Buoni benzina: Cassazione e ultime sentenze


Accertamenti fiscali e istigazione alla corruzione; reato di procacciamento fraudolento di buoni di benzina a prezzo agevolato.
Indice
Rettifica fatture di carburante
Il rifiuto di concedere la possibilità di rettificare le fatture di carburante che menzionano indebitamente l’IVA emesse all’attenzione di società di trasporto, mentre le cessioni di carburante effettuate dalle stazioni di servizio a tali società di trasporto sono anch’esse assoggettate all’IVA, equivarrebbe ad imporre alla ricorrente nel procedimento principale di sopportare un onere fiscale in violazione del principio di neutralità dell’IVA.
(Nel caso di specie l’IVA polacca era stata pagata dai trasportatori alla società lituana al momento di emissione della carta carburante, e questi l’avevano verosimilmente chiesta a rimborso ex ottava direttiva; per contro, considerando il buono come mero strumento di pagamento, la società lituana non poteva detrarre l’IVA sulle fatture delle stazioni di servizio polacche).
Corte giustizia UE sez. VI, 18/03/2021, n.48
Iva: obblighi dei contribuenti e registrazione delle fatture
In tema d’IVA, ove non sia istituito un registro delle fatture, l’omessa annotazione delle stesse nel registro dei corrispettivi delle operazioni di cessione eseguite integra una violazione sostanziale, in quanto non consente di accertare la corrispondenza tra gli importi riportati nel registro dei corrispettivi e quelli risultanti dalle fatture, così integrando un pregiudizio per l’esercizio delle azioni di controllo suscettibile di incidere sulla determinazione della base imponibile e sul versamento del tributo.
(Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto che l’omessa annotazione delle fatture emesse dal contribuente a fronte dell’erogazione di carburante dietro presentazione di buoni-benzina, in mancanza del relativo registro, in quello dei corrispettivi, delle fatture, integra una violazione sostanziale, non potendo verificarsi la corrispondenza tra le operazioni di rivendita indicate nelle fatture, recanti importi cumulativi senza indicazione della specifica causale).
Cassazione civile sez. trib., 24/08/2018, n.21101
Dazione di buoni pasto o benzina: corruzione
In tema di corruzione, la dazione di regali (nella specie buoni pasto o benzina) correlati alla definizione di una pratica amministrativa, cui è interessato il privato, non può essere definita quale regalia “d’uso” idonea a legittimarne, ove sia anche di modico valore, la relativa accettazione da parte del dipendente pubblico, ai sensi del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 e del precedente d.m. 28 novembre 2000.
Cassazione penale sez. VI, 03/10/2017, n.49524
Appropriarsi di buoni carburante
Per l’esclusione del delitto di peculato in applicazione del canone di offensività occorre che il bene oggetto di appropriazione sia privo di rilevanza economica intrinseca (confermata la condanna per l’imputato che si era appropriato, in qualità di autista cantoniere del Comune, del controvalore di cinque buoni carburante per una somma complessiva di 50 euro).
Cassazione penale sez. VI, 23/03/2017, n.29471
Buoni benzina di valore pari a 4.000 euro
Integra il delitto di istigazione alla corruzione, di cui all’art. 322, comma secondo, cod. pen., l’offerta di beni immediatamente utilizzabili, e di significativo valore economico (nella specie: buoni benzina di valore pari a 4.000 euro), fatta in assenza di serie giustificazioni a militari della Guardia di finanza durante lo svolgimento di una verifica fiscale.
Cassazione penale sez. VI, 09/02/2016, n.6849
Corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio
Il reato di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio è configurabile anche quando la condotta, oggetto dell’illecito rapporto tra privato e pubblico ufficiale, si realizzi in ragione delle competenze assegnate all’ufficiale, così permettendo di ricomprendere una pluralità di atti non preventivamente fissati.
(Nella specie, l’imputato aveva offerto a due marescialli della Guardia di Finanza, che stavano effettuando presso la sua società degli accertamenti fiscali, buoni benzina per un valore di alcune migliaia di euro per indurli a compiere atti contrari ai doveri d’ufficio).
Cassazione penale sez. VI, 09/02/2016, n.6849
Buoni carburante: uso per vantaggio personale
Risponda di danno erariale il dipendente di una A.s.l. che abbia utilizzato per vantaggio personale buoni carburante, sottraendoli alla dotazione degli automezzi di servizio.
