Espropriazione presso terzi: come funziona


Una forma di espropriazione forzata prevede il pignoramento di somme in possesso o di crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi.
Devi recuperare un credito da un debitore. Per soddisfare le tue pretese puoi pignorare il suo stipendio oppure le somme che tiene depositate in banca? Si, puoi farlo attraverso un’espropriazione presso terzi. Come funziona questa procedura? A stabilirlo è il codice di rito. Si tratta di una particolare forma di espropriazione forzata, comunemente denominata “pignoramento presso terzi”, che ha ad oggetto beni mobili del debitore in possesso di terzi o crediti vantati dal debitore nei confronti di terzi.
Il pignoramento presso terzi, quindi, presuppone il necessario coinvolgimento di tre parti: il creditore procedente, parte attiva in senso sostanziale e processuale; il debitore esecutato, parte passiva in senso sostanziale e processuale; il terzo pignorato, parte solo in senso processuale.
L’avvio della procedura esecutiva è preceduta dalla notifica al debitore del titolo esecutivo che, a seconda dei casi, può essere una sentenza, un decreto ingiuntivo esecutivo, una cambiale, ecc., e dell’atto di precetto.
Se il debitore non adempie immediatamente prima di procedere al pignoramento, occorre attendere il decorso di 10 giorni dalla notifica dell’atto di precetto al debitore [1].
Indice
Espropriazione presso terzi: cosa contiene l’atto di pignoramento?
L’articolo 543 del Codice di procedura civile prevede che il pignoramento di crediti del debitore verso terzi o di cose del debitore che sono in possesso di terzi si esegue mediante la notifica del relativo atto sia al terzo sia al debitore.
La notifica ad entrambi serve per rendere consapevole il terzo dell’esistenza della procedura, così che lo stesso possa evitare di disporre dei beni e delle somme pignorate a favore del debitore.
L’atto di pignoramento deve innanzitutto contenere l’ingiunzione a non compiere atti dispositivi sui beni e sui crediti sottoposti a pignoramento. Altresì, nello stesso, devono essere riportati:
- l’indicazione, anche generica, delle cose e delle somme dovute;
- l’intimazione al terzo di non disporne, salvo in presenza di uno specifico ordine del giudice;
- la dichiarazione di residenza o l’elezione del domicilio nel Comune in cui ha sede il tribunale competente,
- l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata (pec) del creditore procedente;
- la citazione del debitore a comparire dinanzi al giudice competente;
- l’indicazione della data dell’udienza, rispettando il termine previsto dall’articolo 501 del Codice di procedura civile;
- l’invito al terzo a rendere al creditore procedente, entro 10 giorni dalla notifica dell’atto di pignoramento, una dichiarazione, che esamineremo nello specifico da qui a breve;
- l’avvertimento che ove il terzo non renda la predetta dichiarazione, dovrà farlo comparendo in un’apposita udienza. Se, poi, il terzo non comparirà o, sebbene comparso, non dovesse rendere la dichiarazione, il credito pignorato o il possesso di cose di appartenenza del debitore si considereranno non contestati nell’ammontare o nei termini indicati dal creditore, ai fini del procedimento in corso e dell’esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione, se l’allegazione del creditore consentirà l’identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore in possesso del terzo.
Non appena viene eseguita l’ultima notificazione dell’atto di pignoramento, l’originale della citazione deve essere consegnato al creditore dall’ufficiale giudiziario senza ritardo affinché proceda all’iscrizione a ruolo.
A tal fine, questi deve depositare nella cancelleria del tribunale le copie conformi dell’atto di pignoramento insieme alla nota di iscrizione a ruolo, al titolo esecutivo e al precetto, entro 30 giorni dalla consegna, pena la perdita di efficacia del pignoramento.
Quali sono gli obblighi del terzo pignorato?
Come già anticipato, il terzo pignorato deve rendere al creditore procedente una dichiarazione, con raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite pec, anche per mezzo di un procuratore speciale o di un difensore munito di procura speciale, nella quale deve specificare le somme o i beni del debitore di cui si trova in possesso, la data entro la quale deve provvedere al pagamento o alla consegna, gli eventuali sequestri già eseguiti e le cessioni che sono già state notificate e accettate [3].
Qualora insorgano contestazioni sulla predetta dichiarazione oppure qualora in conseguenza della stessa non sia possibile identificare esattamente le somme o i beni di proprietà del debitore di cui il terzo si trova in possesso, il giudice, su richiesta di parte, provvede con ordinanza, compiuti i necessari accertamenti nel contraddittorio tra le parti e con il terzo.
Inoltre, dal giorno in cui riceve la notifica dell’atto di pignoramento, il terzo è soggetto agli obblighi che la legge impone al custode in relazione alle somme o alle cose da lui dovute e nei limiti dell’importo del credito precettato aumentato della metà. In particolare, il terzo non può disporre delle cose o delle somme pignorate, divenendone personalmente responsabile verso il creditore pignorante.
Se il terzo dovesse adempiere nei riguardi del debitore o dovesse consegnargli i beni pignorati, in sostanza, se dovesse violare l’obbligo, l’adempimento sarebbe comunque inefficace nei confronti del creditore procedente e la riconsegna o la sottrazione delle cose comporterebbe l’applicazione di sanzioni nei suoi confronti [4] oltre ad un’eventuale responsabilità verso il creditore.
Quali crediti non si possono pignorare?
Non tutti i crediti del debitore verso il terzo possono essere pignorati. Infatti, la legge prevede l’impignorabilità dei crediti alimentari, di quelli che hanno ad oggetto i sussidi di grazia o il sostentamento a persone iscritte nell’elenco dei poveri o i sussidi dovuti per maternità, malattie o funerali da casse di assicurazioni, da enti di assistenza o da istituti di beneficenza.
Vi sono, poi, dei crediti che possono essere pignorati ma solo in parte. In questa categoria, rientrano le somme dovute dai privati a titolo di stipendio, salario ed indennità sul rapporto di lavoro e di impiego, che possono essere pignorati per crediti alimentari nella misura autorizzata dal Presidente del Tribunale o dal giudice delegato.
I tributi dovuti allo Stato, alle Province e ai Comuni e per ogni altro credito possono essere pignorati nella misura di 1/5.
Per quanto attiene alle somme dovute per pensione o per quiescenza, le stesse sono pignorabili per un massimo della misura dell’assegno sociale, aumentato della metà. La parte che eccede, invece, si può pignorare nella misura prevista per lo stipendio, il salario e le altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego.
Se le predette somme vengono accreditate su un conto corrente bancario o postale intestato al debitore, bisogna distinguere due ipotesi:
- se l’accredito precede il pignoramento, le somme possono essere pignorate per l’importo che eccede il triplo dell’assegno sociale;
- se l’accredito è contestuale o successivo al pignoramento, le somme possono essere pignorate nella misura autorizzata dal giudice ed in ogni caso l’ammontare massimo non può superare il quinto [5].
note
[1] Art. 482 cod. proc. civ.
[2] Art. 26-bis cod. proc. civ.
[3] Art. 547 cod. proc. civ.
[4] Artt. 328 e 334 cod. pen.
[5] D. L. n. 83/2015.