Questo sito contribuisce alla audience di
Moduli | Articoli

Rettifica atto di nascita

15 Ottobre 2021 | Autore:
Rettifica atto di nascita

A seconda dei casi, è possibile correggere o rettificare la difformità esistente tra una situazione di fatto e il contenuto di un atto di stato civile.

Quando un cittadino si avvede dell’esistenza di un errore contenuto nel proprio atto di nascita [1] cosa deve fare? Per poter rispondere correttamente a questa domanda, bisogna distinguere due ipotesi: se si tratta di un errore materiale di scritturazione commesso dall’ufficiale dello stato civile al momento della redazione dell’atto, l’interessato deve presentare un’istanza allo stesso ufficio di stato civile, che provvede direttamente alla correzione [2]. Invece, se si tratta di un errore di diversa natura deve promuovere la rettifica dell’atto di nascita [3], rivolgendosi all’autorità giudiziaria.

Più precisamente, il cittadino deve presentare un apposito ricorso presso il tribunale – sezione Volontaria Giurisdizione – nella cui circoscrizione si trova l’ufficio di stato civile depositario dell’atto di nascita da rettificare.

Questo stesso procedimento va seguito anche in caso di: ricostituzione di un atto di nascita andato distrutto o smarrito; formazione di un atto di nascita omesso; cancellazione di un atto di nascita indebitamente registrato; opposizione al rifiuto dell’ufficiale dello stato civile di ricevere in tutto o in parte una dichiarazione o di eseguire una trascrizione, una annotazione o un altro adempimento alla correzione operata dall’ufficiale di stato civile.

Al termine del presente articolo, si può trovare un modulo del ricorso per la rettifica dell’atto di nascita da adattare secondo le proprie esigenze.

Correzione e rettifica dell’atto di nascita: differenza

Il procedimento di correzione dell’atto di nascita va attivato a condizione che:

  • esista una divergenza tra il contenuto dell’atto e la realtà; in altre parole, esista un errore;
  • la divergenza tra l’atto e la documentazione presentata o acquisita sia immediatamente rilevabile, ovvero si tratti di un mero errore materiale;
  • l’errore sia addebitabile all’ufficiale dello stato civile, nel senso che sia stato commesso per una semplice svista dell’ufficiale oppure per inesattezze contenute nella documentazione a suo tempo presentata o acquisita;
  • la correzione non attribuisca, modifichi o disconosca i diritti delle parti interessate così come risultano dall’atto oggetto di correzione.

In tutti i casi in cui non ricorrano le condizioni per la correzione di un errore meramente materiale, va promossa la rettifica dell’atto di nascita.

Qual è la procedura per la correzione dell’atto di nascita?

La correzione dell’atto di nascita può essere attivata d’ufficio oppure su richiesta dall’interessato o da chiunque abbia l’esigenza di eliminare qualsiasi difformità esistente tra la situazione di fatto e l’atto dello stato civile a lui relativo o relativo a un proprio familiare. Si può trattare di un cittadino italiano o non italiano, maggiorenne o minorenne. In quest’ultimo caso, la richiesta va presentata dal rappresentante legale (di solito, i genitori).

All’istanza, sulla quale va apposta una marca da bollo di 16 euro, bisogna allegare una copia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità.

L’ufficio di stato civile, quindi, provvede ad acquisire la documentazione necessaria e ad eseguire direttamente la correzione. Di quest’ultima deve dare comunicazione al Prefetto, al Procuratore della Repubblica nonché all’interessato.

Avverso la correzione, il Procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre opposizione, entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso, mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata.

Rettifica dell’atto di nascita: come si richiede?

La rettifica dell’atto di nascita può essere richiesta dall’intestatario dell’atto ma anche da chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante alla rettifica oltre che dal Procuratore della Repubblica in ogni tempo.

L’assistenza di un difensore è facoltativa.

I documenti da depositare in tribunale sono:

  • il ricorso con la relativa nota di iscrizione. Se la rettifica è richiesta per un minore, il ricorso deve essere presentato e firmato da entrambi i genitori;
  • una copia integrale dell’atto di nascita da rettificare;
  • una copia di un documento di riconoscimento del ricorrente in corso di validità;
  • una marca da bollo da 27 euro.

Se il ricorso è presentato da un cittadino extracomunitario vanno prodotte:

  • una copia del passaporto e del permesso di soggiorno;
  • la certificazione dell’autorità consolare del Paese di appartenenza attestante le esatte generalità della persona di cui si chiede la rettifica anagrafica.

La procedura è esente dal pagamento del contributo unificato.

Il tribunale può, senza particolari formalità, assumere informazioni, acquisire documenti e disporre l’audizione dell’ufficiale dello stato civile.

Il tribunale, prima di provvedere, deve sentire il Procuratore della Repubblica e l’interessato e richiedere, se del caso, il parere del giudice tutelare.

Sulla domanda, il tribunale provvede in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata.

Al termine della procedura, la copia del decreto con cui si è provveduto sull’istanza di rettificazione viene trasmessa all’ufficio di stato civile depositario dell’atto di nascita da rettificare per l’aggiornamento dello stesso mediante annotazione e per le connesse comunicazioni.


MODULO RICORSO PER LA RETTICA DELL’ATTO DI NASCITA

AL TRIBUNALE ORDINARIO DI __________

RICORSO PER RETTIFICA ATTO DI NASCITA

Il/la sottoscritto/a _________________________________________________________________, nato/a a ______________________________________________, il _________________________, codice fiscale ____________________________________________________________________, residente in _____________________via/piazza ________________________________________, cittadino/a _______________________________________________________________________, tel. _____________________________________, email___________________________________________________________________________

CHIEDE

la rettifica dell’atto di nascita in quanto sullo stesso risulta__________________ anziché____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________, come si può dedurre dai documenti allegati.

Luogo e data ______________

Firma

                                                               ___________________________

note

[1] L’atto di nascita è il documento nel quale sono riportati il luogo, l’anno, il mese, il giorno e l’ora, il sesso del bambino e il nome che gli viene dato. Inoltre, sono riportate le generalità, la cittadinanza e la residenza dei genitori. Alla sua formazione provvede l’ufficiale di stato civile del Comune dove è avvenuta la nascita, al quale spetta anche il compito di aggiornarlo nel corso degli anni, indicando a margine tutti gli eventi modificativi dello status iniziale. Queste indicazioni si chiamano annotazioni e la legge le elenca dettagliatamente. Si pensi ad esempio ai provvedimenti di adozione, alle comunicazioni relative alla curatela e alla tutela, alle sentenze di interdizione o di inabilitazione, a quelle di revoca, agli atti di matrimonio e alle sentenze che pronunciano la nullità, lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili.

[2] Art. 98 D.P.R. n. 396/2000.

[3] Artt. 95/101 D.P.R. n. 396/2000.


Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA