Sindrome di alienazione parentale; accertamento della veridicità dei comportamenti contestati; interesse del minore.
Quando va disposto l’affidamento super-esclusivo in favore di uno solo dei genitori? Leggi le ultime sentenze.
Indice
- 1 Affidamento dei figli minori
- 2 Affido super esclusivo: quando?
- 3 Affido super esclusivo e diritto alla bigenitorialità del minore
- 4 Divorzio ed affidamento super esclusivo
- 5 Gravi carenze nelle capacità genitoriali
- 6 Affido super esclusivo: condizioni di applicabilità
- 7 Residenza del figlio minore: disaccordo
- 8 Interesse del minore
Affidamento dei figli minori
In tema di affidamento del figlio di età minore, qualora un genitore denunci i comportamenti dell’altro tesi all’allontanamento morale e materiale del figlio da sé, indicati come significativi di una sindrome di alienazione parentale (PAS), nella specie nella forma della sindrome della cd. “madre malevola” (MMS), ai fini della modifica delle modalità di affidamento, il giudice di merito è tenuto ad accertare la veridicità dei suddetti comportamenti, utilizzando i comuni mezzi di prova comprese le consulenze tecniche e le presunzioni, a prescindere dal giudizio astratto sulla validità o invalidità scientifica della suddetta patologia, tenuto conto che tra i requisiti di idoneità genitoriale rileva anche la capacità di preservare la continuità delle relazioni parentali con l’altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena.
(Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito, che aveva disposto l’affido c.d. “super-esclusivo” al padre, in considerazione della gravità dei comportamenti della madre, trascurando però di valorizzare il suo positivo rapporto con la minore e senza operare una più ampia valutazione circa la possibilità di intraprendere un percorso di effettivo recupero delle capacità genitoriali).
Cassazione civile sez. I, 17/05/2021, n.13217
Affido super esclusivo: quando?
Una volta accertato in giudizio il clima di grave conflittualità familiare vissuto dai minori, connotato da rabbia, sfiducia e paura ricondotte dagli stessi prevalentemente al comportamento di uno solo dei genitori, è legittima la scelta del giudice di fare ricorso al cosiddetto affidamento super esclusivo, pur senza pronunciare la decadenza genitoriale dell’altro genitore.
Ad affermarlo è la Cassazione sottolineando la possibilità per il giudice di adottare i provvedimenti che in concreto si rivelino più adatti. Nello specifico, secondo la Suprema corte, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione degli articoli 330,333 e 337- quater del codice civile, in quanto l’affidamento super esclusivo in favore di uno dei genitori è una misura che non si pone in rapporto di consequenzialità rispetto alla declaratoria di decadenza genitoriale dell’altro.
Cassazione civile sez. I, 31/12/2020, n.29999
Affido super esclusivo e diritto alla bigenitorialità del minore
Il Tribunale di Brescia, in un procedimento giudiziale di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dispone l’affidamento c.d. super-esclusivo della figlia della coppia alla madre, autorizzandola ad assumere autonomamente anche le decisioni di maggiore importanza per la minore.
Il Tribunale ha così stabilito poiché il padre, pur avendo sempre provveduto al mantenimento della figlia e partecipato agli incontri protetti con la bambina, ha interrotto il percorso di cura che stava seguendo presso il CPS per il disturbo di tipo paranoide di cui soffriva e ha iniziato ad assumere “…un atteggiamento dichiaratamente evitante nei confronti della figlia…”, situazione che è andata peggiorando durante la pandemia da Covid 19 tuttora in atto.
Tribunale Brescia sez. III, 29/10/2020, n.2182
Divorzio ed affidamento super esclusivo
L’irreperibilità e l’assoluto disinteresse del genitore nei confronti del figlio, desumibile non solo dalle verosimili dichiarazioni della madre in sede di udienza presidenziale di divorzio, ma anche dal suo comportamento processuale, nonché dalla sua personalità quale emerge dagli atti prodotti (nella specie, trattasi di soggetto entrato illegalmente in Italia, sedicente e senza fissa dimora, pluricondannato per gravi fatti di spaccio di sostanze stupefacenti e già colpito da provvedimento di espulsione dalla Stato italiano) comprovano un’assoluta inadeguatezza genitoriale – oltre l’impossibilità di una gestione condivisa del minore – che giustifica l’affidamento esclusivo c.d. “rafforzato” o “superesclusivo” cioè un affidamento del minore alla madre con competenze genitoriali concentrate in capo alla stessa anche in ordine alle scelte più importanti riguardanti il figlio, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, secondo quanto consentito dall’art. 337 -quater comma III c.c.. Va, peraltro, chiarito che tale provvedimento non incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, il genitore non affidatario avendo sempre il diritto ed il dovere di vigilare sull’istruzione ed educazione del figlio, potendo ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni per lo stesso pregiudizievoli.
