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Minori e guida assistita: cosa dice la legge

24 Ottobre 2021 | Autore:
Minori e guida assistita: cosa dice la legge

Tutto sulla guida accompagnata: chi può richiederla, qual è l’iter da seguire, chi può fare da accompagnatore, quali auto si possono guidare e quali sono le prescrizioni da osservare.

Hai da poco compiuto 17 anni e vuoi iniziare ad esercitarti alla guida prima di prendere la patente B. In autoscuola, ti è stato detto che puoi richiedere l’autorizzazione alla guida assistita che, come dice il nome stesso, prevede la possibilità per un minore, in possesso di determinati requisiti, di condurre un veicolo purché sia sempre affiancato da una persona esperta. Se vuoi sapere qualcosa di più sull’argomento, ti sarà utile leggere quest’articolo nel quale esamineremo nel dettaglio cosa dice la legge su minori e guida assistita o, ancora meglio, la guida accompagnata [1].

Sappi comunque che le condizioni per poterti mettere al volante sono poche ma tutte tassative così come sono tassative le condizioni che dovrà rispettare la persona che ti farà da tutor. Anche le auto sulle quali potrai esercitarti dovranno avere specifici requisiti e dovranno essere rispettate prescrizioni particolari.

Come richiedere la guida accompagnata?

Innanzitutto, per poter richiedere l’autorizzazione alla guida accompagnata devi:

  • avere 17 anni compiuti;
  • essere in possesso di una patente di categoria A1 – che abilita alla guida dei motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg, dei tricicli di potenza non superiore a 15 kW e delle macchine agricole che non superano i limiti di sagoma dei motoveicoli – o di categoria B1, che consente di guidare quadricicli non leggeri la cui massa in ordine di marcia è fino a 450 kg per il trasporto di persone (categoria L7e), (600 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci) e che presentano un motore con potenza massima fino a 15 kW. In entrambi i casi la patente deve essere valida e non scaduta.

Guida accompagnata: la procedura da seguire

La procedura per ottenere l’autorizzazione alla guida accompagnata prevede la presentazione di un’apposita domanda alla Motorizzazione civile, personalmente oppure tramite l’autoscuola alla quale all’uopo ti sei rivolto.

L’istanza va redatta sul modello conforme all’allegato 1 del D.M. n. 213/2011 e deve essere firmata da uno dei tuoi genitori o dal tuo rappresentante legale (ad esempio dal tutore).

Alla stessa bisogna allegare:

  1. una fotocopia del documento di riconoscimento del genitore o del rappresentante legale;
  2. l’attestazione di versamento di 32,00 euro sul conto corrente n. 4028 intestato alla Motorizzazione civile (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e presso la stessa Motorizzazione civile);
  3. l’attestazione di versamento di 10,20 euro sul conto corrente n. 9001 (bollettino prestampato in distribuzione presso gli uffici postali e la stessa Motorizzazione civile);
  4. una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, da redigere su apposito modello, comprovante la qualità di genitore o di legale rappresentante del minore.

Se hai necessità di installare dispositivi di adattamento sul veicolo, occorre allegare anche un certificato medico rilasciato dalla Commissione medica locale, attestante quelli necessari per la guida.

A seguito della presentazione della predetta documentazione, la Motorizzazione civile ti rilascia una ricevuta con la quale puoi iscriverti ad un corso di formazione propedeutico presso un’autoscuola o un centro di istruzione automobilistica.

La ricevuta ha una durata limitata nel tempo in quanto scadrà quando compirai la maggiore età o alla data di scadenza della patente di cui sei già in possesso, se è anteriore al compimento dei tuoi 18 anni. In tal caso, prima dovrai rinnovare la patente e, successivamente, potrai chiedere un duplicato della ricevuta, che conserverà validità fino alla scadenza della patente ma non oltre il compimento della maggiore età.

Quale titolare della predetta ricevuta, verrai annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida e se commetterai violazioni che prevedono la sospensione o la revoca della patente [2], verrai cancellato senza poter presentare una nuova istanza.

Come si svolge il corso di formazione alla guida accompagnata?

Per frequentare il corso di formazione propedeutico alla guida accompagnata devi rivolgerti a un’autoscuola o ad un centro di istruzione automobilistica. Detto corso si svolge su veicoli idonei per il conseguimento della patente di categoria B, muniti di segni distintivi e doppi comandi, e comprende 10 lezioni individuali, della durata giornaliera di massimo due ore.

Più precisamente, si tratta di:

  • 1 ora di lezione sull’uso del veicolo (partenza, uso della frizione e del volante, frenata, inserimento e disinserimento delle marce, retromarcia);
  • 3 ore di lezione sul comportamento nel traffico (ad esempio, posizione sulla carreggiata, svolta a destra e a sinistra, comportamento agli incroci, ecc.);
  • 2 ore di guida in condizioni di visione notturna;
  • 2 ore di guida su strade extraurbane;
  • 2 ore di guida su autostrade e su strade extraurbane principali o secondarie.

Le lezioni di guida devono essere certificate mediante un apposito libretto. Alla fine del corso, l’autoscuola ti consegna l’attestato di frequenza più gli originali del libretto, da portare alla Motorizzazione civile. A sua volta, la Motorizzazione civile ti rilasciata l’autorizzazione con la quale potrai iniziare ad esercitarti alla guida. Nel documento, sono indicati i nomi degli accompagnatori fino a un massimo di tre.

Guida accompagnata: condizioni e regole

La guida accompagnata presuppone determinate condizioni e l’osservanza di specifiche regole.

In primis, a bordo dell’auto, mentre guidi, non possono salire passeggeri o altre persone oltre al tuo accompagnatore. Quest’ultimo deve essere in possesso della patente di categoria B o superiore, conseguita da almeno 10 anni, non deve avere un’età superiore ai 60 anni e non deve avere subìto provvedimenti di sospensione della patente negli ultimi 5 anni. Altresì, l’accompagnatore deve portare sempre con sé la patente di guida prescritta.

Durante la guida accompagnata non puoi superare i 100 km/h in autostrada e i 90 km/h sulle strade extraurbane principali. Sulle autostrade a tre o a più corsie devi transitare nelle due corsie più a destra. Puoi guidare solamente veicoli con un rapporto potenza/peso non superiore a 55 kw/t e una potenza non superiore a 70 kw. In ogni caso, i mezzi utilizzati non possono avere alcun tipo di rimorchio.

La vettura impegnata per l’esercitazione deve essere munita davanti e dietro del contrassegno recante le lettere “GA” (ovvero Guida Accompagnata) di colore nero su fondo giallo retroriflettente.

Al compimento dei 18 anni, potrai richiedere il rilascio del foglio rosa alla Motorizzazione civile per esercitarti e conseguire la patente B. Peraltro, se fai questa richiesta entro 6 mesi da quando sei diventato maggiorenne, le ore del corso di formazione alla guida accompagnata verranno scalate dalle ore di esercitazione necessarie per il conseguimento della patente B.


note

[1] D.M. n. 213 dell’11.11.2011, in vigore dal 21.04.2012.

[2] Artt. 218 o 219 cod. strada.


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