Diritto alla riduzione della tassa sui rifiuti e accertamento del giudice di merito.
Indice
- 1 Tari: quando spetta la riduzione tecnica tariffaria?
- 2 Diritto alla riduzione della Tari e accertamento giudiziale
- 3 Irregolare o insufficiente esercizio del servizio
- 4 Rifiuti: il mancato svolgimento del servizio di raccolta
- 5 Quando la Tari è dovuta ma in misura ridotta?
- 6 Servizio di raccolta di rifiuti: la riduzione tariffaria
- 7 Se il contribuente dimostra il disservizio la Tari va ridotta?
- 8 L’esenzione o la riduzione della tassa sui rifiuti
- 9 Tari: presupposto impositivo e condizioni per la riduzione delle superfici tassabili
- 10 Grave disservizio nella raccolta dei rifiuti: riduzione della Tari
Tari: quando spetta la riduzione tecnica tariffaria?
In tema di T.A.R.I., la riduzione tecnica tariffaria prevista, fino al 40 per cento, dall’art.1, comma 657, L. n.147 del 2013, spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta di rifiuti, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona municipale, purché abbia una significativa estensione per cui sia ragionevole configurare un omesso servizio tanto da richiedere interventi sostitutivi; tale zona -indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata (nella specie, area privata con libero accesso), che di regola non rileva a fini impositivi – non coincide con le usuali estensioni dei parchi residenziali o dei condomini privati, ove la contenuta distanza dal punto dì raccolta più vicino arreca al più una mera difficoltà di accesso al servizio; è, altresì, irrilevante la sussistenza di ipotesi di inadempimento (e quindi di colpa) contrattuale o extracontrattuale in capo all’Amministrazione comunale, operando la riduzione tariffaria non quale risarcimento del danno da mancata raccolta, né quale sanzione per il Comune inadempiente, bensì al diverso fine di temperare l’imposizione, entro la riduzione massima prefissata dalla legge, tenendo conto dei costi generali del servizio completo e di quelli cui è tenuto presumibilmente il cittadino per far fronte al disservizio.
Comm. trib. prov.le Napoli sez. IX, 04/02/2021, n.1171
Diritto alla riduzione della Tari e accertamento giudiziale
Il diritto alla riduzione della t.a.r.i. e la sua sussistenza devono essere accertati dal giudice di merito — con onere della prova a carico del contribuente che tale diritto deduca — con riguardo alla specifica situazione del contribuente stesso, così quanto al periodo di imposizione, alla ubicazione della residenza o esercizio di attività, alla tipologia dei rifiuti e, più in generale, ad ogni altro elemento fattuale utile a verificare la ricorrenza, in concreto, di un disservizio del tipo previsto dall’art. 1, commi 656-657 l. n. 147/2013.
Cassazione civile sez. trib., 22/09/2020, n.19767
Irregolare o insufficiente esercizio del servizio
Le riduzioni della t.a.r.i., indicate ai commi 656 e 657 dell’art 1 della l. 27 dicembre 2013 n. 147, previste per situazioni in cui si realizza una contrazione del servizio, e quindi dei costi per il suo espletamento, sono obbligatorie e, al verificarsi delle indicate situazioni oggettive che vanno ad incidere sul presupposto impositivo, spettano ope legis, a prescindere cioè da una loro previsione nel regolamento comunale.
Cassazione civile sez. trib., 22/09/2020, n.19767
Rifiuti: il mancato svolgimento del servizio di raccolta
Il mancato svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, nell’irrilevanza delle ragioni da cui determinato, va sussunto nella fattispecie astratta di cui al comma 657 dell’art. 1 l. n. 147/2013, e dà diritto ad una riduzione sino al 40% o nella misura inferiore da determinarsi in relazione alla distanza della contribuente dal più vicino punto di raccolta comunale.
Cassazione civile sez. trib., 22/09/2020, n.19767
Quando la Tari è dovuta ma in misura ridotta?
