi, chiedere al giudice che venga dichiarata l’inefficacia della donazione. In tal modo, i beni è come se non fossero mai usciti dalla disponibilità del donante. Pertanto, all’esito del giudizio, i creditori potranno richiedere su di essi il pignoramento.

L’azione può essere avviata solo dai creditori nel termine massimo di cinque anni dalla donazione.

Nell’ipotesi di una donazione avente ad oggetto beni immobili, se un creditore trascrive il pignoramento entro un anno dall’atto di donazione, quest’ultima non ha alcun valore nei suoi confronti. Sarebbe come se il passaggio di proprietà non fosse mai avvenuto. Ne consegue che il creditore può pignorare la casa donata al terzo, nonostante sia stato posto in essere il passaggio di proprietà, senza dovere prima avviare l’azione revocatoria.

Simulazione

Se il donante simula una donazione con una falsa vendita per evitarne l’impugnazione da parte degli eredi o dei creditori, il relativo contratto può essere annullato. In tale ipotesi, però, va dimostrata la falsità della compravendita.

Si pensi ad esempio al soggetto che per evitare il pignoramento della propria casa da parte di un creditore, simula la vendita al figlio.

La prova della simulazione può essere fornita dimostrando che il donante non ha mai perso la disponibilità della casa, nella quale ha continuato ad abitare, oppure dimostrando che non c’è stato alcun pagamento del prezzo di vendita.

L’azione di annullamento può essere avviata entro massimo dieci anni.

Quando si può revocare una donazione?

Le ipotesi di revoca di una donazione sono del tutto eterogenee. In particolare, è possibile agire in giudizio, chiedendone la revoca in caso di:

  • sopravvenienza di figli, cioè quando, dopo la donazione, nasce un nuovo figlio al donante o questi scopre di averne o decide di adottarne uno;
  • indegnità del donatario, o ancora meglio, di ingratitudine come ad esempio quando il donatario si è reso colpevole di un’ingiuria grave nei confronti del donante, ha dolosamente provocato un danno grave al patrimonio del donante, ha rifiutato di corrispondergli gli alimenti a cui è tenuto chiunque riceva una donazione.

L’azione di revoca della donazione per sopravvenienza di figli deve essere intrapresa entro cinque anni decorrenti dal giorno della nascita dell’ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente o della notizia dell’esistenza dello stesso o dell’avvenuto riconoscimento del figlio naturale.

L’azione di revoca per ingratitudine deve essere avviata entro 1 anno dal giorno in cui il donante è venuto a conoscenza della causa di ingratitudine.



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