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Per montare una tenda da sole cosa occorre fare?

12 Luglio 2021 | Autore:
Per montare una tenda da sole cosa occorre fare?

Installare tenda sul balcone: come e quando è possibile. Regole su autorizzazioni, permessi, colori, forme, distanze minime e rispetto dell’estetica del palazzo. 

Cosa occorre fare per montare una tenda da sole? È necessario chiedere il permesso all’assemblea di condominio o l’autorizzazione del Comune? Bisogna rispettare determinati colori? Ed inoltre, se la tenda va ancorata al sottobalcone del condomino del piano di sopra, va ottenuto il consenso di quest’ultimo? Sono queste alcune delle più tipiche e frequenti domande che si pone chi si accinge a far installare un’opera di tale tipo.  

Ecco allora le risposte pratiche che potranno orientare ed aiutare il proprietario dell’appartamento che non vuole avere problemi coi vicini, col condominio e tantomeno con la polizia municipale.

Per montare delle tende da sole ci vuole il permesso del Comune?

L’installazione di una tenda da sole non richiede, in linea generale, l’autorizzazione del Comune. Si tratta infatti di un’opera di edilizia libera. Non c’è quindi bisogno di presentare la domanda per ottenere il rilascio del «permesso di costruire», né la Scia o la Cila. 

Il D. P. R. 31/2017 ha inserito fra gli interventi liberi che non necessitano di autorizzazione amministrativa «l’installazione di tende parasole su terrazze o spazi pertinenziali privati» e l’«installazione di elementi amovibili, come tende, pedane, elementi ombreggianti, poste a corredo di attività economiche o turistico-ricettive». 

Tuttavia, qualora l’immobile rivesta pregio storico, artistico o sia gravato da vincolo monumentale, è necessario domandare l’autorizzazione alla soprintendenza (ai sensi del D. Lgs. 42/2004). 

In ogni caso, sarà opportuno verificare se il Comune ha previsto particolari e ulteriori limiti; alcune amministrazioni locali infatti emettono ordinanze con lo scopo di limitare la scriteriata proliferazione delle tende da sole nei condomìni. Talvolta, i regolamenti edilizi comunali disciplinano anche la tipologia di tenda da installare. 

Per montare tende da sole ci vuole il permesso del condominio?

Salvo che il regolamento condominiale – approvato all’unanimità – non preveda diversamente, l’installazione di una tenda da sole può avvenire senza l’autorizzazione preventiva dell’assemblea di condominio, a cui peraltro non va data neanche comunicazione. Quest’ultima, infatti, non ha alcun potere per decidere le opere da eseguire sia sulle parti comuni dell’edificio che su quelle di proprietà esclusiva (come appunto i balconi). 

Per montare tende da sole ci vuole il permesso del condomino del piano superiore?

Spesso, la tenda da sole si appoggia al sottobalcone del piano superiore. Il consenso del proprietario di quest’ultimo, però, è necessario solo nel caso di balcone aggettante (quello cioè di tipo tradizionale: che si sporge al di là della facciata condominiale e che, perciò, è sospeso in aria ed aperto su tre lati). Il balcone aggettante è infatti considerato un prolungamento dell’unità immobiliare, perciò di proprietà esclusiva. E ciò ovviamente vale anche per la parte inferiore del balcone stesso (il cosiddetto sottobalcone). Pertanto, il proprietario dell’abitazione sottostante non può utilizzarla per ancorarvi la tenda da sole se non c’è un accordo fra i due condòmini.

A tale conclusione è giunta più volte la Cassazione secondo cui [1] «in presenza di balcone aggettante, cioè sporgente dalla facciata dell’edificio, il proprietario dell’appartamento sottostante non può agganciarvi le tende da sole senza il consenso di quello del piano di sopra». 

Sarebbe nulla, la delibera assembleare adottata a semplice maggioranza che autorizzi i condòmini a poter agganciare le proprie tende ai balconi aggettanti immediatamente superiori. Per una decisione di questo tipo è infatti necessaria l’unanimità, ossia il consenso di tutti i condomini.

Invece, nel caso del balcone incassato (quello cioè ricavato all’interno della facciata del palazzo), si può procedere anche senza previo accordo. Il solaio divisorio del balcone incassato è comune ai proprietari dei due piani sovrapposti per cui non andrà richiesta l’autorizzazione ad installare i ganci al proprietario dell’appartamento soprastante. È perciò possibile sfruttare la soletta nel caso di balcone incassato perché in tale ipotesi è di proprietà comune, quindi a servizio di entrambi i proprietari l’uno all’altro sovrapposti. 

Per montare una tenda da sole c’è una distanza minima da rispettare?

La tenda da sole non è considerata «nuova costruzione» (ragion per cui, come abbiamo già visto, non è necessario il permesso di costruire). Pertanto, non andranno applicate le norme civilistiche che impongono la distanza minima di tre metri. Insomma, la tenda da sole può essere installata anche a una distanza inferiore. Resta tuttavia il fatto che la tenda non può togliere o comunque pregiudicare il diritto di affaccio del condominio del piano di sopra, che deve essere libero di poter guardare verso sotto, in direzione della strada. La tenda quindi non può togliergli luce ed aria.

Per montare una tenda da sole vanno rispettati colori e forme?

Solo il regolamento di condominio può disciplinare l’installazione delle tende da sole imponendo criteri vincolanti a garanzia dell’uniformità cromatica e tipologia (dimensione, forma e colore) allo scopo di tutelare l’integrità del decoro e l’aspetto estetico dell’edificio. 

Quando la tinta, la fantasia e la caratteristica della tenda solare sono contemplate nel regolamento condominiale, il condomino può installare esclusivamente il modello prestabilito mentre, in caso contrario, i restanti condòmini potranno ricorrere al giudice per ottenerne la rimozione.

Il regolamento potrebbe anche contenere una clausola che vieti completamente l’installazione di qualsiasi tenda da sole a prescindere dalle questioni afferenti alla proprietà del sottobalcone o dei suoi elementi decorativi; ma, affinché ciò sia valido, è necessario che esso sia stato approvato all’unanimità [2].

Nel caso di fabbricato con valenza storica e/o artistica, l’installazione potrebbe risultare vietata dal regolamento oppure assoggettata al procedimento autorizzativo demandato alla competente soprintendenza ai Beni culturali.


note

[1] Cass. sent. n. 15913/2007.

[2] Cass. S.U. sent. n. 10934/2019.


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