Trattamenti pensionistici di vecchiaia e anticipati per gli iscritti presso la Cassa dei dottori commercialisti: requisiti.
La Cassa Nazionale dei Dottori Commercialisti, o Cnpadc, è un ente di previdenza obbligatoria, privatizzato nel 1995. Si tratta, nel dettaglio, di un ente di diritto privato che assicura, senza scopo di lucro e in autonomia finanziaria, gestionale, organizzativa e contabile, le funzioni di previdenza e assistenza a favore dei Dottori Commercialisti e dei loro familiari. Ma, in merito alla pensione commercialisti, quali trattamenti pensionistici possono essere ottenuti dagli iscritti alla Cassa?
La cassa eroga diverse tipologie di trattamento pensionistico: la pensione di vecchiaia e di vecchiaia anticipata, la pensione unica contributiva, la pensione di invalidità e di inabilità e la pensione ai superstiti.
Per chi possiede la contribuzione anche presso altre casse di previdenza obbligatoria, la Cnpadc eroga la pensione di anzianità, di vecchiaia, di inabilità e ai superstiti in regime di totalizzazione o di cumulo. Infine, per gli iscritti che continuano a lavorare, la Gestione riconosce il supplemento di pensione.
Gli iscritti alla cassa sono tenuti al versamento di un contributo soggettivo, integrativo e per maternità.
Indice
Pensione di vecchiaia commercialisti
La pensione di vecchiaia presso la Cnpadc, secondo il regolamento Unitario della Cassa [3], è riconosciuta a coloro che possono far valere un periodo di anzianità contributiva, presso la stessa Cnpadc, anteriore al 1° gennaio 2004.
La pensione di vecchiaia si ottiene in presenza dei seguenti requisiti:
- 68 anni di età e almeno 33 anni di contributi;
- in alternativa, 70 anni di età e almeno 25 anni di contributi.
La pensione è calcolata col sistema reddituale sino al 2003, contributivo dal 2004.
Pensione di vecchiaia anticipata commercialisti
I dottori commercialisti iscritti alla Cnpadc prima del 2004 possono anche ottenere la pensione di vecchiaia anticipata, qualora perfezionino le seguenti condizioni:
- 61 anni di età, unitamente a 38 anni di contributi;
- 40 anni di contributi, indipendentemente dal requisito di età.
Per coloro a cui è certificata un’invalidità permanente pari almeno al 50%, i requisiti sono ridotti a 58 anni di età e 35 anni di contributi, con obbligo di cancellazione dall’Albo professionale.
La decorrenza della pensione di vecchiaia anticipata è fissata:
- il 1° ottobre, se i requisiti maturano nel 1° trimestre dell’anno;
- il 1° gennaio dell’anno successivo, se i requisiti maturano nel 2° trimestre dell’anno;
- il 1° aprile dell’anno successivo, se i requisiti maturano nel 3° trimestre dell’anno;
- il 1° luglio dell’anno successivo, se i requisiti maturano nel 4° trimestre dell’anno.
Se la domanda di pensione di vecchiaia anticipata è presentata successivamente alla decorrenza, il trattamento decorre il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Anche la pensione di vecchiaia anticipata è calcolata col sistema reddituale, per i periodi sino al 31 dicembre 2003, contributivo per i periodi dal 1° gennaio 2004.
Pensione unica contributiva commercialisti
I dottori commercialisti privi di contribuzione accreditata prima del 2004 possono ottenere la pensione unica contributiva, con un minimo di:
- 62 anni di età;
- 5 anni di anzianità contributiva.
La pensione è calcolata col sistema integralmente contributivo e decorre il primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
Pensioni in regime di cumulo per commercialisti
Presso la Cassa dei commercialisti è possibile ottenere le pensioni di vecchiaia, anticipata, di inabilità e ai superstiti in regime di cumulo [2]: il cumulo, lo ricordiamo, è una misura che consente di sommare gratuitamente la contribuzione accreditata presso gestioni di previdenza obbligatoria differenti.
