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Smarrimento targa : Cassazione e ultime sentenze

30 Agosto 2021 | Autore:
Smarrimento targa : Cassazione e ultime sentenze

Reati contro la fede pubblica; falsificazione della targa; falsità ideologica commessa dal privato; responsabilità.

La falsa denuncia di smarrimento di targa, libretto e certificato di proprietà per ottenerne la duplicazione integra il falso ideologico commesso da privato.

Autovettura reimmatricolata con diversa targa a seguito di una denuncia di smarrimento

Nel delitto di ricettazione l’elemento soggettivo attiene alla consapevolezza della illiceità della operazione con riferimento alla provenienza delittuosa del bene. Ai fini della configurabilità del delitto, la prova dell’elemento soggettivo può essere raggiunta da qualsiasi elemento, anche indiretto e, quindi, anche dalla non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta da parte del soggetto agente. L’elemento soggettivo del reato ex articolo 648 del Cp, infatti, può essere integrato anche dal dolo eventuale, che è configurabile in presenza delia rappresentazione, da parte del soggetto agente, della concreta possibilità della provenienza illecita della res e della relativa accettazione del rischio.

Nel caso di specie, la Corte d’appello ha confermato la condanna per ricettazione per l’imputato, il quale aveva offerto in permuta parziale a una concessionaria un’autovettura di provenienza delittuosa, risultata reimmatricolata con diversa targa a seguito di una denuncia di smarrimento.

Corte appello Roma sez. II, 03/09/2018, n.8922

Falsa denuncia di smarrimento di targa

La falsa denuncia di smarrimento di targhe, certificato di proprietà e carta di circolazione non può integrare implicitamente il reato di cui all’art. 368 c.p. per il solo fatto che le stesse siano detenute, con la consapevolezza dell’agente, da un altro soggetto; bensì, considerando che la denuncia costituisce il presupposto necessario per attivare il procedimento per il rilascio del duplicato, tale condotta integra il reato di falsità ideologica commessa da un privato in atto pubblico di cui all’art. 483 c.p.

Tribunale Ferrara, 08/02/2016, n.81

Nuova immatricolazione per smarrimento di targa

In caso di nuova immatricolazione di un veicolo per smarrimento della targa, il permesso di circolazione nelle zone a traffico limitato riferito alla targa smarrita non vale per la targa nuova, restando il veicolo identico in senso materiale, ma non in senso giuridico.

Cassazione civile sez. VI, 07/10/2015, n.20130

Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico

Sussiste il reato di cui all’art. 483 c.p. nel caso di falsa denuncia di furto o smarrimento della targa di un autoveicolo, pur quando la falsità riguardi soltanto l’indicazione della data in cui il fatto era avvenuto.

Cassazione penale sez. fer., 18/08/2015, n.40154

Falsa denuncia di furto o di smarrimento di targa automobilistica

Sussiste il reato di cui all’art. 483 c.p. nel caso di falsa denuncia di furto o smarrimento della targa di un autoveicolo, pur quando la falsità riguardi soltanto l’indicazione della data in cui il fatto era avvenuto.

Corte di Cassazione, Sentenza 6 ottobre 2015 n. 40154

Manomissione targa veicolo

Incorre in penale responsabilità in relazione al delitto previsto e punito dagli artt. 477 e 482 c.p. il soggetto che, nell’autoricostruire la targa anteriore e quella posteriore del proprio veicolo, in quanto asseritamente smarrite, inverta taluni numeri, in tal modo falsificando la targa. In ipotesi siffatte, oltre alla configurabilità della penale responsabilità dell’agente, devono ritenersi altresì sussistenti i presupposti per la irrigazione della sanzione amministrativa prevista dal codice della strada in ipotesi di inosservanza della procedura, contemplata dall’art. 102, D.Lgs. n. 285 del 1992, che regola lo smarrimento delle targhe.