Corte Conti, (Umbria) sez. reg. giurisd., 19/06/2013, n.53
Uso buoni benzina: quando si configurano i reati di falso ideologico e peculato?
Risponde del reato di peculato e falso ideologico l’ispettore di polizia municipale che utilizza buoni benzina da utilizzare per ragioni di servizio per fare il pieno alla propria autovettura cercando di giustificare il tutto con una relazione falsa.
Cassazione penale sez. VI, 18/06/2013, n.33130
Istigazione alla corruzione pubblico ufficiale
Integra il reato di istigazione alla corruzione la condotta di chi offre un carnet di buoni benzina ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio al fine di realizzare un proprio vantaggio patrimoniale. Una tale offerta, anche se modesta, è tecnicamente idonea ad integrare il reato di cui all’art. 322 c.p.
Cassazione penale sez. VI, 21/06/2010, n.33724
Buoni carburante destinati ad uso istituzionale
Sussiste danno erariale (danno patrimoniale diretto, danno da disservizio e danno all’immagine) per la condotta di un Carabiniere, autista di vettura di servizio, che si appropri, con artifizi e raggiri, di ingenti quantità di buoni carburante destinati ad uso istituzionale.
Corte Conti, (Emilia-Romagna) sez. reg. giurisd., 08/09/2008, n.787
Buoni benzina: ammanchi e responsabilità amministrativa
Deve essere ammessa la responsabilità amministrativa del sottufficiale dell’Arma dei carabinieri preposto alla gestione del parco automezzi per gli ammanchi conseguenti alla illegittima applicazione della prassi illegittima della monetazione dei buoni benzina e di altri artifici vari.
Corte Conti, (Marche) sez. reg. giurisd., 15/06/2004, n.628
Servizio di assegnazione dei buoni carburante
Posto che il contratto avente per oggetto la gestione, per conto di una società petrolifera, del servizio di assegnazione dei buoni carburante è assoggettato alla disciplina sulla subfornitura, va dichiarato inammissibile, in mancanza del preventivo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, il ricorso con cui il fornitore del servizio, addebitando alla società petrolifera di aver abusato della condizione di dipendenza economica, chiedeva che fosse ordinata in via d’urgenza la prosecuzione del rapporto contrattuale definitivamente cessato, dopo una lunga serie di rinnovi, alla scadenza pattuita.
Tribunale Roma, 20/05/2002
Buoni benzina falsi
Con riguardo alla disciplina di cui alla l. 2 luglio 1957 n. 474 e successive modifiche, che prevede per i turisti stranieri la possibilità di acquisto di benzina a prezzo agevolato mediante speciali buoni cui è attribuito valore liberatorio per il ritiro del carburante presso i punti vendita delle aziende petrolifere abilitate, l’erogazione della benzina all’acquirente presso l’impianto di distribuzione dietro presentazione dei buoni trova la sua diretta regolamentazione nella legge e non rappresenta l’attuazione di un obbligo contrattuale assunto dal gestore dell’impianto stesso nei confronti dell’azienda petrolifera, nell’ambito di un’attività di cooperazione gestoria svolta nell’interesse di quest’ultima; l’utilizzazione dei buoni ritirati dal gestore in funzione solutoria del debito dello stesso nei confronti dell’azienda per forniture di carburante resta poi regolata solo dagli accordi tra le parti, dovendosi escludere l’applicabilità della regola di cui all’art. 1710 c.c. in tema di esecuzione del mandato.
Pertanto, il gestore non può comunque ritenersi liberato dal suddetto debito nell’ipotesi in cui trasmetta per il pagamento all’azienda dei buoni benzina risultati falsi, indipendentemente da un’indagine su una sua colpa consistente nella negligenza nel verificare l’autenticità dei documenti.
Cassazione civile sez. lav., 09/08/1991, n.8717
Buoni benzina a prezzo agevolato
Il momento consumativo del reato di procacciamento fraudolento di buoni di benzina a prezzo agevolato coincide con la loro introduzione nel territorio dello stato italiano. In tale momento infatti assume giuridica rilevanza l’atto del “procurare a sé o agli altri” i predetti buoni, i quali (di nessun valore all’estero) possono essere utilizzati unicamente in Italia per l’acquisto facilitato del carburante.