Per quanto riguarda la pensione anticipata in regime di cumulo [4] il trattamento può essere ottenuto qualora si raggiungano complessivamente, tra tutte le gestioni d’iscrizione, 42 anni e 10 mesi di contributi, per gli uomini, o 41 anni e 10 mesi di contributi, per le donne, previa finestra di attesa, dalla maturazione dei requisiti, pari a 3 mesi.
La quota di pensione di competenza della Cassa commercialisti è ricalcolata col sistema integralmente contributivo, a meno che non sia verificato il diritto ad autonoma pensione presso la Cnpadc in base ai requisiti anagrafici ed ai contributi accreditati presso la stessa gestione.
Il trattamento della quota Cnpadc di pensione non è integrato al minimo.
L’eventuale quota di pensione Inps non subisce il ricalcolo contributivo.
Per ottenere la pensione in regime di cumulo, inoltre, l’interessato:
- non deve essere titolare di autonoma pensione (salvo pensione ai superstiti, pensione erogata da un fondo diverso dalle gestioni potenzialmente coinvolte nella totalizzazione, o pensione estera) e non aver accettato la ricongiunzione;
- deve possedere gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso al trattamento pensionistico richiesto.
Pensioni in regime di totalizzazione per commercialisti
Anche la totalizzazione [1], come il cumulo, consente di ottenere la pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e ai superstiti sommando gratuitamente la contribuzione accreditata presso gestioni di previdenza obbligatoria differenti. I requisiti previsti per la pensione di vecchiaia ed anzianità risultano però differenti.
Per ottenere la pensione di vecchiaia in regime di totalizzazione, l’interessato deve infatti:
- aver compiuto 66 anni di età;
- possedere, tra tutte le gestioni obbligatorie d’iscrizione, almeno 20 anni di contributi non coincidenti;
- non essere titolare di autonoma pensione (salvo pensione ai superstiti, pensione erogata da un fondo diverso dalle gestioni potenzialmente coinvolte nella totalizzazione, o pensione estera) e non aver accettato la ricongiunzione;
- possedere gli ulteriori requisiti, diversi da quelli di età ed anzianità contributiva, previsti dai rispettivi ordinamenti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
Dal momento di maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia si applica una finestra pari a 18 mesi.
La pensione di anzianità in regime di totalizzazione si ottiene se l’interessato, tra tutte le gestioni, possiede almeno 41 anni di contributi non coincidenti.
A partire dalla maturazione dei requisiti, l’interessato, per la liquidazione, deve attendere un periodo di finestra pari a 21 mesi.
La pensione in totalizzazione non è calcolata come un unico trattamento, ma ciascuna gestione liquida la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione maturati:
- normalmente con sistema di calcolo interamente contributivo;
- solo laddove sia verificato il diritto ad autonoma pensione presso una gestione Inps, non si applica il ricalcolo contributivo (salvo richiesta in tal senso dall’interessato); presso le casse professionali, il ricalcolo contributivo non si applica se si raggiunge il requisito contributivo utile alla pensione di vecchiaia presso la stessa gestione.
Supplemento di pensione per commercialisti
Il supplemento di pensione è riconosciuto al dottore commercialista che prosegue o riprende l’attività professionale per almeno 5 anni successivamente al conseguimento della pensione:
- di vecchiaia;
- di vecchiaia anticipata;
- di anzianità;
- unica contributiva;
- di vecchiaia e anzianità riconosciute in regime di totalizzazione;
- di vecchiaia e anticipata riconosciute in regime di cumulo
La decorrenza del supplemento di pensione è fissata al 1° gennaio dell’anno successivo alla maturazione di ciascun quinquennio.
note
[1] D.lgs. 42/2006.
[2] Art.1 Co. 239 E Ss. L. 228/2012.
[3] Art. 38 Regolamento Unitario.
[4] Art.24, Co. 10, DL 201/2011.
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