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Contratti tipici e atipici: quali sono

23 Ottobre 2021 | Autore:
Contratti tipici e atipici: quali sono

I contratti possono essere previsti e disciplinati espressamente dalla legge oppure possono trovare la loro regolamentazione nelle norme generali e nelle pattuizioni delle parti.

Quali sono i contratti tipici e atipici? Il Codice civile detta le norme generali relative alla formazione dei contratti, precisando quali sono gli elementi essenziali che devono contenere obbligatoriamente affinché siano considerati validi dalla legge (accordo delle parti, causa, oggetto, forma) e quali, invece, sono facoltativi (condizione, termine e modo), che possono essere inseriti dalle parti sulla base di una loro personale valutazione e, quindi, possono pure mancare.

Il nostro legislatore, altresì, ha disciplinato singolarmente alcuni contratti particolarmente diffusi. Si tratta dei cosiddetti contratti tipici o nominati, tra i quali i soggetti possono scegliere liberamente quello che meglio realizza i propri interessi. I contraenti, però, possono anche decidere di stipulare contratti nuovi non specificatamente disciplinati dalla legge. In tal caso, si parla di contratti atipici.

In pratica, i contratti tipici e atipici quali sono? Per rispondere correttamente a questa domanda bisogna partire dal disposto dell’articolo 1322 del Codice civile, che riconosce e garantisce l’autonomia contrattuale. Tale autonomia si può manifestare sia nella libera determinazione del contenuto dei contratti, all’interno di uno schema tipico (contratti tipici), sia nel porre in essere negozi giuridici che non corrispondono ad un modello previsto e disciplinato dalla legge (contratti atipici).

Secondo questa norma, da un lato vi sono i contratti appartenenti ai tipi aventi una specifica disciplina, cioè i contratti tipici, ai quali, tuttavia, le parti possono apporre clausole derogatorie a quelle legali, e, dall’altro, vi sono i contratti atipici, che nella visione del nostro legislatore, dovevano rappresentare l’eccezione e, invece, oggi, con traffici commerciali sempre più complessi, rappresentano la regola.

Tutti i contratti, tipici o atipici, devono comunque sottostare alla disciplina del contratto in generale contenuta nel libro quarto del Codice civile.

Contratti tipici: quali sono e come si classificano?

In generale, il contratto è l’accordo tra due o più parti per costituire, regolare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale [1]. I contratti tipici sono quelli che fanno riferimento a uno schema contrattuale previsto espressamente dall’ordinamento giuridico, la cui disciplina viene dettata dal Codice civile o da una legge speciale.

Lo schema negoziale dei contratti tipici ha carattere dispositivo rispetto alla volontà delle parti, nel senso che le regole che compongono la disciplina dei singoli contratti tipici si applicano se le parti, nell’ambito della loro autonomia contrattuale, non ne hanno previste di diverse.

In alcuni casi, però, all’interno delle discipline dei singoli contratti si ritrovano delle norme imperative che le parti non possono in alcun modo modificare.

I contratti tipici si possono classificare in:

  • contratti di scambio come la compravendita, la permuta, la somministrazione, la locazione, l’appalto;
  • contratti di cooperazione nell’altrui attività giuridica. Si pensi ad esempio al mandato, alla commissione, al contratto di agenzia o alla mediazione;
  • contratti reali vedi il deposito, il mutuo oppure il comodato;
  • contratti bancari, tra i quali rientrano il conto corrente, il deposito e l’apertura del credito;
  • contratti aleatori come la rendita e l’assicurazione;
  • contratti diretti a costituire una garanzia ad esempio la fideiussione;
  • contratti diretti alla composizione e alla prevenzione delle liti (la transazione, il compromesso, ecc.);
  • contratti disciplinati da leggi speciali, vedi ad esempio i contratti a distanza e i contratti del consumatore.

In cosa consistono i contratti atipici?

I contratti atipici sono quelli non espressamente disciplinati dal Codice civile ma creati ad hoc dalle parti in base alle loro specifiche esigenze. Trovano la loro regolamentazione nelle sole disposizioni sul contratto in generale oltre che nelle pattuizioni fissate dalle parti. In questo tipo di contratti, le parti possono agire liberamente, scegliendo i termini che li devono regolare.

I contratti atipici possono essere costituiti da elementi propri di diversi contratti tipici, in tal caso sono detti contratti misti, oppure possono essere indipendenti da altri modelli contrattuali preesistenti (contratti sui generis).

Esempi di contratti atipici sono: il leasing, il franchising, il merchandising, l’engineering, i contratti di pubblicità, la fideiussione omnibus, il contratto autonomo di garanzia.

I contratti atipici possono essere conclusi solo se sono leciti e diretti al perseguimento di interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. In merito, la Cassazione ha chiarito che possono dirsi diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico, ex articolo 1322, 2° comma, del Codice civile, tutti i contratti atipici non contrari alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume [2].

Da ciò deriva che, ad esempio, il contratto con cui una moglie promette di sottoporsi ad un’ispezione fisica in cambio del riconoscimento di un assegno alimentare, è comunque illecito perché contrario al buon costume.

Come si classificano i contratti atipici?

I contratti atipici si possono distinguere in due categorie:

  1. atipici in senso stretto, ovvero quelli che non sono regolati dalla legge e non hanno alcun rapporto con schemi contrattuali tipici. A questi si applica la disciplina generale dei contratti anche se la giurisprudenza cerca di farli rientrare in alcune figure tipiche con le quali presentano delle similitudini;
  2. atipici misti, che presentano elementi propri di più tipologie contrattuali previste dalla legge. Ad esempio, il contratto di agenzia pubblicitaria si ritiene che sia articolato in due fasi, ognuna delle quali riconducibile a un contratto tipico, e precisamente una inerente all’ideazione e alla progettazione della campagna pubblicitaria e l’altra riguardante la realizzazione della campagna pubblicitaria. Perciò, avremo un contratto di appalto di servizi accompagnato da un subappalto. Secondo la dottrina, ai contratti atipici misti si applicano le norme corrispondenti a ciascun tipo legale, se compatibile (teoria della combinazione), invece, secondo la giurisprudenza si applica la disciplina del contratto prevalente (teoria dell’assorbimento).

note

[1] Art. 1321 cod. civ.

[2] Cass. Civ. sent. n. 2288/2004.

 


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