Tribunale La Spezia, 10/08/2020, n.392
Gravi carenze nelle capacità genitoriali
In tema di affidamento della prole va disposto l’affidamento super-esclusivo in favore di uno solo dei genitori quando l’altro dimostri gravi carenze nelle capacità genitoriali. In particolare esso è disposto se dalle risultanze peritali chiare, convergenti e motivate, fondate su documentazioni cliniche e oggetto di specifico accertamento anche di fatto, si evince un elevato grado di conflittualità nella coppia genitoriale ed una situazione improntata a grave carenza nelle capacità genitoriali di uno di essi, caratterizzata da comportamenti che mirano ad estromettere dalla vita del figlio l’altro genitore determinando il rischio di alienazione e facendo valere rivalse personali
Corte appello Venezia, 16/12/2019, n.8607
Affido super esclusivo: condizioni di applicabilità
In tema di separazione dei coniugi, il disinteresse mostrato dal padre per l’effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, desumibile anche dal comportamento processuale dello stesso, rimasto contumace nel procedimento, è indicativo di una condizione di verosimile scarsa adeguatezza all’assunzione di un consapevole ruolo genitoriale. Ciò può giustificare una concentrazione della responsabilità genitoriale in capo alla madre, anche con riguardo alle scelte più importanti per il minore, quali salute, educazione, istruzione, residenza abituale, dando luogo al cosiddetto affido superesclusivo che, in ipotesi del genere, ben può essere disposto anche d’ufficio. Una tale concentrazione di genitorialità in capo a uno solo dei genitori non rappresenta, tuttavia, un provvedimento che incide sulla titolarità della responsabilità genitoriale, poiché ne va a modificare solo l’esercizio.
Nel caso di specie, il Tribunale, preso atto della certificata irreperibilità del padre e del suo disinteresse alle sorti del giudizio di separazione, ha ritenuto di affidare il minore in via superesclusiva alla madre.
Tribunale Milano sez. IX, 20/06/2018, n.6910
Residenza del figlio minore: disaccordo
In materia di scelta della residenza abituale dei minori e in linea con il dizionario europeo, è previsto che «la residenza abituale del fanciullo è scelta dai genitori di “comune accordo” … e in caso di disaccordo la scelta è rimessa al Giudice».
La residenza abituale del minore è il luogo in cui questi ha stabilito la sede prevalente dei propri interessi e affetti e costituisce ex art. 145 comma 2 c.c. uno degli affari essenziali per la vita del bambino, tanto che l’assunzione della scelta di comune accordo da parte di madre e padre è necessaria anche in caso di affidamento monogenitoriale. Se c’è disaccordo è dato ricorso al Giudice: non è ammissibile una decisione unilaterale del singolo genitore ad esclusione dell’eccezionale caso dell’affido super esclusivo o rafforzato.
Tribunale Torino sez. VII, 05/06/2015
Interesse del minore
Fermo restando, in linea di principio, che nel modulo di affidamento monogenitoriale della prole il genitore affidatario ha, di regola, l’esercizio della titolarità genitoriale, anche se le decisioni di maggior interesse per la prole sono adottate da entrambi i genitori, l’esercizio concreto della titolarità e responsabilità genitoriale in ordine alle scelte ed alle determinazioni più rilevanti – salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita – può, però, ove sia necessario nel cogente, poziore interesse del figlio minore, trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”: art. 337 ter e 337 quater c.c.). Si tratta in questi casi di rimettere al genitore monoaffidatario anche l’esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, potendosi, invero, parlare, a titolo meramente descrittivo, di “affido superesclusivo”.
La concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solo l’esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.)
Tribunale Milano, 20/03/2014