Il bambino nato da una coppia non sposata deve essere riconosciuto dai genitori.
Tu e la tua fidanzata siete andati a convivere da circa un anno. State molto bene insieme e, tra qualche mese, avrete un bambino. Non avete alcuna voglia di formalizzare la vostra unione con il matrimonio, quindi siete andati da un avvocato per capire come comportarvi dopo il parto.
In questo articolo ti spiego chi è il figlio naturale e cosa bisogna fare per tutelarlo. I genitori che non sono sposati, infatti, devono riconoscere il bambino come proprio nell’atto di nascita, dinanzi all’ufficiale di Stato civile, in un atto pubblico oppure in un testamento. Si tratta di un adempimento indispensabile affinché si producano gli effetti tipici della filiazione. Ma procediamo con ordine.
Indice
Chi è il figlio naturale?
In passato, veniva definito “figlio naturale” il bambino nato al di fuori del matrimonio e “figlio legittimo” quello nato da una coppia sposata. Fortunatamente, tale distinzione discriminatoria è venuta meno con la riforma della filiazione [1], grazie alla quale oggi tutti i figli sono uguali, indipendentemente dal fatto che siano nati da genitori sposati oppure conviventi.
Tuttavia, ancora adesso, sussiste qualche disparità. Infatti, per i bambini concepiti in costanza di matrimonio c’è una presunzione di paternità, nel senso che il marito della madre si considera il padre del figlio concepito durante il rapporto coniugale, salvo prova contraria. Nessuna presunzione vige, invece, per i genitori conviventi, i quali, come vedremo a breve, devono necessariamente riconoscere il bambino che hanno concepito insieme.
Il figlio naturale deve essere riconosciuto?
Come ti ho già anticipato poc’anzi, il figlio naturale deve essere riconosciuto dai genitori che abbiano compiuto almeno 14 anni, non siano interdetti o costretti con violenza.
Il riconoscimento del figlio naturale è un atto personale, volontario ed irrevocabile.
Come si riconosce il figlio naturale?
I genitori, insieme oppure separatamente, possono effettuare il riconoscimento in qualsiasi momento:
- nell’atto di nascita;
- in una dichiarazione davanti all’ufficiale dello Stato civile;
- in presenza del notaio;
- in una qualsiasi forma di testamento.
Se il figlio non ha ancora compiuto i 16 anni, occorre il consenso del genitore che lo ha riconosciuto per primo. In caso di rifiuto, non resta che rivolgersi al giudice tutelare, il quale, prima di concedere o meno l’autorizzazione, deve assumere tutte le informazioni necessarie ed accertare che il riconoscimento risponda all’interesse del minore. Quest’ultimo può essere ascoltato se ha compiuto i 12 anni oppure se dotato di capacità di discernimento. Invece, se il figlio da riconoscere ha già 16 anni è necessario anche il suo assenso.
Devi sapere, inoltre, che il riconoscimento può essere effettuato anche prima della nascita del bambino. In questa ipotesi, la madre, da sola oppure insieme al presunto padre, deve recarsi presso l’ufficio Anagrafe del Comune di residenza con un documento di identità ed il certificato medico che attesti sia lo stato di gravidanza che la data ipotetica del parto.
Figlio naturale: quali effetti produce il riconoscimento?
Una volta riconosciuto, il figlio naturale:
- assume il cognome del padre se il riconoscimento è stato congiunto, in alternativa prende quello del genitore che lo ha riconosciuto per primo. Inoltre, se è intervenuto prima il riconoscimento della madre, il bambino prenderà il cognome materno a cui potrà aggiungere, anteporre o sostituire quello paterno (in caso di successivo riconoscimento del padre);
- ha il diritto di essere mantenuto, educato ed istruito dai genitori che lo hanno riconosciuto e di avere un rapporto con i rispettivi parenti.
Infine, va precisato che la responsabilità genitoriale, intesa quale complesso di diritti e doveri nei confronti del figlio, sarà esercitata sia dalla madre che dal padre se questi convivono oppure dal genitore che convive con il minore.
Figlio naturale: il riconoscimento può essere impugnato?
Il riconoscimento del figlio naturale può essere impugnato, ossia contestato:
- per difetto di veridicità: tale ipotesi si verifica se il bambino è stato concepito da una persona diversa da quella che ha effettuato il riconoscimento;
- per infermità di mente: ciò accade se chi ha effettuato il riconoscimento è stato dichiarato interdetto;
- per violenza: se un soggetto viene costretto contro la sua volontà a riconoscere un bambino come proprio.
I soggetti che possono proporre l’azione sono:
- l’autore del riconoscimento: entro un anno dall’annotazione sull’atto di nascita oppure da quando ha scoperto di essere impotente;
- la madre: entro un anno da quando è venuta a conoscenza dell’impotenza del presunto padre;
- il figlio senza limiti di tempo;
- chiunque abbia interesse: entro cinque anni dall’annotazione del riconoscimento sull’atto di nascita.
La dichiarazione giudiziale di maternità e paternità
Il figlio naturale non riconosciuto che voglia accertare il suo rapporto nei confronti dei propri genitori può agire in tribunale con l’azione di dichiarazione della paternità e maternità.
La domanda deve essere proposta nei confronti del presunto genitore o, in caso di decesso, nei confronti dei suoi eredi. Se il figlio è minorenne, l’azione può essere proposta dal genitore che esercita su di lui la responsabilità genitoriale oppure dal tutore (previa autorizzazione del tribunale per i minorenni) se ciò risponde all’effettivo interesse dal figlio.