Questo sito contribuisce alla audience di
Diritto e Fisco | Articoli

Perdita del possesso di un’auto

16 Ottobre 2021 | Autore:
Perdita del possesso di un’auto

Il proprietario di un veicolo che per ragioni diverse non ne ha più il possesso ma continua ad esserne intestatario, può evitare di rispondere per il pagamento del bollo e per eventuali multe con una specifica procedura.

Ti hanno rubato la macchina nuova. Tuttavia, poiché continui ad esserne intestatario, hai ricevuto una contravvenzione elevata dalla polizia stradale per violazione dei limiti di velocità commessa da chi materialmente sta utilizzando il mezzo. Pertanto, è opportuno che tu richieda la perdita di possesso del veicolo.

Nello specifico, la perdita di possesso di un’auto è una formalità amministrativa che attesta che il proprietario non ne ha più l’effettivo possesso. In tal modo, il soggetto evita di dovere pagare l’imposta di bollo a partire dal periodo tributario successivo a quello in cui la relativa annotazione viene registrata presso il Pra (Pubblico registro automobilistico).

La perdita di possesso, però, non incide sulla proprietà del veicolo, la quale rimane invariata nei registri del Pra. Quindi, in caso di multe, incidenti o infrazioni stradali tramite la targa del mezzo si risalirà sempre all’effettivo proprietario anche se ha provveduto ad effettuare la perdita di possesso. Questi comunque potrà contestare le eventuali sanzioni se riferite a fatti avvenuti successivamente alla registrazione della perdita di possesso.

Chi può richiedere la perdita di possesso?

La perdita di possesso può essere richiesta dall’intestatario del veicolo oppure dal legale rappresentante, nel caso in cui lo stesso sia intestato ad una persona giuridica (ad esempio ad una società).

In caso di più cointestatari, la perdita di possesso può essere richiesta da uno solo di essi, salvo il caso in cui venga richiesta con una dichiarazione sostitutiva poiché in tal caso serve la firma di tutti i cointestatari.

In quali ipotesi va richiesta la perdita di possesso di un’auto?

La perdita di possesso di un veicolo va richiesta qualora si verifichi una delle seguenti ipotesi:

  1. furto o rapina del mezzo;
  2. indebita appropriazione del mezzo da parte di un soggetto diverso dall’intestatario come può succedere nel caso in cui un’auto venga data a noleggio;
  3. truffa relativa alla vendita del veicolo. Si pensi ad esempio a quando il venditore riceve in pagamento soldi o assegni falsi, scoperti o rubati. A tal proposito, è opportuno evidenziare che se il proprietario si accorge subito della truffa e l’atto di vendita non è stato ancora registrato al Pra, può richiedere la perdita di possesso. In questo caso, viene bloccato il passaggio di proprietà e non si può procedere all’aggiornamento al nuovo proprietario fino a quando il vecchio non fa il rientro in possesso. Se invece il passaggio di proprietà è stato completato e al Pra risulta il nuovo titolare, non è possibile richiedere la perdita di possesso. In tal caso, si può agire solo per vie legali e con l’aiuto delle forze dell’ordine;
  4. mancata trascrizione al Pra del passaggio di proprietà o della demolizione dell’auto, anche per inadempienza del concessionario o del demolitore al quale lo stesso è stato affidato;
  5. sequestro, confisca, fermo o pignoramento del mezzo. In questi casi, si può procedere alla perdita di possesso solo se il proprietario del veicolo non può disporre fisicamente del mezzo, presentando copia del provvedimento ricevuto. La richiesta può essere fatta anche in caso di annullamento della carta di circolazione con ritiro e distruzione della targa ma non nell’ipotesi di semplice sequestro della carta di circolazione.

Come si effettua la perdita di possesso di un’auto?

La perdita di possesso di un veicolo si effettua recandosi presso gli uffici del Pra o quelli dell’Aci (Automobile club d’Italia). È possibile rivolgersi anche ad un’agenzia di pratiche auto.

La richiesta va effettuata compilando l’apposito modulo scaricabile dal sito dell’Aci, al quale bisogna allegare:

  • copia di un documento di identità e codice fiscale del proprietario;
  • certificato di proprietà, se si possiede;
  • originale o copia conforme, autenticata dalle forze dell’ordine, della denuncia di furto o di smarrimento. In caso di furto o rapina avvenuta all’estero, la denuncia (eventualmente sporta ad un’autorità straniera) dovrà essere legalizzata dalla rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero e alla stessa dovrà essere allegata la traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla rappresentanza diplomatica o consolare competente o da un traduttore ufficiale;
  • la documentazione che attesta il sequestro o confisca o quella che attesta le ragioni alla base della perdita di possesso. Si può comunque provvedere a ciò anche tramite un’autocertificazione.

Perdita di possesso: quanto costa?

Per annotare la perdita di possesso va versata l’imposta di bollo, il cui importo varia a seconda se si richiede o meno il rilascio del certificato di proprietà.

Più precisamente, i costi sono:

  • 32,00 euro, se si presenta il certificato di proprietà cartaceo o il certificato di proprietà digitale in sede di richiesta;
  • 48,00 euro, se si utilizza il modello NP3c;

Nel caso in cui si richieda la perdita di possesso senza il rilascio del certificato di proprietà, i costi sono di:

  • 16,00 euro, se si presenta il certificato di proprietà in sede di richiesta;
  • 32,00 euro se si utilizza invece il modello NP3c.

Se ci si rivolge ad una delegazione Aci o ad una agenzia di pratiche auto, occorre aggiungere il costo relativo al servizio di intermediazione.



Sostieni laleggepertutti.it

Non dare per scontata la nostra esistenza. Se puoi accedere gratuitamente a queste informazioni è perché ci sono uomini, non macchine, che lavorano per te ogni giorno. Le recenti crisi hanno tuttavia affossato l’editoria online. Anche noi, con grossi sacrifici, portiamo avanti questo progetto per garantire a tutti un’informazione giuridica indipendente e trasparente. Ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di andare avanti e non chiudere come stanno facendo già numerosi siti. Se ci troverai domani online sarà anche merito tuo.Diventa sostenitore clicca qui

Lascia un commento

Usa il form per discutere sul tema (max 1000 caratteri). Per richiedere una consulenza vai all’apposito modulo.


 


NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI
CERCA SENTENZA