Congedo legge 104: spetta la disoccupazione?


Indennità per disoccupati Naspi dopo un periodo di congedo straordinario per l’assistenza di familiari disabili.
La legge prevede un’importante tutela per i lavoratori che assistono un familiare con handicap riconosciuto in situazione di gravità: si tratta del congedo straordinario legge 104, un’aspettativa dal lavoro retribuita e contributiva, con durata massima pari a 2 anni nell’arco della carriera. Ci si domanda se il lavoratore, in caso di perdita involontaria dell’impiego, abbia diritto alla Naspi, qualora abbia fruito di un lungo periodo di congedo straordinario per assistenza di un familiare con handicap grave. In altri termini, dopo il congedo legge 104 spetta la disoccupazione?
Per rispondere alla domanda, dobbiamo prima comprendere sia come funziona la Naspi, cioè l’indennità di disoccupazione spettante alla generalità dei lavoratori dipendenti, sia come funziona il congedo straordinario per l’assistenza di familiari disabili.
Per quanto riguarda la Naspi, in particolare, per il diritto al beneficio è previsto un requisito contributivo, ossia un numero minimo di settimane contributive.
Non tutti i contributi previdenziali, però, sono utili al perfezionamento del requisito richiesto per il diritto all’indennità di disoccupazione. Proviamo a capire meglio ed a fare il punto sulla Naspi e sul congedo legge 104.
Indice
Chi ha diritto al congedo legge 104?
Il diritto al congedo legge 104 spetta al lavoratore dipendente, per l’assistenza di un familiare con handicap riconosciuto in situazione di gravità. La durata del congedo è pari a 2 anni complessivi nell’arco della vita lavorativa e per ciascun disabile (ad esempio, se per lo stesso disabile ha fruito del congedo un altro familiare, oltre al lavoratore interessato, il periodo già utilizzato deve essere scomputato dai 2 anni spettanti in relazione all’assistito, nonostante l’interessato non abbia mai beneficiato di un congedo straordinario).
Il congedo straordinario spetta, nell’ordine:
- al coniuge (o unito civilmente) convivente del portatore di handicap grave;
- ai genitori, anche adottivi, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente;
- ad uno dei figli conviventi, anche adottivi, in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre; il requisito della convivenza non è necessario al momento della domanda, ma deve essere verificato al momento della fruizione del congedo;
- ad uno dei fratelli o sorelle conviventi in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi;
- a un parente o a un affine entro il terzo grado convivente della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il coniuge convivente, la parte dell’unione civile convivente, entrambi i genitori, i figli conviventi e i fratelli e sorelle conviventi del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Benefici per congedo legge 104
Il lavoratore in congedo legge 104 ha diritto:
- a un’indennità per il periodo di assenza, pari all’ultima retribuzione percepita (non tutte le voci di paga, però, rientrano nell’indennità), sino a determinati tetti massimi;
- all’accredito dei contributi figurativi, utili sia ai fini del diritto che della misura della pensione: anche i contributi, come l’indennità, sono riconosciuti sino a determinati limiti massimi.
I limiti, nel dettaglio, risultano i seguenti, per l’anno 2021:
- 36.645,11 euro, per l’indennità annua e per la retribuzione figurativa massima annua;
- 48.737 euro, quale importo complessivo annuo, che comprende l’importo dell’indennità e dei contributi;
- 12.092,89 euro, quali contributi figurativi annui (i dipendenti pubblici non beneficiano dell’accredito della contribuzione figurativa, ma dell’accredito diretto della contribuzione da parte dell’amministrazione/ datore di lavoro).
Chi ha diritto alla Naspi?
I requisiti per l’indennità di disoccupazione spettante alla generalità dei dipendenti, ossia le condizioni da soddisfare per il diritto alla Naspi, sono:
- la perdita involontaria dell’impiego, con acquisizione dello stato di disoccupazione (fine contratto a termine, licenziamento, dimissioni per giusta causa o nel periodo tutelato per maternità, nonché alcune specifiche ipotesi di risoluzione consensuale del rapporto);
- la presentazione della Did, cioè della dichiarazione d’immediata disponibilità al lavoro ed alle iniziative di politica attiva;
- il possesso di un minimo di 13 settimane di contributi accreditati nei 4 anni precedenti;
- aver lavorato per almeno 30 giornate nell’anno (il requisito non è richiesto sino al 31 dicembre 2021, ad opera del decreto Sostegni).
Qual è l’importo della Naspi?
L’importo della Naspi è pari al 75% del reddito medio mensile del lavoratore percepito negli ultimi 4 anni, sino al tetto massimo di 1.227,55 euro (valore 2020 e 2021). Se il reddito medio supera questo valore, bisogna aggiungere il 25% della differenza tra il reddito medio e il tetto massimo di 1.227,55, senza però superare 1.335,40 euro, importo mensile massimo della Naspi.
L’importo diminuisce del 3% dal 4° mese di fruizione (questo decremento è tuttavia sospeso sino al 31 dicembre 2021).
Durante il periodo di percezione della disoccupazione spetta l’accredito dei contributi figurativi da parte dell’Inps.
La Naspi è corrisposta per la metà delle settimane contributive presenti negli ultimi 4 anni. Ai fini del calcolo della durata, non sono considerati i periodi di contribuzione che hanno già dato luogo a una prestazione di disoccupazione.
Che cosa sono i contributi figurativi?
La contribuzione figurativa non consiste in versamenti effettuati dal lavoratore o dal datore di lavoro, ma è accreditata dall’Inps, al verificarsi di un determinato evento protetto che determina la sospensione dal rapporto di lavoro, come malattia, maternità o disoccupazione indennizzata.
Come abbiamo osservato, anche per le assenze dovute a congedo straordinario legge 104 sono accreditati i contributi figurativi.
I contributi figurativi per congedo legge 104 sono utili alla Naspi?
Come chiarito dall’Inps [1], ai fini del perfezionamento del requisito richiesto per la Naspi, non sono considerati utili i seguenti periodi coperti da contribuzione figurativa:
- malattia e infortunio sul lavoro, nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (nel rispetto del minimale retributivo);
- cassa integrazione straordinaria e ordinaria, con sospensione dell’attività a zero ore;
- assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità.
Ai fini della determinazione del quadriennio da prendere in considerazione per la verifica del requisito contributivo, l’eventuale presenza di questi periodi non considerati utili deve essere neutralizzata in quanto ininfluente, determinando un conseguente ampliamento del quadriennio di riferimento.
In pratica:
- i contributi accreditati per congedo straordinario legge 104 non sono utili ai fini delle 13 settimane richieste negli ultimi 4 anni per il diritto alla Naspi;
- i periodi di congedo devono essere neutralizzati, ossia “saltati”, nel conteggio della contribuzione utile: il quadriennio di riferimento si calcola dunque a ritroso.