Quando si può nominare un tutore?


In quali casi il giudice può designare un rappresentante per il soggetto minorenne o interdetto?
A volte, capita che una persona, a causa della minore età oppure perché inferma di mente, sia incapace di provvedere ai propri interessi. In casi del genere, la legge prevede la figura di un rappresentante legale.
In questo articolo ti spiego quando si può nominare un tutore e quali sono i suoi compiti. Pensa, ad esempio, ad un bambino che ha perso entrambi i genitori oppure se un soggetto viene dichiarato interdetto. Ebbene, in queste ipotesi, il giudice designa un terzo con il compito di amministrare i beni del beneficiario della tutela e di rappresentarlo in giudizio. La persona chiamata a svolgere un simile incarico, però, deve prima prestare giuramento e tenere una condotta ineccepibile. Ma procediamo con ordine e cerchiamo di approfondire la questione.
Indice
Chi è il tutore?
Il tutore è un rappresentante legale nominato dal giudice a favore delle persone incapaci di curare i propri interessi personali e patrimoniali, come ad esempio un minorenne oppure un interdetto (vale a dire un maggiorenne o un minore emancipato in stato di infermità mentale).
Il tutore, quindi, deve compiere tutti gli atti che ritiene necessari nell’interesse esclusivo del soggetto rappresentato (tipo l’acquisto di una casa, l’investimento di un capitale, l’accettazione di una donazione, la rinuncia all’eredità, ecc.).
Tutore e curatore: qual è la differenza?
Spesso, si fa molta confusione tra il tutore e il curatore. In realtà, si tratta di due figure molto diverse tra loro, benché entrambe siano state introdotte nel nostro ordinamento allo scopo di proteggere i soggetti più deboli.
Ebbene, il curatore viene nominato dal giudice affinché assista un soggetto parzialmente o temporaneamente incapace di agire, ma non ha il potere di rappresentarlo.
Pertanto, a differenza del tutore, il curatore svolge solo funzioni di assistenza nei confronti della persona inabilitata, la quale conserva comunque la capacità di compiere gli atti che non eccedono l’ordinaria amministrazione. Ad esempio, può riscuotere i capitali, continuare l’esercizio di un’impresa commerciale (su autorizzazione del tribunale), ecc.
Quando si può nominare un tutore?
Come ti ho già anticipato poc’anzi, il tutore è nominato nel momento in cui una persona, per minore età o infermità di mente, non è in grado di provvedere a sé stessa e di prendere decisioni complesse.
Ad esempio, per il minore la figura del tutore è obbligatoria se la madre e il padre sono deceduti, detenuti o decaduti dalla responsabilità genitoriale.
Come si nomina un tutore?
Il tutore deve essere nominato dal giudice tutelare del tribunale dove il beneficiario (minorenne oppure interdetto) ha la sua residenza o dimora abituale.
Il ruolo di tutore può essere ricoperto da una persona scelta tra i familiari più stretti del beneficiario (come ad esempio, il genitore, il fratello, il coniuge non separato, ecc.) oppure, in alternativa, da un soggetto estraneo. In ogni caso, deve trattarsi di una persona maggiorenne di condotta ineccepibile.
Se genitori di un bambino sono morti oppure se non possono più esercitare la responsabilità genitoriale, è necessario darne notizia al giudice, il quale valuta dapprima la scelta manifestata eventualmente dal defunto (o da chi per ultimo ha esercitato la patria potestà) e, in assenza, sceglie il tutore tra i familiari più vicini al minore (previo ascolto di quest’ultimo se ha compiuto 12 anni oppure se capace di discernimento qualora abbia un’età inferiore). Per il minorenne, la designazione del tutore può avvenire attraverso una delle seguenti modalità:
- testamento olografo o pubblico: nel primo caso, il documento è scritto di pugno dal genitore, nel secondo caso il testatore, alla presenza di due testimoni, dichiara la propria volontà al notaio;
- scrittura privata: si tratta di un atto redatto dal genitore e autenticato dal notaio.
In presenza di più fratelli e sorelle verrà nominato un solo tutore e, in caso di un conflitto di interessi, il giudice tutelare provvede alla nomina di un curatore speciale.
Per l’interdetto, invece, per l’apertura della tutela è necessario che i prossimi congiunti (parenti e affini) presentino una richiesta di interdizione tramite un ricorso presso il tribunale dove il soggetto interessato ha la residenza oppure il domicilio.
Prima di assumere l’incarico, il tutore deve prestare giuramento dinanzi al giudice tutelare.
Alcuni soggetti, tuttavia, possono essere esonerati dall’assumere il ruolo di tutore legale, come ad esempio i militari in attività di servizio, gli arcivescovi, chi ha più di tre figli minori, chi ha compiuto 65 anni, ecc.
Tutore: quali sono i suoi compiti?
Il tutore ha il compito di:
- prendersi cura del soggetto per cui si è resa necessaria l’apertura della tutela;
- rappresentare il beneficiario nel compimento di tutti gli atti ed amministrare i suoi beni;
- informare il giudice dell’andamento della tutela;
- chiedere l’autorizzazione al giudice tutelare per il compimento di determinati atti, come ad esempio, l’acquisto di immobili, l’accettazione o la rinuncia all’eredità, l’investimento o la riscossione di un capitale, la stipula di un contratto, ecc.);
- chiedere l’autorizzazione al tribunale, su parere del giudice tutelare, per la vendita di beni, la costituzione di pegni ed ipoteche, la stipula di divisioni, compromessi o transazioni.
Tutore: può essere revocato?
La revoca del tutore è ammessa nelle seguenti ipotesi:
- negligenza;
- abuso dei poteri;
- inettitudine o insolvenza.
In altri casi, invece, il tutore può essere esonerato (se l’incarico risulta troppo gravoso) oppure dispensato (ad esempio, se è anziano o malato).