Cassazione penale sez. III, 23/01/1984
Acquisto facilitato del carburante
Il momento consumativo del reato di procacciamento fraudolento di buoni di benzina a prezzo agevolato coincide con la loro introduzione nel territorio dello stato italiano. In tale momento infatti assume giuridica rilevanza l’atto del “procurare a sé o agli altri” i predetti buoni, i quali (di nessun valore all’estero) possono essere utilizzati unicamente in Italia per l’acquisto facilitato del carburante.
Cassazione penale sez. III, 23/01/1984
Buoni benzina agevolati fiscalmente per uso di turisti esteri
Per integrare il reato di cui all’art. 12-bis l. 2 luglio 1957 n. 474 (uso fraudolento di buoni benzina agevolati fiscalmente per uso di turisti esteri) non è necessario che il mezzo fraudolento consista in speciali sotterfugi o macchinazioni, essendo sufficiente che il procacciamento dei buoni avvenga con l’intendimento di frodare il tributo da parte di chi non ha diritto all’agevolazione.
Cassazione penale sez. III, 03/05/1983
Buoni benzina ad uso turistico rilasciati al cittadino italiano
Non è ravvisabile il reato previsto dall’art. 12-bis del d.l. 5 maggio 1957 n. 271 convertito nella l. 2 luglio 1957 n. 474 (“Prevenzione e repressione delle frodi nel settore degli oli minerali “) nell’ipotesi di detenzione di buoni-benzina, conseguita senza l’uso di mezzo fraudolento.
(Nella specie buoni benzina ad uso turistico rilasciato a cittadino italiano in base a documento di identità dal quale risultava la residenza in Italia).
Cassazione penale sez. III, 16/01/1983
Reato a condotta plurima
L’acquisto fraudolento di buoni di benzina a prezzo agevolato è reato a condotta plurima volto a colpire non solo il momento dinamico della condotta (entrata in possesso), ma anche quello statico (il permanere del possesso e della detenzione) da parte dell’agente, con la conseguenza che risponde del reato previsto dalla predetta norma, senza che occorra richiesta del ministro di grazia e giustizia, il soggetto che acquista buoni di benzina all’estero e continui a detenerli in Italia.
Cassazione penale sez. I, 16/11/1983
Procacciamento fraudolento di buoni speciali di benzina
Il procacciamento fraudolento di buoni speciali di benzina, che danno titolo per il ritiro del carburante col pagamento dell’imposta di fabbricazione in misura ridotta, di cui all’art. 12-bis l. 2 luglio 1957 n. 474, costituisce reato finanziario. La norma predetta, infatti, è diretta a prevenire la consumazione dell’evasione fiscale in quanto l’indebito godimento di una agevolazione tributaria si risolve nel mancato pagamento (totale o parziale) di un tributo. (Fattispecie relativa a diniego di amnistia).
Cassazione penale sez. III, 14/03/1983
Buoni di benzina a prezzo agevolato: quando il possesso diventa illecito?
Il possesso di buoni di benzina a prezzo agevolato ottenuti legittimamente diviene illecito, e può essere equiparato al procacciamento fraudolento dei buoni stessi, qualora il possessore li usi, o tenti di usarli, per rifornire di benzina un autoveicolo diverso da quello per il quale sono stati rilasciati.
Cassazione penale sez. III, 08/03/1983
Procurare a sé o ad altri con mezzo fraudolento gli speciali buoni benzina
Le ipotesi criminose, relative al munirsi di benzina a prezzo fiscalmente agevolato, e contemplate dagli artt. 12-bis l. n. 474 del 1957 e art. 2 l. 22 febbraio 1982 n. 44, l’una riguardante il fatto di procurare a sé o ad altri con mezzo fraudolento gli speciali buoni benzina, l’altra concernente il fatto del possesso senza titolo o in misura superiore a quella consentita dei predetti buoni, non sono identiche a quelle previste dall’art. 23-bis della citata legge del 1957, in quanto si tratta di ipotesi che tendono ad impedire il conseguimento del prodotto da parte di chi non versi nelle condizioni di usufruire delle agevolazioni tributarie, mentre le seconde presuppongono l’avvenuto conseguimento e mirano ad impedire l’uso fiscalmente fraudolento del prodotto stesso.
Cassazione penale sez. III, 22/11/1982