Il cammino di un progetto di legge: dalla presentazione all’esame, dalla discussione all’approvazione, dalla promulgazione alla pubblicazione.
In diritto, il procedimento legislativo è quello mediante il quale si approva una legge. In Italia, è adottato dal Parlamento della Repubblica, ovvero dall’organo che detiene il potere legislativo. L’iter è espressamente previsto e disciplinato dalla Costituzione. Pertanto, se si è interessati a conoscere come nasce una legge nel nostro Paese, basta leggere i relativi articoli nella stessa contenuti. In particolare, la Costituzione stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere [1]. Ciò significa che, per divenire legge, un progetto deve essere approvato nell’identico testo dalla Camera dei Deputati e dal Senato.
Il procedimento di formazione della legge si articola, perciò, in 4 fasi successive: la presentazione del progetto di legge (iniziativa legislativa); l’approvazione della Camera a cui è stato presentato per prima; la trasmissione del testo all’altra Camera e la sua approvazione nella medesima formulazione o con modifiche. In quest’ultima ipotesi, il progetto passa da una Camera all’altra finché non viene approvato da entrambe nella medesima formulazione (è la cosiddetta navette); la promulgazione da parte del Presidente della Repubblica che, tuttavia, può rinviare la legge alle Camere per un riesame, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e la sua entrata in vigore.
Indice
Iniziativa legislativa: in cosa consiste?
L’iniziativa legislativa consiste nella presentazione ad una delle due Camere di un progetto di legge. Spetta al Governo, ai singoli deputati e senatori (ciascuno nella Camera a cui appartiene), al popolo (50.000 elettori), al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro (Cnel) ed ai Consigli regionali [2].
I progetti di legge devono avere un titolo e contenere una relazione e una parte normativa redatta in articoli. Dopo la presentazione, vengono assegnati a una delle 14 commissioni permanenti, ciascuna competente in una diversa materia. Commissioni speciali possono inoltre essere costituite, su decisione dell’Assemblea, per l’esame di particolari progetti di legge.
All’atto dell’assegnazione, il Presidente stabilisce anche i modi in cui la commissione può esaminare il progetto di legge, vale a dire:
- in sede referente, per cui il progetto di legge viene discusso, eventualmente modificato ed approvato per essere, poi, sottoposto in tutte le sue parti al dibattito e all’approvazione dell’Assemblea;
- in sede redigente. In questo caso, la commissione esamina e delibera anche i singoli articoli del progetto di legge; quindi, in Assemblea si svolgeranno unicamente le dichiarazioni di voto e la votazione finale;
- in sede deliberante. La commissione approva i singoli articoli e vota il progetto di legge nel suo complesso; pertanto, non sarà necessario l’esame del provvedimento da parte dell’Assemblea;
- in sede consultiva. La commissione si limita ad esprimere un parere sul progetto di legge, destinato alla commissione che esamina quel provvedimento nel merito.
Come avviene l’esame di un progetto di legge?
Se il progetto di legge viene esaminato dalla commissione in sede referente, quest’ultima svolge un’istruttoria, prepara un testo da sottoporre all’Assemblea e presenta una relazione. Nella sua attività istruttoria, la commissione può stabilire di trattare insieme due o più progetti (che sono detti abbinati) in modo da presentare un’unica relazione e un solo testo l’Assemblea. A tal fine, può scegliere uno dei progetti come testo base della discussione o può procedere – eventualmente incaricando un comitato ristretto – alla stesura di un testo unificato dei diversi progetti.
Durante l’esame, la commissione acquisisce i pareri di altre commissioni, che si riuniscono in sede consultiva per formulare osservazioni e avanzare suggerimenti sulle parti del progetto di loro competenza.
Nella commissione competente in sede referente possono essere presentate le proposte di modifica (gli emendamenti) su cui la commissione delibera. Sono acquisiti, anche attraverso audizioni di non parlamentari, le opinioni e i dati ritenuti necessari e il Governo partecipa all’istruttoria e all’elaborazione del testo.
Al termine del proprio lavoro, la commissione incarica un relatore di preparare la relazione per l’Assemblea, che riporta il testo predisposto dalla commissione; possono essere presentate relazioni di minoranza da parte dei deputati che non condividono il risultato del lavoro della commissione. In vista della discussione in Aula, viene nominato un comitato dei nove che comprende i relatori e i rappresentanti dei gruppi della commissione che ha svolto l’esame in sede referente.
Discussione ed approvazione: come si svolgono
La discussione in Assemblea inizia con l’illustrazione del progetto di legge da parte del relatore, seguita dall’intervento del rappresentante del Governo e da quello dei deputati in relazione alle linee generali del provvedimento.
I singoli articoli vengono esaminati uno alla volta e vengono votati gli emendamenti presentati al testo predisposto dalla commissione.
Infine, dopo l’esame degli eventuali ordini del giorno, ovvero dei documenti di indirizzo del Governo sul modo in cui dovrà essere applicata la futura legge, e dopo le dichiarazioni di voto sul provvedimento, si procede all’approvazione del progetto nel suo complesso.
Approvazione definitiva e promulgazione
Per diventare definitivo un progetto di legge deve essere approvato dall’altra Camera nello stesso identico testo. Pertanto, quando la prima Camera approva il testo, lo manda all’altra Camera: ad esempio, se il progetto è stato presentato prima al Senato, questo dopo averlo analizzato e approvato, lo trasmette alla Camera dei deputati. Una volta arrivato all’altra Camera, si procede nello stesso modo.
Se l’altro ramo del Parlamento introduce anche una sola piccola modifica, il progetto deve essere riesaminato dalla Camera che l’ha approvato per prima.
Una volta approvata da entrambi i rami del Parlamento, la legge deve essere promulgata dal Presidente della Repubblica, entro il termine massimo di un mese dall’approvazione definitiva.
La promulgazione è l’atto con il quale il Capo dello Stato attesta che un certo testo è stato approvato quale legge e ne ordina la pubblicazione e l’osservanza. Il Presidente della Repubblica, però, può rinviarlo con messaggio motivato, alle Camere per una nuova deliberazione.
Il rinvio presidenziale riapre il procedimento legislativo e, se la legge viene nuovamente approvata, essa deve essere promulgata.
Dopo la promulgazione, la legge viene pubblicata.
Come viene pubblicata la legge e quando entra in vigore?
La pubblicazione della legge avviene ad opera del ministro della Giustizia, e consiste tecnicamente nell’inserzione del testo nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana e nella pubblicazione dello stesso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La legge entra in vigore – e diviene quindi obbligatoria per tutti – il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (vacatio legis), a meno che la stessa non prescriva un termine minore o maggiore.
La data della legge è quella del decreto di promulgazione, il numero è quello della sua inserzione nella Raccolta ufficiale.
note
[1] Art. 70 Cost.
[2] Art. 71 Cost.
[3] Art. 72 Cost.
[4] Art. 73 Cost.