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Pannelli solari solo per un condomino

29 Ottobre 2021 | Autore:
Pannelli solari solo per un condomino

È possibile l’installazione per servire un’unica unità immobiliare? Quali sono i poteri dell’assemblea? Quali vincoli sono previsti dalla legge?

I tuoi vicini preferiscono lasciare le cose come stanno: nessuna voglia di affrontare una spesa per cambiare la fonte tradizionale di energia per una rinnovabile. Tu, invece, vorresti stare al passo con i tempi, guardare al futuro e fare un investimento oggi per risparmiare domani. Ovviamente, valuti il fatto che mettere dei pannelli solari solo per un condomino potrebbe essere un problema: come la mettiamo con il posto in cui devono essere materialmente collocati? Gli altri hanno la possibilità di protestare e di bloccarti l’opera?

La risposta si trova nel Codice civile. Due gli articoli da prendere in considerazione: quello che riguarda l’installazione dei pannelli per il miglioramento delle cose comuni ed il passaggio che interessa le singole unità immobiliari. Vediamo che cosa dice la normativa riguardo ai pannelli solari solo per un condomino, sulla possibilità di installarli e sulla procedura da seguire.

Pannelli solari per tutti i condòmini

Partiamo da quello che il Codice civile prevede sull’installazione di pannelli solari diretta al «miglioramento o all’uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni [1]. Si parla, quindi, di un intervento al servizio di tutti i condòmini realizzabile con delibera approvata dalla maggioranza degli intervenuti all’assemblea ed un numero di voti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio.

La richiesta di posare i pannelli a beneficio di tutti può essere fatta anche da un singolo proprietario (sarà, come detto, l’assemblea a decidere), il quale può proporre tra le altre cose – recita il Codice civile – «le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell’edificio, nonché per la produzione di energia mediante l’utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili». Oltre al singolo condòmino, la richiesta può arrivare da terzi che non abitano nell’edificio ma che «possiedono o conseguono a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune».

L’amministratore deve convocare l’assemblea entro 30 giorni dalla richiesta, che deve riportare l’indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l’amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni. Nel caso in cui la concessione dell’installazione venga rilasciata a terzi, il contratto (della durata massima di nove anni) non può che essere a titolo oneroso (in sostanza, dovranno pagare il condominio per collocare i pannelli nell’edificio).

Le opere per la posa dei pannelli solari devono rispettare la stabilità e la sicurezza del fabbricato ed evitare alterazioni del decoro architettonico o di rendere le parti comuni dell’edificio «inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino».

Interessante segnalare la sentenza con cui il Tar di Brescia [2] ha stabilito che l’installazione dei pannelli sui tetti degli edifici non debba essere percepita soltanto come un disturbo visivo ma anche come un’evoluzione dello stile di costruzione accettata dalla collettività e dall’ordinamento, purché non modifichi l’assetto complessivo dell’area circostante se paesaggisticamente vincolata.

Nel caso in cui l’installazione dei pannelli solari cambi la destinazione d’uso di una cosa comune (ad esempio, elimini l’utilizzo normale di un cortile) la delibera dovrà essere approvata con i voti che rappresentino i quattro quinti dei partecipanti al condominio e i quattro quinti del valore dell’edificio.

Pannelli solari per un solo condomino

Fin qui, abbiamo parlato di quello che stabilisce la normativa sui pannelli solari che servono l’intero edificio. Ma che succede nel caso in cui il beneficio dell’intervento riguardi un solo condomino?

Cerchiamo la risposta sempre nel Codice civile, il quale prevede la possibilità di installazione «di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili destinati al servizio di singole unità del condominio sul lastrico solare, su ogni altra idonea superficie comune e sulle parti di proprietà individuale dell’interessato». Quindi, la prima certezza che ci dà la normativa è che i pannelli per un solo condomino si possono installare.

Anche in questo caso, però, il Codice precisa che «qualora si rendano necessarie modificazioni delle parti comuni, l’interessato ne dà comunicazione all’amministratore indicando il contenuto specifico e le modalità di esecuzione degli interventi».

L’assemblea può prescrivere, con la maggioranza degli intervenuti ed un numero di voti che rappresenti almeno la metà del valore dell’edificio, «adeguate modalità alternative di esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza o del decoro architettonico dell’edificio e, ai fini dell’installazione degli impianti, provvede, a richiesta degli interessati, a ripartire l’uso del lastrico solare e delle altre superfici comuni, salvaguardando le diverse forme di utilizzo previste dal regolamento di condominio o comunque in atto». Infine, con la stessa maggioranza, l’assemblea può subordinare l’installazione dei pannelli alla prestazione di garanzia idonea per eventuali danni.


note

[1] Art. 1120 cod. civ.

[2] Tar Brescia sent. n. 296/2021 del 29.03.2021.

[3] Art. 1122 bis cod. civ.


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