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Badante: spese che si possono scaricare

21 Ottobre 2021 | Autore:
Badante: spese che si possono scaricare

Quali sono le agevolazioni fiscali per chi assume un assistente familiare in caso di non autosufficienza.

I badanti, o assistenti familiari, sono dei lavoratori, normalmente inquadrati con contratto di lavoro domestico, le cui mansioni consistono nell’assistenza di uno o più componenti del nucleo familiare: la categoria in cui devono essere inquadrati questi dipendenti varia in base alle specifiche mansioni a cui sono adibiti ed all’esperienza.

Per il personale badante si ha diritto, in caso di non autosufficienza dell’assistito, a diverse agevolazioni fiscali; vediamo dunque quali risultano, in relazione all’assunzione del badante o della badante, le spese che si possono scaricare.

Le agevolazioni possono sia consistere in una detrazione dall’Irpef, ossia in una somma che diminuisce l’imposta sul reddito delle persone fisiche, che in una deduzione dal reddito imponibile, per quanto riguarda i contributi previdenziali.

Il beneficio della detrazione dall’Irpef è riconosciuto anche in caso di prestazioni di assistenza rese da case di cura e di riposo e da cooperative di servizi, o rese da personale badante assunto tramite un’agenzia interinale.

Spettano particolari incentivi fiscali anche qualora il datore di lavoro offra a un dipendente la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti. Ma procediamo con ordine.

Detrazione delle spese sostenute per la badante

Il Testo unico delle imposte sui redditi, o Tuir [1] prevede la detraibilità Irpef del 19% delle spese sostenute:

  • per gli addetti all’assistenza personale, o badanti;
  • nei casi in cui l’assistito sia riconosciuto non autosufficiente.

La detrazione, quindi, non si applica se la badante assiste una persona autosufficiente.

La detrazione spetta:

  • a condizione che il reddito complessivo del contribuente non superi l’importo di 40mila euro;
  • anche per l’assistenza di una persona ricoverata presso una casa di cura o di riposo, eventualmente resa da parte di una cooperativa di servizi;
  • anche se la badante è assunta tramite un’agenzia interinale;
  • anche se le spese per la badante sono state sostenute per un familiare; non è indispensabile che il familiare sia fiscalmente a carico o convivente.

Non autosufficienza

Sono considerati “non autosufficienti“, ai fini dell’agevolazione fiscale, le persone che sono incapaci di svolgere almeno una delle seguenti attività:

  • assumere alimenti;
  • compiere le funzioni fisiologiche;
  • curare l’igiene personale;
  • camminare;
  • indossare gli indumenti.

In alternativa, sono considerati “non autosufficienti” coloro che necessitano di sorveglianza continuativa.

L’Agenzia delle Entrate [2] ha precisato che:

  • lo stato di non autosufficienza deve risultare da una certificazione medica;
  • la detrazione non compete se la non autosufficienza non si ricollega all’esistenza di una malattia (ad esempio, per l’assistenza di bambini non portatori di handicap).

Spesa massima detraibile

Le spese per la badante sono detraibili al 19% su un importo massimo di 2.100 euro: il limite vale anche se ci sono più assistiti oppure se più contribuenti sostengono le spese per l’assistenza dello stesso familiare

La detrazione massima ottenibile è quindi pari a 399 euro annui, ossia al 19% di 2.100 euro.

La detrazione Irpef spetta soltanto se il pagamento della spesa è avvenuto con:

  • bonifico bancario o postale;
  • altri sistemi di pagamento, diversi dal pagamento in contanti (come carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).

Le spese devono risultare da idonea documentazione, che:

  • può consistere in una ricevuta firmata, rilasciata dalla badante;
  • deve contenere i dati anagrafici e il codice fiscale di chi effettua il pagamento e della badante; se la spesa è sostenuta per un familiare, nella ricevuta devono essere indicati anche i dati di quest’ultimo;
  • se l’assistenza è resa dal personale di una casa di cura o di riposo, i corrispettivi per l’assistenza devono essere certificati distintamente rispetto a quelli riferibili alle altre prestazioni fornite dall’istituto ospitante; particolari requisiti sono richiesti nell’ipotesi in cui le prestazioni di assistenza siano fornite da una cooperativa di servizi;
  • se l’assistenza è resa da personale badante assunto tramite un’agenzia interinale, nella documentazione deve essere specificata la qualifica contrattuale del lavoratore o della lavoratrice.

Deduzione dei contributi previdenziali versati per la badante

Come i contributi previdenziali versati per la colf, anche i contributi versati dal datore di lavoro all’Inps, a favore della badante, sono deducibili dal reddito complessivo Irpef.

La deduzione spetta anche se la badante assiste una persona che risulta autosufficiente, o se è assunta tramite agenzia interinale.

Non sono previsti limiti di reddito, per il contribuente che beneficia della deduzione, ma questa agevolazione è ammessa nel limite massimo di 1.549,37 euro annui.

Non è inoltre necessario, per fruire del beneficio, che la badante sia assunta come assistente familiare o come dipendente: possono essere dedotti anche i contributi previdenziali versati alla gestione separata Inps attraverso il “Libretto Famiglia” nell’ambito delle prestazioni di lavoro occasionale, perché risultano interamente a carico dell’utilizzatore, o datore di lavoro [3].

Qualora la badante assista una persona non autosufficiente, è possibile sia fruire della detrazione Irpef del 19%, sia della deducibilità dei contributi: per evitare la duplicazione dei benefici, i contributi che vengono dedotti non possono però più rientrare nel limite di 2.100 euro ai fini della detrazione.

Agevolazioni per i servizi di assistenza ai familiari

Una particolare agevolazione spetta al lavoratore dipendente, nel caso in cui il datore di lavoro offra per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti: questo beneficio, in particolare, non concorre a formare reddito di lavoro dipendente, qualora sia offerto dall’azienda alla generalità dei lavoratori subordinati, o a categorie di dipendenti. Il servizio può essere offerto anche tramite voucher cartacei o elettronici, riportanti un valore nominale.


note

[1] Art. 15 Co. 1 Lett. I-Septies) Tuir.

[2] Circ. Agenzia delle Entrate 2/2005.

[3] Circ. Agenzia delle Entrate 9/2020.


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