Laddove ciò avvenga, invero, come per il caso di distruzione o sottrazione anche di una sola targa, al di là della denuncia da farsi entro 48 ore, in caso di mancato ritrovamento nel termine di 15 giorni, l’intestatario del veicolo deve chiedere la reimmatricolazione dello stesso e solo in tale frangente di tempo, e fino alla consegna delle nuove targhe, il veicolo è legittimato a circolare con una targa autoricostruita, riproducente quella originaria. Nella specie, pertanto, al di là della sanzione amministrativa per il predetto comportamento omissivo del prevenuto, la circostanza che la targa autoricostruita dall’agente non corrispondeva all’originale, determina la imputazione, e la conseguente condanna, dello stesso in ordine al reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p.

Tribunale Padova, Penale, Sentenza 10 aprile 2012 n. 696

Rilascio duplicato targa smarrita

Integra il reato di cui all’art. 483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico), la falsa denuncia di smarrimento di una targa automobilistica, dovendosi la stessa considerare come destinata a comprovare la verità di un fatto che costituisce il necessario presupposto del procedimento amministrativo di rilascio di un duplicato della targa anzidetta.

Corte di Cassazione, Sezione 6 Penale, Sentenza 21 dicembre 2005 n. 46823

Falsa denuncia di smarrimento: rilevanza a fini amministrativi

In tema di falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico, sussiste l’elemento materiale del reato contestato in caso di denunzia – ricevuta da ufficiale di polizia giudiziale – di smarrimento di targhe e documenti di circolazione. Invero detta denuncia, costituendo presupposto necessario nel procedimento amministrativo per il rilascio dei duplicati, ed attestando, sia la provenienza della dichiarazione dalla persona legittimata ad ottenere i duplicati stessi, sia il dato oggettivo della perdita dei documenti e delle targhe, integra una dichiarazione a contenuto probatorio convenzionale, giuridicamente rilevante ai fini amministrativi, la cui natura vincola il denunciante all’obbligo di dichiarare il vero.

Corte di Cassazione, Sezione 5 Penale, Sentenza 1 settembre 1999 n. 10388

Targa riprodotta per imitazione in sostituzione della targa vera

Chi circola alla guida di un veicolo munito di targa riprodotta per imitazione di quella originale, con le stesse indicazioni di questa, senza avere provveduto agli adempimenti di cui ai commi primo e secondo dell’art. 102 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, vale a dire senza averne denunciato lo smarrimento, la sottrazione o la distruzione ovvero, dopo i quindici giorni dalla presentazione della denuncia detta, senza richiesta di nuova immatricolazione, risponde della violazione prevista dal comma sesto del citato art. 102, e non già della contravvenzione di cui all’art. 100, comma dodicesimo, D.Lgs n. 285 del 1992. Quest’ultima norma, infatti, sanziona la circolazione con targa non propria del veicolo ma appartenente ad altro mezzo nonché l’ipotesi di circolazione con targa contraffatta consistente sia nella contraffazione degli estremi della targa originaria o nella creazione di una targa per imitazione sia nella sostituzione della targa vera, occultata o soppressa, con altra contenente estremi diversi, coincidenti o meno con quelli di altra targa di un diverso veicolo.

Corte di Cassazione, Sezione 4 Penale, Sentenza 15 marzo 1995 n. 2597

Veicolo con targa palesemente fittizia: configurabilità del reato

Chi circola con veicolo provvisto di targa palesemente fittizia, quale quella fabbricata in cartone, è come se circolasse con veicolo del tutto sprovvisto di targa e commette, pertanto, il reato di cui all’art. 66, comma 1 e 8, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, sempre che non si tratti di targa provvisoria in vista dell’uso, consentito dall’art. 67 comma 3, d.P.R. suddetto, in sostituzione di quella smarrita o distrutta. Il più grave reato di abusiva fabbricazione o di uso di targa abusivamente fabbricata, previsto dall’art. 68, comma 4, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, è invece, commesso da chi fabbrica o usa targhe riproducenti per materiale, dimensioni, colore, caratteri quelle fabbricate dallo Stato il quale ne ha il monopolio, sì da potere indurre nei terzi la convinzione che esse siano state fabbricate dallo Stato.

Cassazione penale sez. IV, 20/11/1992



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