La t.a.r.i. è dovuta indipendentemente dal fatto che l’utente utilizzi il servizio di smaltimento dei rifiuti, in quanto la ragione istitutiva del relativo prelievo sta nel porre le Amministrazioni locali nelle condizioni di soddisfare interessi generali della collettività, piuttosto che nel fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti, e che pertanto l’omesso svolgimento, da parte del Comune, del servizio di raccolta — sebbene istituito ed attivato nella zona ove è ubicato l’immobile a disposizione dell’utente — comporta non già l’esenzione dalla tassa, bensì la conseguenza che il tributo è dovuto, ma in misura ridotta.
Cassazione civile sez. trib., 22/09/2020, n.19767
Servizio di raccolta di rifiuti: la riduzione tariffaria
In tema di TARI, la riduzione tecnica tariffaria prevista, fino al 40 per cento, dall’art. 1, comma 657, l. n. 147 del 2013, spetta per il solo fatto che il servizio di raccolta di rifiuti, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona municipale, purché abbia una significativa estensione per cui sia ragionevole configurare un omesso servizio tanto da richiedere interventi sostitutivi; tale zona – indipendentemente dalla sua natura pubblica o privata (nella specie, area privata con libero accesso), che di regola non rileva a fini impositivi – non coincide con le usuali estensioni dei parchi residenziali o dei condomini privati, ove la contenuta distanza dal punto di raccolta più vicino arreca al più una mera difficoltà di accesso al servizio; è, altresì, irrilevante la sussistenza di ipotesi di inadempimento (e quindi di colpa) contrattuale o extracontrattuale in capo all’Amministrazione comunale, operando la riduzione tariffaria non quale risarcimento del danno da mancata raccolta, né quale sanzione per il Comune inadempiente, bensì al diverso fine di temperare l’imposizione, entro la riduzione massima prefissata dalla legge, tenendo conto dei costi generali del servizio completo e di quelli cui è tenuto presumibilmente il cittadino per far fronte al disservizio.
Cassazione civile sez. trib., 19/08/2020, n.17334
Se il contribuente dimostra il disservizio la Tari va ridotta?
In virtù dell’art. 59, comma 4, d.lgs. n. 507/1993 se il servizio di raccolta rifiuti, sebbene istituito e attivato, non si sia svolto nella zona di residenza o di dimora del contribuente o sia stato effettuato in grave violazione delle prescrizioni normative, quanto a distanze e capacità dei contenitori ed alla frequenza della raccolta, il tributo è dovuto nella misura ridotta non superiore al 40% della tariffa.
Cassazione civile sez. trib., 12/09/2019, n.22767
L’esenzione o la riduzione della tassa sui rifiuti
In tema di T.A.R.I., l’esenzione o riduzione delle superfici tassabili deve intendersi limitata a quella parte di esse su cui insiste l’opificio vero e proprio, perché solo in tali locali possono potenzialmente prodursi rifiuti speciali per le caratteristiche strutturali relative allo svolgimento dell’attività produttiva, mentre in tutti gli altri locali destinati ad attività diverse (uffici, depositi, servizi) i rifiuti devono essere classificati urbani per esclusione, con conseguente tassazione della relativa superficie.
Comm. trib. prov.le Taranto sez. II, 28/06/2019, n.1255
Tari: presupposto impositivo e condizioni per la riduzione delle superfici tassabili
In materia di T.A.R.I. costituiscono presupposto impositivo l’occupazione o la conduzione di locali o aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l’Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell’obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell’esenzione trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell’imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale.
Comm. trib. reg. Palermo, (Sicilia) sez. XIV, 02/12/2019, n.7005
Grave disservizio nella raccolta dei rifiuti: riduzione della Tari
Nel caso in cui il grave disservizio dovuto tanto alla mancata raccolta dei rifiuti che al posizionamento dei cassonetti nelle immediate vicinanze della propria abitazione, sia comprovato da diffide scritte al Comune e all’azienda incaricata del servizio, unitamente a rilievi fotografici, il contribuente ha diritto ad una riduzione del 50% della TARI dovuta.
Comm. trib. prov.le Roma sez. XLI, 21/03/2018, n.6269