Trattamento pensionistico aggiuntivo erogato dal fondo di previdenza complementare: quando si può ottenere con anticipo di 5 o di 10 anni.
Il lavoratore iscritto a un fondo di previdenza complementare ha diritto, in presenza delle condizioni previste dalla legge [1], a una pensione integrativa, che si affianca alla pensione “principale” erogata dalle gestioni di previdenza obbligatoria.
L’iscritto presso un fondo pensione integrativo può, inoltre, beneficiare di un’anticipazione degli importi accantonati, nonché di una vera e propria pensione anticipata integrativa: più precisamente, il trattamento pensionistico è chiamato rendita anticipata integrativa, o Rita.
Per quanto riguarda le anticipazioni della contribuzione versata, queste possono essere richieste dall’iscritto alla previdenza complementare in qualsiasi momento, per un importo non superiore al 75% della posizione individuale maturata nel fondo pensione, per spese sanitarie conseguenti a situazioni gravissime riguardanti lo stesso iscritto, il coniuge o i figli, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche.
Un’anticipazione può essere anche richiesta, per un importo non superiore al 75% della posizione maturata, per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione, sulla prima casa di abitazione, degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia; questo anticipo può essere conseguito decorsi 8 anni di iscrizione al fondo complementare.
In ogni caso, sempre decorsi 8 anni di iscrizione, l’iscritto al fondo integrativo può sempre richiedere un’anticipazione per un importo non superiore al 30% della posizione maturata, per la soddisfazione di ulteriori esigenze.
Indice
Come funziona la pensione anticipata integrativa?
Abbiamo osservato che i lavoratori iscritti presso un fondo di previdenza complementare possono ottenere delle anticipazioni di quanto maturato presso il fondo stesso.
In particolari casi, può essere anticipata la pensione integrativa, che può essere erogata dal fondo sino a 10 anni prima rispetto alla data di decorrenza della pensione “principale” riconosciuta dalla gestione di previdenza obbligatoria.
Per la precisione, la rendita anticipata integrativa, o Rita:
- è liquidata in base ai contributi versati al fondo di previdenza complementare;
- può spettare con un anticipo sino a dieci anni rispetto alla data di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia ordinaria, qualora l’interessato risulti disoccupato di lungo corso, cioè da almeno 24 mesi.
La Rita:
- è temporanea: decorre dal momento dell’accettazione della richiesta, da parte del fondo pensione, fino al conseguimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia;
- consiste nell’erogazione frazionata di un capitale, per il periodo considerato, pari al montante accumulato richiesto.
Ai fini della liquidazione in rendita o in capitale del montante residuo, non rileva la parte di prestazione richiesta a titolo di rendita integrativa temporanea anticipata.
Quali requisiti per la pensione anticipata integrativa?
Nel dettaglio, i requisiti da soddisfare per aver diritto alla Rita [2] sono:
- aver aderito a una gestione di previdenza complementare da almeno 5 anni;
- aver terminato l’attività lavorativa;
- maturare l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia entro i 5 anni successivi;
- possedere un’anzianità contributiva di almeno 20 anni presso la gestione di previdenza obbligatoria di appartenenza (ad esempio presso il Fondo pensione dei lavoratori dipendenti, presso la gestione Inps dipendenti pubblici…).
Quali requisiti per la pensione anticipata integrativa 10 anni prima?
Perché la Rita sia riconosciuta con un anticipo di 10 anni, anziché di 5, rispetto alla data di decorrenza della pensione di vecchiaia, è necessario soddisfare i seguenti requisiti:
- aver aderito a una gestione di previdenza complementare da almeno 5 anni;
- aver terminato l’attività lavorativa;
- risultare inoccupati per un periodo di tempo superiore a 24 mesi;
- possedere un’anzianità contributiva di almeno 20 anni presso la gestione di previdenza obbligatoria di appartenenza;
- maturare l’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nella gestione di previdenza obbligatoria di appartenenza entro i 10 anni successivi.
La pensione integrativa è finanziata attraverso il conferimento del Tfr al Fondo di previdenza complementare e attraverso il versamento di contributi supplementari.
Com’è calcolata la pensione anticipata integrativa?
L’importo della pensione anticipata integrativa maturata presso il fondo di previdenza complementare varia in base:
- ai contributi integrativi versati (cioè al montante contributivo accantonato presso il fondo di previdenza complementare);
- ai rendimenti applicati dalla gestione di previdenza complementare.
Il lavoratore avente diritto alla rendita integrativa anticipata ottiene l’erogazione diretta frazionata del montante maturato, in tutto o in parte, nel periodo che va dall’accettazione della richiesta della rendita integrativa alla maturazione dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.
Com’è tassata la pensione anticipata integrativa?
La rendita anticipata integrativa non è soggetta all’imposizione ordinaria (cioè all’Irpef, l’imposta sul reddito delle persone fisiche), come la generalità delle pensioni erogate dalle casse di previdenza obbligatoria.
È invece applicata una tassazione sostitutiva, da un minimo del 9% a un massimo del 15%, in base agli anni di partecipazione alla previdenza complementare; per la precisione, l’aliquota agevolata del 15% è ridotta dello 0,30% per ogni anno di adesione successivo al quindicesimo, sino a un minimo del 9%.